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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2020, n. 108

Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2020
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  19-9-2020

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alla in materia della governance delle forme pensionistiche complementari;
Visto in particolare, l'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica; b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147 del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 2007 continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del 24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);
Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 30 gennaio 2020;
Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettività giuridica;
b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche «titolari delle funzioni fondamentali»);
c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;
d) ai componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;
e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente (di seguito «fondi pensione interni»).
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2019, n. 14.
- Si riporta l'art. 5-sexies, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 5-sexies (Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive). - 1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:
a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica;
b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;
c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.
2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1.
3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore dellalegge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite.».
- Il testo della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.
- Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007, n. 143.
- Si riporta l'articolo 4, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 147 del 2018:
«Art. 3 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le disposizioni emanate dalla COVIP, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla COVIP ai sensi degli articoli 4, 5-decies, 6, 12, 13, 15-bis, 15-quinquies, 19, 19-quater e 19-quinquies del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La COVIP adotta tali provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta tale decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai procedimenti sanzionatori in essere ed alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le norme del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.».
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.».
- Si riporta l'articolo 5 bis, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni deldecreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.».
- Si riporta il testo degli artt. 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1.I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1.
Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.».
- Si riporta l'articolo 5, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.
2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.
3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;
b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
f) le situazioni in conflitto di interesse;
g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione.
3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.
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5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.
6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.
7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.
8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.
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