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LEGGE 29 luglio 2020, n. 107

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. (20G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2020
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  12-9-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e durata
della Commissione di inchiesta
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.».