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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 109

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato. (20G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2020
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Testo in vigore dal:  20-9-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 54 e 55;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2001, n. 142.
- Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al D.lgs. 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74.
- Il testo degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., è il seguente:
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art. 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte».
«Art. 55 (Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.»
- Il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), è il seguente:
«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione».

Note all'art. 1:

- L'allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1) contiene l'elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato da trasferire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, situati nel territorio dei comuni di Cavazzo Carnico (UD), Cordovado (PN), Forni Avoltri (UD), Resia (UD), San Lorenzo Isontino (GO),Travesio (PN).
- Il testo degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è riportato nelle premesse.