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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2020
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-4-2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma, secondo periodo, da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2019;
Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Schema di decreto del Ministro dell'interno con il quale sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.):
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - (Omissis).
3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-bis, primo comma, delregio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.».

Nota alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.».
- Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda la nota al titolo.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge di semplificazione 2001):
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121. (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.):
«Art. 6 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999):
«Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva). - (Omissis).
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
(Omissis).».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.