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LEGGE 13 novembre 2020, n. 155

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. (20G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2020
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Testo in vigore dal:  27-11-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020.
2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 11 gennaio 2018, n. 3, reca: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949, è il seguente:
«Art. 3. - Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli».
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977, è il seguente:
«Art. 2. - Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».