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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2020, n. 186

Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia. (21G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2021
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Testo in vigore dal:  4-2-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dato atto della ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia e della preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 maggio 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 settembre 2020, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 luglio e del 24 ottobre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attività in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell'Agenzia di standard di qualità uniformi ottimali per le reti osservative.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario.
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riportano i commi da 549 a 561 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario:
«549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia.
Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
550. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 549 è individuato il coordinatore del Comitato.
Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.
552. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 551 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 558.
553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 552 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 557.
554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede: a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.
556. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
557. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.
558. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.
559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
560. All'art. 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo," sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo art. 3-bis e l'art. 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
561. Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo egli gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri Ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17:
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile) (articoli 1-bis, comma 3, e 11, legge n. 225/1992). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.».

Note all'art. 1:
- Il testo dei commi da 549 a 561 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riportato nelle note alle premesse.