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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2020, n. 71

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. (20G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2020
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-7-2020
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI, 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del  minore
ad una famiglia»; 
  Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n.  512,
recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso»; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la legge 27 gennaio  2017,  n.  205,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice
civile, al codice penale, al  codice  di  procedura  penale  e  altre
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»; 
  Considerato che la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  articolo  1,
comma 279, ha incrementato il Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione  di
borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani
per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito  del  delitto
di cui agli articoli 575 e 576,  primo  comma,  n.  5.1.  del  codice
penale, ovvero per  omicidio  a  seguito  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 609-bis e 609-octies  del  codice  penale,  nonche'  per  il
finanziamento di iniziative  di  orientamento,  di  formazione  e  di
sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa; 
  Considerato che  la  medesima  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
articolo 1, comma 280, rinvia  ad  un  regolamento  da  adottare  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri  e
delle modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279
e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse; 
  Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge  11
gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del  predetto  Fondo
di  2  milioni  di  euro  annui,  a  decorrere  dall'anno  2017,  per
l'erogazione di borse di studio in favore degli  orfani  per  crimini
domestici e per il finanziamento di iniziative  di  orientamento,  di
formazione   e   di   sostegno   per   l'inserimento   dei   medesimi
nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Considerato, inoltre, che l'articolo  1,  comma  492,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo  di  2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019,  per  l'erogazione
di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per
il finanziamento di iniziative di orientamento, di  formazione  e  di
sostegno per l'inserimento  dei  medesimi  nell'attivita'  lavorativa
secondo le previsioni della legge stessa; 
  Considerato che l'articolo 8 della legge 19  luglio  2019,  n.  69,
recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale  e
altre disposizioni in materia di tutela  delle  vittime  di  violenza
domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma  1,  della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento  di  euro  2
milioni a decorrere dall'anno  2017  per  l'erogazione  di  borse  di
studio in  favore  degli  orfani  per  crimini  domestici  e  per  il
finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno
per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa; 
  Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche  alla
disciplina delle misure di sostegno e di aiuto  economico  in  favore
delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo  1,
comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.  145  che  ha
stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma
1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018,  n.  4,  come  modificata
dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono
stati stanziati ulteriori 3 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni  nella  seduta
del 29 gennaio 2020; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236
nonche' del 18 febbraio 2020, n. 449; 
  Visti  i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere finanziario; 
  Vista la comunicazione del  18  maggio  2020  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina: 
    a) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo  1,  comma  492,
lettera  a),  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   destinate
all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per  crimini
domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di  orientamento,  di
formazione   e   di   sostegno   per   l'inserimento   dei   medesimi
nell'attivita'  lavorativa,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4; 
    b) i criteri di equita' per l'erogazione delle misure di sostegno
e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  11
gennaio 2018, n. 4; 
    c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse  di
cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
destinate alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), nonche'  alle
spese mediche e assistenziali in  favore  degli  orfani  per  crimini
domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di  cui  agli
articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del  codice  penale,  ovvero
per omicidio a seguito dei delitti di cui  agli  articoli  609-bis  e
609-octies del codice penale, ai sensi dell'articolo  1,  comma  280,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del
          minore ad  una  famiglia»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
          22  dicembre  1999,  n.  512  «Istituzione  del  Fondo   di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso»: 
                «Art. 3 (Comitato di solidarieta' per le vittime  dei
          reati di tipo mafioso e dei reati internazionali violenti).
          - 1 - 3 (Omissis). 
                4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo  e'
          attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  5,  del
          decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti
          anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini    e    della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. n.  150  del  1°  luglio  2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, pubblicata nella Gazz. Uff. n.  179  del  4  agosto
          2009, S.O.: 
                «Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1. - 4. (Omissis). 
                5.  Le  amministrazioni   dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi. 
                Omissis.». 
              - La legge 27 gennaio 2017, n. 205 recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020»,   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante «Modifiche  al
          codice civile, al codice penale,  al  codice  di  procedura
          penale e altre disposizioni  in  favore  degli  orfani  per
          crimini domestici»,  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  1°
          febbraio 2018, n. 26. 
              - Si riporta il testo dei commi 279 e 280  dell'art.  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                «Art. 1 - 1. - 278. (Omissis). 
                279. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2,  comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, come modificato ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata  di  ulteriori
          2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018,  2019  e
          2020. Tale somma e' destinata all'erogazione  di  borse  di
          studio, spese  mediche  e  assistenziali  in  favore  degli
          orfani per crimini domestici e  degli  orfani  di  madre  a
          seguito del delitto  di  cui  all'art.  576,  primo  comma,
          numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei  delitti  di
          cui agli articoli 609-bis e 609-octies del  codice  penale,
          nonche' al finanziamento di iniziative di orientamento,  di
          formazione e di sostegno  per  l'inserimento  dei  medesimi
          nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per cento  di  tale
          somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la
          quota  restante  e'   destinata,   ove   ne   ricorrano   i
          presupposti,  agli  interventi  in  favore   dei   soggetti
          maggiorenni economicamente non autosufficienti. 
                280. Con regolamento  da  adottare  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali e con  il  Ministro  della  salute,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
          l'utilizzazione delle risorse di cui al  comma  279  e  per
          l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo
          schema del regolamento di cui al presente comma,  corredato
          di relazione tecnica,  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili di carattere finanziario. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  6-sexies  dell'art.  2
          del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  «Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie», in  Gazz.  Uff.  n.  303  del  29
          dicembre 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 2011, n.  10,  in  Gazz.  Uff.  n.  47  del  26
          febbraio 2011, S.O.: 
                «Art.  2  (Proroghe  onerose  di  termini).  -   1. -
          6-quinquies. (Omissis). 
                6-sexies. A decorrere dal termine di proroga  fissato
          dall'art. 1, comma 1, del presente  decreto,  il  Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
          1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui  all'art.  1,
          comma 1,  della  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  sono
          unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura",  costituito  presso  il  Ministero
          dell'interno, che e' surrogato nei  diritti  delle  vittime
          negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
          per i predetti  fondi  unificati  e  subentra  in  tutti  i
          rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
          l'alimentazione del Fondo  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma  11,
          della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art.  18,  comma  1,
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art.  1,  comma
          1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
          1-bis della legge  22  dicembre  1999,  n.  512.  Entro  il
          termine di tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
          provvede  ad  adeguare,   armonizzare   e   coordinare   le
          disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.  455,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,  n.
          284. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  576,  609-bis  e
          609-octies del codice penale: 
                «Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo).  -  Si
          applica  la  pena  dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso: 
                  1.  col  concorso  di  taluna   delle   circostanze
          indicate nel n. 2 dell'art. 61; 
                  2. contro l'ascendente  o  il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
          dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico  o  un
          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione; 
                  3. dal latitante, per sottrarsi  all'arresto,  alla
          cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi  i  mezzi
          di sussistenza durante la latitanza; 
                  4. dall'associato  per  delinquere,  per  sottrarsi
          all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 
                  5. in occasione della  commissione  di  taluno  dei
          delitti  previsti  dagli   articoli   572,   583-quinquies,
          600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 
                  5.1. dall'autore  del  delitto  previsto  dall'art.
          612-bis nei confronti della persona offesa; 
                  5-bis. contro un  ufficiale  o  agente  di  polizia
          giudiziaria, ovvero  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
          sicurezza,  nell'atto  o  a  causa  dell'adempimento  delle
          funzioni o del servizio. 
                E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
          trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.» 
                «Art. 609-bis (Violenza sessuale).  -  Chiunque,  con
          violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso   di   autorita',
          costringe taluno a  compiere  o  subire  atti  sessuali  e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
                Alla  stessa  pena  soggiace  chi  induce  taluno   a
          compiere o subire atti sessuali: 
                  1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
          o psichica della persona offesa al momento del fatto; 
                  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona. 
                Nei casi di minore gravita' la pena e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi.» 
                «Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). -  La
          violenza sessuale di gruppo consiste nella  partecipazione,
          da parte di piu'  persone  riunite,  ad  atti  di  violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis. 
                Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
          e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 
                Si  applicano  le  circostanze  aggravanti   previste
          dall'art. 609-ter. 
                La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia  stato  determinato  a  commettere  il   reato   quando
          concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e  4)  del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          11 gennaio 2018, n. 4: 
                «Art. 11 (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
          nonche'  agli  orfani  per  crimini  domestici).  -  1.  La
          dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come
          modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122,
          e' incrementata di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di
          7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per  le
          seguenti finalita' a valere su tale incremento: 
                  a) una quota pari a  2  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2017  e'  destinata  all'erogazione  di
          borse  di  studio  in  favore  degli  orfani  per   crimini
          domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,
          di formazione e di sostegno per l'inserimento dei  medesimi
          nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
          presente legge, assicurando che almeno il 70 per  cento  di
          tale somma sia destinato  agli  interventi  in  favore  dei
          minori  e  che  la  quota  restante,  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti, sia destinata agli interventi  in  favore  dei
          soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti; 
                  b) una quota pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno
          2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020
          e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5,
          comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.  184,  a  misure  di
          sostegno e di aiuto  economico  in  favore  delle  famiglie
          affidatarie,  secondo  criteri  di  equita'   fissati   con
          apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il
          Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali  e  con  il  Ministro  della  salute,  da
          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma
          1 e  per  l'accesso  agli  interventi  mediante  le  stesse
          finanziati. Lo schema del regolamento di  cui  al  presente
          comma, corredato di relazione tecnica,  e'  trasmesso  alle
          Camere per  il  parere  delle  Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili di carattere finanziario. 
                3.  All'onere   complessivamente   risultante   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2,
          nonche' di cui al comma 1 del  presente  articolo,  pari  a
          2.074.000  euro,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2017,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
          10.000   euro   annui   a   decorrere    dall'anno    2017,
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                4. Il Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
          assume la denominazione  di  "Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali
          violenti nonche' agli orfani per crimini domestici".». 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145  recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021»   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 492 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 - 1. - 491. (Omissis). 
                492. Il fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come
          modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122,
          e' incrementato di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2019. Tale incremento e' destinato alle  seguenti
          finalita': 
                  a) una quota pari a 2  milioni  di  euro  annui  e'
          destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli
          orfani  per  crimini  domestici  e  al   finanziamento   di
          iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per
          l'inserimento  dei   medesimi   nell'attivita'   lavorativa
          secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il  70
          per cento di tale somma e'  destinato  agli  interventi  in
          favore dei minori; la quota restante, ove  ne  ricorrano  i
          presupposti,  agli  interventi  in  favore   dei   soggetti
          maggiorenni economicamente non autosufficienti; 
                  b) una quota pari a 3  milioni  di  euro  annui  e'
          destinata, in attuazione di quanto  disposto  dall'art.  5,
          comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.  184,  a  misure  di
          sostegno e di aiuto  economico  in  favore  delle  famiglie
          affidatarie. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 19 luglio
          2019, n. 69 (Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di
          procedura penale e altre disposizioni in materia di  tutela
          delle vittime di violenza domestica e di genere): 
                «Art. 8 (Modifica all'art. 11 della legge 11  gennaio
          2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per
          crimini domestici  e  delle  famiglie  affidatarie).  -  1.
          All'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il  comma  1
          e' sostituito dal seguente: 
                  "1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, come modificato dall'art.  14  della  legge  7
          luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su  tale
          incremento: 
                    a) una quota pari a 2 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2017  e'  destinata  all'erogazione  di
          borse  di  studio  in  favore  degli  orfani  per   crimini
          domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,
          di formazione e di sostegno per l'inserimento dei  medesimi
          nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
          presente legge, assicurando che almeno il 70 per  cento  di
          tale somma sia destinato  agli  interventi  in  favore  dei
          minori  e  che  la  quota  restante,  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti, sia destinata agli interventi  in  favore  dei
          soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti; 
                    b) una quota pari a 3 milioni di euro per  l'anno
          2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020
          e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5,
          comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.  184,  a  misure  di
          sostegno e di aiuto  economico  in  favore  delle  famiglie
          affidatarie,  secondo  criteri  di  equita'   fissati   con
          apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione". 
                2.  Alla  copertura  dei  maggiori  oneri   derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  pari
          a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero".». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Il  testo  del  comma  6-sexies  dell'art.   2   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10  e'
          riportato nelle Note alle premesse. 
              - Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge
          30 dicembre 2018, n. 145,  e'  riportato  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  11  della  citata
          legge 11 gennaio 2018, n. 4, e' riportato nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1 della citata
          legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'  riportato  nelle  Note
          alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del
          codice penale e' riportato nelle Note alle premesse.