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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 2019, n. 139

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2022)
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Testo in vigore dal: 19-12-2019
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il comma 5-ter dell'articolo 5 del  decreto-legge  12  luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  la  determinazione  delle  modalita'
d'impiego di guardie giurate a  bordo  di  navi  mercantili  battenti
bandiera italiana che navigano  in  acque  internazionali  a  rischio
pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa; 
  Visto altresi' l'articolo 5, comma 5, ultimo  periodo,  del  citato
decreto-legge n.107 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 130 del 2011; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Visto il codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo
1942, n. 327; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi; 
  Vista la legge 23 maggio  1980,  n.  313,  recante  la  convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta  a
Londra il 1° novembre 1974; 
  Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo al  miglioramento  della  sicurezza
delle navi e degli impianti portuali; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2009,  n.
154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie  e  dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e  depositi,  nonche'
nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui  espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.
269, recante «Disciplina delle caratteristiche  minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  regolamento  di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e
successive  modificazioni,  recante   «Individuazione   delle   acque
internazionali soggette al rischio  di  pirateria  nell'ambito  delle
quali e' consentito l'impiego di guardie giurate a bordo  delle  navi
mercantili battenti bandiera italiana»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del 28 dicembre 2012,  n.  266,  concernente  «Regolamento
recante l'impiego di guardie giurate a bordo  delle  navi  mercantili
battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali  a
rischio pirateria»; 
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  adeguati   servizi   di
protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da  parte
delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  4,
del  medesimo  decreto-legge  n.  107  del  2011,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016,  n.
02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli
atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018; 
  Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con  la
quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione  dell'articolo
5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle
guardie giurate a  bordo  delle  navi  mercantili  battenti  bandiera
italiana che transitano in acque internazionali a rischio  pirateria,
le modalita' per l'acquisto,  l'imbarco,  lo  sbarco,  il  porto,  il
trasporto e l'utilizzo delle  armi  e  del  relativo  munizionamento,
nonche' i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della  nave
con riguardo alle modalita' operative di svolgimento  dei  servizi  a
bordo. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5   del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  nr.  130,  e
          successive modifiche, come modificato dal decreto legge  15
          febbraio 2015, n.7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  aprile  2015,  n.43,  recante   "Proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle forze armate e di polizia per
          l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e  1973  (2011)
          adottate dal Consiglio di Sicurezza  della  Nazioni  Unite.
          Misure urgenti antipirateria", che rimette  ad  un  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          della difesa e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, la determinazione delle modalita'  d'impiego  di
          guardie  giurate  a  bordo  di  navi  mercantili   battenti
          bandiera italiana che navigano in  acque  internazionali  a
          rischio pirateria, individuate  con  decreto  del  Ministro
          della  difesa",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          luglio 2011, n. 160: 
                «Art.  5  (Ulteriori   misure   di   contrasto   alla
          pirateria). - 1. 
                2. 
                3. 
                4.  Nell'ambito  delle  attivita'  internazionali  di
          contrasto alla pirateria,  anche  in  relazione  all'azione
          comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10  novembre  2008,
          ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime
          Safety  Committee»  (MSC)  delle  Nazioni  Unite  in   seno
          all'«International   Maritime   Organization»   (IMO),   e'
          consentito, nei limiti di cui ai commi 5,  5-bis  e  5-ter,
          l'impiego di guardie giurate, autorizzate  ai  sensi  degli
          articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          a bordo delle navi mercantili battenti  bandiera  italiana,
          che transitano in acque internazionali soggette al  rischio
          di pirateria, individuate con decreto  del  Ministro  della
          difesa, sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione   internazionale,   dell'interno    e    delle
          infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto  dei  rapporti
          periodici  dell'Organizzazione   marittima   internazionale
          (IMO), a protezione delle stesse. 
                5.  L'impiego  di  cui  al  comma  4  e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
                5-bis.   Il   personale   di   cui   al   comma    4,
          nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
          limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
          pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi  comuni  da
          sparo  nonche'   le   armi   in   dotazione   delle   navi,
          appositamente predisposte per la  loro  custodia,  detenute
          previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
          alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e  31
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.   La   predetta
          autorizzazione  e'  rilasciata  anche  per  l'acquisto,  il
          trasporto e la cessione in comodato al  medesimo  personale
          di cui al comma 4. Con le medesime  autorizzazioni  possono
          essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
          bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti  degli  Stati
          le cui acque territoriali sono confinanti  con  le  aree  a
          rischio pirateria individuate con il decreto  del  Ministro
          della  difesa,  di  cui  al  comma  4.  Con   le   medesime
          autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
          lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma  5,
          nei porti  degli  Stati  le  cui  acque  territoriali  sono
          confinanti con le aree a rischio di  pirateria  individuate
          con il decreto del Ministro della difesa, di cui  al  comma
          4. 
                5-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
          31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative  dei
          commi 5 e 5-bis, comprese  quelle  relative  all'imbarco  e
          allo sbarco delle armi,  al  porto  e  al  trasporto  delle
          stesse e del relativo  munizionamento,  alla  quantita'  di
          armi detenute a bordo della nave  e  alla  loro  tipologia,
          nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma  4  ed
          il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
          di cui al medesimo comma. 
                6. 
                6-bis. 
                6-ter.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          Supplemento  Ordinario,  successivamente   modificato   dal
          D.P.R. 4 agosto 2008, n.  153,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234. 
              - Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale. 
              - La legge  18  aprile  1975,  n.  110,  recante  norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni  e  degli  esplosivi,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n.105. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313.  Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12   luglio   1980,   n.   190,
          Supplemento Ordinario. 
              -  Il  Reg.  (CE)  31  marzo  2004,  n.  725/2004,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  29
          aprile 2004, n. L129. 
              - La legge 28 gennaio 1994, n.84, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  febbraio  1994,  n.28,  Supplemento
          Ordinario. 
              - Il decreto dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2009, n.298,
          Supplemento Ordinario. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  dicembre
          2010, n. 269, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario. 
              - Il decreto del Ministro  della  difesa  24  settembre
          2015, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  ottobre
          2015, n. 232. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  28  dicembre
          2012, n. 266  (Regolamento  recante  l'impiego  di  guardie
          giurate a bordo delle  navi  mercantili  battenti  bandiera
          italiana, che transitano in acque internazionali a  rischio
          pirateria, abrogato dal  presente  decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  5,  comma  5-ter,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  si  veda
          nelle note alle premesse.