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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2020, n. 71

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. (20G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2020
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Testo in vigore dal:  16-7-2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia»;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»;
Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;
Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 279, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;
Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 280, rinvia ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;
Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del predetto Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
Considerato che l'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;
Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 gennaio 2020;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
Vista la comunicazione del 18 maggio 2020 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
b) i criteri di equità per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle finalità di cui al comma 1, lettera a), nonché alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»:
«Art. 3 (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati internazionali violenti).
- 1 - 3 (Omissis).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 179 del 4 agosto 2009, S.O.:
«Art. 19 (Società pubbliche). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
Omissis.».
- La legge 27 gennaio 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
- La legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», è pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2018, n. 26.
- Si riporta il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1 - 1. - 278. (Omissis).
279. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'art. 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
280. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», in Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in Gazz. Uff. n. 47 del 26 febbraio 2011, S.O.:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 6-quinquies. (Omissis).
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'art. 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del codice penale:
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis nei confronti della persona offesa;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4:
«Art. 11 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici). - 1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici".».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 491. (Omissis).
492. Il fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere):
«Art. 8 (Modifica all'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie). - 1.
All'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».

Note all'art. 1:

- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4, è riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del codice penale è riportato nelle Note alle premesse.