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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2020, n. 151

Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. (20G00168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2020
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 25-11-2020
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 31, commi 48, 49-bis, 49-ter  e  49-quater,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, con i quali si demanda, tra  l'altro,
a  un  decreto  del   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
l'individuazione  della  percentuale  del  corrispettivo,  risultante
dall'applicazione del citato comma 48, per la rimozione  dei  vincoli
relativi alla determinazione del prezzo  massimo  di  cessione  delle
singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo
di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle  convenzioni  di  cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dei criteri  e
delle modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni
di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo; 
  Acquisita l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  resa
nella seduta del 27 luglio 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020; 
  Vista la comunicazione, in data 18 settembre 2020  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Corrispettivo per la rimozione  dei  vincoli  di  prezzo  massimo  di
  cessione nonche' di canone massimo di locazione. 
 
  1.  Il  corrispettivo  per  la  rimozione  dei   vincoli   di   cui
all'articolo 31, commi  49-bis,  49-ter,  49-quater  della  legge  23
dicembre  1998,  n.  448,  e'  pari  al  cinquanta  per   cento   del
corrispettivo, proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale
propria di ciascuna unita' immobiliare, risultante  dall'applicazione
del comma 48 del predetto articolo 31, ed e'  ridotto  applicando  un
coefficiente moltiplicativo di riduzione  calcolato  in  misura  pari
alla differenza tra il numero degli anni di durata della  convenzione
e il numero di anni, o frazione di  essi,  trascorsi  dalla  data  di
stipula della convenzione, rapportata alla medesima  durata,  secondo
la formula indicata al comma 2. 
  2. Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di  cui  al
comma 1, si applica la seguente formula: 
 
                 CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC 
 
    CRV = Corrispettivo rimozione vincoli 
    Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo
31, comma 48, della legge n. 448 del 1998 
    QM = Quota millesimale dell'unita' immobiliare 
    ADC = Numero degli anni di durata della convenzione 
    ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di
stipula  della  convenzione,   fino   alla   durata   massima   della
convenzione. 
  3. In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto
di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il  valore  CRV  di
cui al comma 2 e' moltiplicato per un coefficiente di riduzione  pari
a 0,5, secondo la seguente formula: 
 
                           CRVs = CRV* 0,5 
 
    CRVs  =  Corrispettivo  rimozione  vincoli  convenzioni  cessione
diritto di superficie 
  4. Il vincolo e'  rimosso,  anche  ai  fini  dell'estinzione  delle
pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater,  secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  per  effetto  della
stipula della convenzione tra le parti.  
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo vigente  dei  commi  48,  49-bis,
          49-ter e 49-quater dell'art. 31  della  legge  23  dicembre
          1998,  n.  448  (Misure  di   finanza   pubblica   per   la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
                «Art. 31 
              Commi 1. - 47. Omissis. 
              48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
          determinato dal  comune,  su  parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato attraverso il valore venale del  bene,  con  la
          facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al  50
          per cento, al netto degli oneri di concessione del  diritto
          di superficie,  rivalutati  sulla  base  della  variazione,
          accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il  mese
          in cui sono stati versati i  suddetti  oneri  e  quello  di
          stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo
          dell'area cosi' determinato non  puo'  essere  maggiore  di
          quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
          in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di
          cui al comma 47. 
              49. - Omissis 
              49-bis. I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del
          prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
          loro pertinenze nonche' del  canone  massimo  di  locazione
          delle stesse, contenuti nelle convenzioni di  cui  all'art.
          35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta'  o
          per la cessione del diritto di superficie,  possono  essere
          rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni  dalla
          data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura
          privata autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone
          fisiche  che  vi  abbiano  interesse,  anche  se  non  piu'
          titolari di diritti reali sul bene immobile, e  soggetti  a
          trascrizione   presso   la   conservatoria   dei   registri
          immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
          corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le
          unita' in diritto di superficie,  in  misura  pari  ad  una
          percentuale del corrispettivo risultante  dall'applicazione
          del comma 48 del presente articolo. La percentuale  di  cui
          al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
          eventuali riduzioni in relazione alla  durata  residua  del
          vincolo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281. Il decreto di cui al periodo  precedente  individua
          altresi' i criteri e le modalita'  per  la  concessione  da
          parte  dei   comuni   di   dilazioni   di   pagamento   del
          corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni
          di cui al presente comma non si applicano agli immobili  in
          regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della
          legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona
          convenzionati. 
              49-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  49-bis  si
          applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              49-quater. In pendenza della rimozione dei  vincoli  di
          cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento
          dell'immobile  non  produce  effetti   limitatamente   alla
          differenza tra il prezzo convenuto e il  prezzo  vincolato.
          L'eventuale pretesa di rimborso della predetta  differenza,
          a qualunque titolo richiesto, si estingue con la  rimozione
          dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi  49-bis  e
          49-ter. La rimozione del  vincolo  del  prezzo  massimo  di
          cessione  comporta  altresi'  la  rimozione  di   qualsiasi
          vincolo di natura soggettiva. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 35 della  legge
          22  ottobre  1971,  n.  865  (Programmi   e   coordinamento
          dell'edilizia  pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per
          pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni  alle  LL.  17
          agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29  settembre
          1964,  847;  ed  autorizzazione  di  spesa  per  interventi
          straordinari  nel   settore   dell'edilizia   residenziale,
          agevolata e convenzionata): 
                «Art. 35 
              Le disposizioni dell'art.  10  della  legge  18  aprile
          1962, n.  167,  sono  sostituite  dalle  norme  di  cui  al
          presente articolo. 
              Le aree comprese nei  piani  approvati  a  norma  della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o
          dai loro consorzi. 
              Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
          in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma  del  presente
          articolo, vanno a far parte  del  patrimonio  indisponibile
          del comune o del consorzio. 
              Su tali aree  il  comune  o  il  consorzio  concede  il
          diritto di superficie per la costruzione di  case  di  tipo
          economico o  popolare  e  dei  relativi  servizi  urbani  e
          sociali. 
              La  concessione  del  diritto  di  superficie  ad  enti
          pubblici  per  la  realizzazione  di  impianti  e   servizi
          pubblici e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri  casi
          ha una durata non inferiore ad anni 60 e non  superiore  ad
          anni 99. 
              L'istanza per ottenere la  concessione  e'  diretta  al
          sindaco o al presidente del  consorzio.  Tra  piu'  istanze
          concorrenti e' data la preferenza a  quelle  presentate  da
          enti  pubblici  istituzionalmente  operanti   nel   settore
          dell'edilizia  economica  e  popolare  e   da   cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa. 
              La concessione e' deliberata dal consiglio  comunale  o
          dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera  viene
          determinato il contenuto della convenzione  da  stipularsi,
          per atto pubblico, da  trascriversi  presso  il  competente
          ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente  ed
          il richiedente. 
              La convenzione deve prevedere: 
                a) il corrispettivo della concessione e le  modalita'
          del relativo versamento, determinati dalla delibera di  cui
          al settimo comma con l'applicazione  dei  criteri  previsti
          dal dodicesimo comma; 
                b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione  da
          realizzare a  cura  del  comune  o  del  consorzio,  ovvero
          qualora dette opere vengano eseguite a  cura  e  spese  del
          concessionario,  le  relative  garanzie  finanziarie,   gli
          elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
          del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
          modalita'  per  il  loro  trasferimento  ai  comuni  od  ai
          consorzi; 
                c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
          edifici da realizzare; 
                d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
          e delle opere di urbanizzazione; 
                e) i criteri per la  determinazione  e  la  revisione
          periodica  dei  canoni  di  locazione,   nonche'   per   la
          determinazione del prezzo di cessione  degli  alloggi,  ove
          questa sia consentita; 
                f)  le  sanzioni  a  carico  del  concessionario  per
          l'inosservanza degli obblighi stabiliti  nella  convenzione
          ed i casi  di  maggior  gravita'  in  cui  tale  osservanza
          comporti la decadenza dalla concessione  e  la  conseguente
          estinzione del diritto di superficie; 
                g) i criteri per la determinazione del  corrispettivo
          in caso di rinnovo della concessione,  la  cui  durata  non
          puo'  essere  superiore   a   quella   prevista   nell'atto
          originario. 
              Le disposizioni del precedente comma non  si  applicano
          quando l'oggetto della  concessione  sia  costituito  dalla
          realizzazione di impianti e servizi pubblici ai  sensi  del
          quinto comma del presente articolo. 
              I  comuni  per  i  quali   non   sia   intervenuta   la
          dichiarazione di dissesto finanziario ed  i  loro  consorzi
          possono, nella convenzione, stabilire a favore degli  enti,
          delle imprese  di  costruzione  e  loro  consorzi  e  delle
          cooperative edilizie  e  loro  consorzi,  che  costruiscono
          alloggi da  concedere  in  locazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  quindici  anni,  condizioni  particolari  per
          quanto riguarda il corrispettivo della  concessione  e  gli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione. 
              Le  aree  di  cui  al  secondo  comma,  destinate  alla
          costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in
          diritto di superficie, ai sensi  dei  commi  precedenti,  o
          cedute  in  proprieta'  a  cooperative  edilizie   e   loro
          consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi  ed  ai
          singoli, con preferenza per i  proprietari  espropriati  ai
          sensi della presente legge  sempre  che  questi  abbiano  i
          requisiti   previsti   dalle   vigenti   disposizioni   per
          l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. 
              I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
          all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute
          in proprieta'  devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la
          copertura delle spese sostenute dal comune o dal  consorzio
          per l'acquisizione delle aree  comprese  in  ciascun  piano
          approvato a norma della legge 18 aprile  1962,  n.  167;  i
          corrispettivi della concessione in superficie  riferiti  al
          metro cubo edificabile non possono essere superiori  al  60
          per cento dei  prezzi  di  cessione  riferiti  allo  stesso
          volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in  un
          massimo di  quindici  annualita',  di  importo  costante  o
          crescente, ad un  tasso  annuo  non  superiore  alla  media
          mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a
          tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia  per
          il secondo mese precedente a quello di  stipulazione  della
          convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle
          opere di  urbanizzazione,  sia  per  le  aree  concesse  in
          superficie  che  per  quelle  cedute  in   proprieta',   e'
          determinato in misura pari al  costo  di  realizzazione  in
          proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto
          dovuto ai sensi della legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  e
          successive modificazioni. 
              Contestualmente   all'atto   della    cessione    della
          proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio,  e  il
          cessionario,  viene  stipulata  una  convenzione  per  atto
          pubblico,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di   cui
          all'art. 8, commi primo, quarto e quinto,  della  legge  28
          gennaio 1977, n. 10 la quale, oltre a quanto  stabilito  da
          tali disposizioni, deve prevedere: 
                a) gli elementi progettati degli edifici da costruire
          e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; 
                b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
          edifici da costruire; 
                c)  i  termini  di  inizio  e  di  ultimazione  degli
          edifici; 
                d) i casi nei  quali  l'inosservanza  degli  obblighi
          previsti  dalla   convenzione   comporta   la   risoluzione
          dell'atto di cessione. 
              I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni  di
          cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche'  i  casi  di
          cui alla lettera d) del precedente  comma  dovranno  essere
          preventivamente  deliberati  dal   consiglio   comunale   o
          dall'assemblea del consorzio e dovranno essere  gli  stessi
          per tutte le convenzioni. 
              [L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta'  non
          puo' essere alienato a nessun titolo, ne' su di  esso  puo'
          costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo
          di tempo di 10 anni dalla data del rilascio  della  licenza
          di abitabilita'.] 
              [ Decorso tale periodo di  tempo,  l'alienazione  o  la
          costituzione di diritti reali di  godimento  puo'  avvenire
          esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti  per
          la assegnazione di alloggi economici e popolari, al  prezzo
          fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto  dello
          stato  di  conservazione  della  costruzione,  del   valore
          dell'area su cui essa insiste,  determinati  ai  sensi  del
          precedente   art.   16   e    prescindendo    dalla    loro
          localizzazione,  nonche'   del   costo   delle   opere   di
          urbanizzazione posto a carico del proprietario.] 
              [  Dopo  20  anni  dal  rilascio   della   licenza   di
          abitabilita', il proprietario dell'alloggio puo' trasferire
          la proprieta' a chiunque o costituire su  di  essa  diritto
          reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del
          comune o consorzio di comuni, che a  suo  tempo  ha  ceduto
          l'area, della somma corrispondente alla differenza  tra  il
          valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione  ed
          il  prezzo  di  acquisizione  a  suo   tempo   corrisposto,
          rivalutato sulla  base  delle  variazioni  dell'indice  dei
          prezzi all'ingrosso  calcolato  dall'Istituto  centrale  di
          statistica.  Detta  differenza  e'  valutata   dall'ufficio
          tecnico   erariale   ed   e'   riscossa   all'atto    della
          registrazione del  contratto  dal  competente  ufficio  del
          registro, che provvede a versarla al comune o consorzio  di
          comuni. La somma e' destinata all'acquisto di aree  per  la
          costruzione di case economiche e popolari. ] 
              [ L'alloggio costruito su  area  ceduta  in  proprieta'
          puo' essere dato in locazione, sino a  che  non  sia  stata
          pagata a favore del comune o consorzio di comuni  la  somma
          di cui  al  comma  precedente,  esclusivamente  a  soggetti
          aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi  economici
          e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale
          secondo i criteri di cui al sedicesimo comma  del  presente
          articolo. Il versamento della somma puo' essere effettuato,
          decorso  il  termine   di   20   anni,   direttamente   dal
          proprietario,   al   comune   o   consorzio   di    comuni,
          indipendentemente  dal   trasferimento   della   proprieta'
          dell'alloggio.] 
              [ Gli atti compiuti in  violazione  delle  disposizioni
          contenute nei quattro precedenti commi  sono  nulli.  Detta
          nullita' puo' essere fatta valere dal comune o da  chiunque
          altro vi abbia interesse e puo' essere  rilevata  d'ufficio
          dal giudice.] 
              Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti
          per l'assegnazione di alloggio economico o  popolare  abbia
          ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
          costruito, non puo' ottenere altro alloggio  in  proprieta'
          dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella  presente
          legge o comunque costruiti  con  il  contributo  o  con  il
          concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. 
              Qualora per un immobile oggetto  di  un  intervento  di
          recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per  altro
          titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
          puo'  essere  attribuita  l'agevolazione  per  il  recupero
          stesso  soltanto  se,   alla   data   di   concessione   di
          quest'ultima,  gli  effetti  della  predetta  contribuzione
          siano gia' esauriti.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei Comuni, con la conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 9 (Funzioni della conferenza unificata). - 1.  La
          Conferenza  unificata  assume  deliberazioni,  promuove   e
          sancisce  intese  ed  accordi,  esprime   pareri,   designa
          rappresentanti in relazione alle materie ed ai  compiti  di
          interesse comune alle regioni, alle province, ai  comuni  e
          alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.» 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dei  commi  49-bis,  49-ter  e  49-quater
          dell'art. 31 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448 e'
          riportato nelle Note alle Premesse. 
              - Il testo del comma 48 dell'art. 31 della citata legge
          23 dicembre 1998, n.  448  e'  riportato  nelle  Note  alle
          Premesse.