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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal:  2-3-2020 al: 29-4-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».
2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.
5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.