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LEGGE 13 novembre 2020, n. 155

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. (20G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2020
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Testo in vigore dal: 27-11-2020
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituita la Giornata nazionale  del  personale  sanitario  e
sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3,  nonche'  del
personale  socioassistenziale  e   del   volontariato,   di   seguito
denominata  «Giornata»,  quale  momento  per  onorarne   il   lavoro,
l'impegno, la  professionalita'  e  il  sacrificio  nel  corso  della
pandemia di Coronavirus nell'anno 2020. 
  2. La  Giornata  si  celebra  il  20  febbraio  di  ogni  anno,  e'
considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di  lavoro
negli  uffici  pubblici  ne',  qualora  cada   in   giorno   feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli  2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 11 gennaio 2018,  n.  3,  reca:  «Delega  al
          Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
          nonche' disposizioni  per  il  riordino  delle  professioni
          sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero  della
          salute.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio  1949,  n.
          260  (Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949, e' il seguente: 
              «Art. 3. - Sono  considerate  solennita'  civili,  agli
          effetti  dell'orario  ridotto  negli  uffici   pubblici   e
          dell'imbandieramento  dei  pubblici  edifici,  i   seguenti
          giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione  del
          Trattato  e  del  Concordato  con  la  Santa  Sede;  il  28
          settembre:  anniversario  della  insurrezione  popolare  di
          Napoli». 
              - Il testo degli articoli 2 e 3  della  legge  5  marzo
          1977, n. 54 (Disposizioni in materia  di  giorni  festivi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977,
          e' il seguente: 
              «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
          maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo  1958,  n.  132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici.  E'  fatto  divieto  di  consentire  negli
          uffici pubblici riduzioni dell'orario  di  lavoro  che  non
          siano autorizzate da norme di legge. 
              Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e  2,
          che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni  di
          vacanza ne' possono comportare riduzione di orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado.».