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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 164

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. (20G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2020
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-12-2020

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e in particolare l'articolo 2, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 6;
Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato;
Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 e n. 155, recanti regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».
2. Il Ministero è articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:
a) direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;
b) direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
c) direzione generale della ricerca;
d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonché in materia di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.
NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«Art. 1. - 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
2. All'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.
Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.".
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
«Art. 3. - 1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4.
Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale.
A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.
7.
8.
9. All'art. 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca". Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.
9-bis. All'art. 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale".
9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis) ;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:
«Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di un posto dirigenziale di livello generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 2018, n. 145, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272:
«Art. 6. - 1. All'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole "di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché" sono soppresse, e le parole "due posti dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti "un posto dirigenziale";
b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti "Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.".».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020:
«Art. 116. - 1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 recante «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 21-12-2019.