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DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2020, n. 21 (in G.U. 04/04/2020, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 1-1-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
che  ha  istituito,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del  carico
fiscale sui lavoratori dipendenti»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  attuazione
a interventi  finalizzati  alla  riduzione  del  carico  fiscale  sui
lavoratori dipendenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
 
  1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al
reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di  importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi  dell'articolo
13, comma 1, del citato testo unico,  e'  riconosciuta  una  somma  a
titolo di trattamento integrativo, che non concorre  alla  formazione
del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno  2020  e  a  1.200
euro a decorrere dall'anno 2021, se il  reddito  complessivo  non  e'
superiore  a  ((15.000  euro)).  ((Il  trattamento   integrativo   e'
riconosciuto anche se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma
1, lettere a)  e  b),  e  comma  1-ter,  dello  stesso  testo  unico,
limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o  mutui
contratti fino al 31  dicembre  2021,  e  delle  rate  relative  alle
detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del
citato  testo  unico  nonche'  di  quelle  relative  alle  detrazioni
previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al
31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta  lorda.  Nel
caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo,  il
trattamento integrativo e' riconosciuto per  un  ammontare,  comunque
non  superiore  a  1.200  euro,  determinato  in  misura  pari   alla
differenza tra la somma delle detrazioni  ivi  elencate  e  l'imposta
lorda)). 
  2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1  e'  rapportato  al
periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio
2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono in via automatica il trattamento integrativo  di  cui  al
comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere  dal  1°
luglio 2020 e verificano in sede di  conguaglio  la  spettanza  dello
stesso. Qualora in tale sede il trattamento  integrativo  di  cui  al
comma 1 si riveli  non  spettante,  i  medesimi  sostituti  d'imposta
provvedono al recupero del relativo importo ((...)). Nel caso in  cui
il predetto importo superi 60  euro,  il  recupero  dello  stesso  e'
effettuato  in  otto  rate  di  pari  ammontare   a   partire   dalla
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 
  4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto
dell'erogazione del  trattamento  integrativo  di  cui  al  comma  1,
mediante l'istituto della compensazione di cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.