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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. (19G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 25-10-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
la continuita' ed efficacia delle attivita' mirate alle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  l'urgenza  di  disporre
interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,
l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica  nei  predetti
territori; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
il  superamento  della  situazione  emergenziale  e  il   conseguente
ripristino  di  condizioni  di  normalita'  nei  predetti  territori,
gravemente colpiti da eventi sismici; 
  Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che  rendono
indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione
delle  procedure  di  realizzazione  degli  interventi  funzionali  a
superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative
adeguate  alle   popolazioni   interessate   e   ad   assicurare   la
realizzazione degli interventi per la riparazione, la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori
interessati dagli eventi sismici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
   1. All'articolo 1 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
    «4-quater. Lo stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le
conseguenti attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo  per
le emergenze nazionali di cui all'articolo 44  del  medesimo  decreto
legislativo n. 1 del 2018.».