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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 17 novembre 2020, n. 189

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. (21G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2021
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-3-2021

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 gennaio 2019, n. 13;
Rilevata la necessità di adeguare il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, al nuovo assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019;
Tenuto conto dei risultati positivi raggiunti in termini di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale a seguito dell'introduzione, nel 2014, del libero accesso ai luoghi della cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicità di comunicazione di tale iniziativa;
Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il giorno di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali è la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilità per gli istituti dotati di autonomia speciale di individuare ulteriori giornate o fasce orarie di libero accesso, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della cultura o dell'ambito territoriale di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690 del 26 marzo 2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

a) all'articolo 1, ai commi 5-bis e 5-ter, ovunque ricorrano, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei»;
b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei mesi da ottobre a marzo, nonché nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni mese»;
c) all'articolo 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.»;
d) all'articolo 4, al comma 7-bis, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale» e le parole: «sulla base di monitoraggi annuali» sono soppresse.
2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, siano già state programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di libero accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali giornate si intendono programmate quale esercizio della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto n. 507 del 1997, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno dalla data della loro entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2020

Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e,

con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il

Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale

Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce

orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o

luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.»;

d) all'articolo 4, al comma 7-bis, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale» e le parole: «sulla base di monitoraggi annuali» sono soppresse.

2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto

del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n.

507, siano già state programmate alla data di entrata in vigore del

presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di libero accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero accesso in

una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali giornate si intendono programmate quale esercizio della facoltà prevista

dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto n. 507 del 1997,

come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 3. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno dalla data della loro entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2020 Il Ministro: Franceschini

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 168

Note

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.
5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore della Direzione regionale Musei, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore della Direzione regionale Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore della Direzione regionale Musei, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2, 2-bis e 7-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507:
«Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1.
È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.
2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.
3. È consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:
a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.
5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso è pari a due euro.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.
7-bis. Con cadenza annuale la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.».