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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 2019, n. 166

Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2023)
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vigente al 20/04/2024
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  • Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative
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  • Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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  • Disposizioni comuni e finali
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  • 6
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-1-2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all'assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:
a) piena integrità psichica;
b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;
d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare;
e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti;
2) per le qualifiche di ispettore antincendi e di vice direttore, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. È ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e + 4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
f) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. L'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalità applicative definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
b) capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.
4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 3 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180 e 190 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.»
«Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»
«Art. 71 (Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.
5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.
6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.
7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.
8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.
10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.»
«Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1.
L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»
«Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»
«Art. 103 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»
«Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»
«Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. È, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.»
«Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
«Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
«Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
«Art. 173 (Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
«Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari).
- 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
«Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 12 gennaio 2015, n. 2, «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2015, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2015, n. 301.
- Il decreto del Ministero dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207:
«Art. 3 (Parametri fisici). - 1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.»
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.
3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.»