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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2019, n. 164

Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria. (19G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2020
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Testo in vigore dal:  18-1-2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi del comma 426, è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto;
Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto comma 427;
Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo contrattuale;
Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;
Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017;
Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;
Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificità delle funzioni e delle attività svolte;
Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di cui all'allegato 1 del citato CCNL;
Considerato altresì che l'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del personale della ricerca sanitaria è disciplinato valorizzando le specificità delle funzioni e delle attività svolte;
Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» è disposto sulla base dei contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato 1;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 10676 dell'8 novembre 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e individua le condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di ricerca sanitaria e addetto alle attività di supporto alla ricerca sanitaria, per la valutazione d'idoneità per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, nonché per la valutazione ai fini dell'eventuale immissione nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, di seguito SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 422 a 434:
«422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.
In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 424 nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.
L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.
433. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli Istituti, in deroga all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 543:
«543. Al comma 432 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "procedura selettiva pubblica" sono inserite le seguenti: "ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica";
b) dopo le parole: "un'anzianità di servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero sia stato titolare di borsa di studio".».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, reca «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, reca «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e seguenti relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali:
«Art. 9 (Modalità di esercizio delle funzioni). - 1.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.
3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Art. 10 (Principi per l'esercizio delle competenze regionali). - 1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.
Art. 11 (Organi). - 1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed è composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.
6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.
Art. 12 (Statuto e regolamento). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'art. 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.
3. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4.
Art. 13 (Comitato di supporto strategico). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 14 (Controlli). - 1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 13.
Art. 16 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.».
- Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - è stato stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017. Si riporta il testo dell'art. 3:
«Art. 3 (Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria). - 1. Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al personale disciplinato nella presente sezione:
a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;
b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D.
2. I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono riportati nell'allegata tabella A:
a) Posizione retributiva iniziale;
b) Posizione retributiva intermedia;
c) Posizione retributiva elevata.».