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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123

Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano. (20G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2020
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vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-10-2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e, in particolare, l'articolo 6, commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166;
Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263;
Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n. 151;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 10 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 dicembre 2019;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione
1. Con il presente regolamento sono individuati le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18:
«Art. 4-ter (Trasporto di acqua destinata al consumo umano). - 1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1, lettera g), 2 e dell'art. 11, commi 1, lettera l) e del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:
«Art. 6 (Controlli). - 1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
(Omissis);
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto. (Omissis).».
«Art. 11 (Competenze statali). - 1. È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:
(Omissis);
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166.
- Il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
- Il decreto del Ministro della sanità 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».