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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2020, n. 110

Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (20G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2020
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-9-2020

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 110 relativo alle previsioni riguardanti l'istituzione di sistemi di allarme pubblico negli Stati membri;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo 20 che definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 28, comma 2;
Ravvisata la necessità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione IT-Alert
1. Il sistema IT-Alert è il sistema di allarme pubblico definito all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»