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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 10 agosto 2019, n. 112

Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. (19G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2019
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Testo in vigore dal:  30-10-2019

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo e in particolare l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53, regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante il Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante il regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di«restauratore di beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n. 302, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2011, n. 139, con il quale è stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, n. 6903 del 12 giugno 2017 con cui è stato accolto il ricorso presentato per l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ad emanare il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisca le modalità delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, per l'acquisizione della qualifica di restauratore;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, n. 7307 del 2 luglio 2018, con cui è stato nominato il commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 6903 del 2017, succitata, individuato nel titolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con facoltà di delega in favore di un dirigente o funzionario del suo ufficio;
Vista la nota n. 14762 del 31 luglio 2018 con cui il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha delegato il dott.
Luigi Capogna, dirigente del Servizio attività di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali, presso l'ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo presso il medesimo Dipartimento;
Visto il verbale della riunione conclusiva di coordinamento del 23 novembre 2018 di approvazione dello schema di decreto ministeriale predisposto dal commissario ad acta congiuntamente con i rappresentanti delle amministrazioni ministeriali interessate, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018, sopra citata;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 13 febbraio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con la nota n. 13786 del 20 maggio 2019 e il successivo parere favorevole con osservazioni formulato con nota DAGL n. 6031 del 13 giugno 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo. Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n. 137, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio», sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28:
«Art. 182. (Disposizioni transitorie). - (Omissis).
1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53, regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'art. 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121.
La legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2013, n. 25.
Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186:
«Art. 3-quinquies. (Conseguimento della qualifica di restauratore). - 1. All'art. 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
«1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni». e in particolare l'articolo, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86 recante il Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87 recante il regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014, n. 274.
Il decreto ministeriale 27 novembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2015, n. 5.
Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2018, n. 160.
Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n. 302, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171.
Il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale è stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2011, n. 139.