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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 99

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (19G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2019
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vigente al 08/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-2019
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Vista della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 7; 
  Visto della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 526; 
  Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e,  in  particolare,
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n.
133; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Considerato che il citato articolo 4-bis del  decreto-legge  n.  86
del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il  riordino
dell'organizzazione dei Ministeri, nonche' la facolta' di  richiedere
il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del
medesimo articolo; 
  Ritenuto  che  il  contenuto  delle  modifiche  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero e  ragioni  di  speditezza  e  celerita'
rendono non necessario avvalersi  della  facolta'  di  richiedere  il
parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
seduta del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Individuazione del responsabile della prevenzione 
                della corruzione e della trasparenza 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «3-bis.  L'incarico  di  Responsabile   della   prevenzione   della
corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7,  della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  e'  conferito  dal  Ministro  ad  un
dirigente generale dell'amministrazione della  giustizia  individuato
tra i titolari di uno degli uffici  dirigenziali  generali  istituiti
presso i Dipartimenti  del  Ministero  di  cui  all'articolo  2,  con
esclusione  di  quelli   preposti   alla   gestione   delle   risorse
finanziarie, all'acquisizione  di  beni,  servizi  e  forniture.  Per
l'esercizio delle funzioni  e  per  lo  svolgimento  dei  compiti  il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
si avvale del personale assegnato alle  articolazioni  del  Ministero
interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie  della
corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 16,
          17, 18, e 19, e 55, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59): 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              «Art.  55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata   in
          vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di  nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche successive all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto: 
                a) sono istituiti: 
                  il Ministero dell'economia e delle finanze, 
                  il Ministero delle attivita' produttive, 
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, 
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
                  il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, 
                  il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 
                  il Ministero della salute; 
                b) sono soppressi: 
                  il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, 
                  il Ministero delle finanze, 
                  il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato, 
                  il Ministero del commercio con l'estero, 
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei ministri, 
                  il Ministero dell'ambiente, 
                  il Ministero dei lavori pubblici, 
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione, 
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei ministri, 
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
                  il Ministero della sanita', 
                  il Dipartimento  per  le  politiche  sociali  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, 
                  il Ministero della pubblica istruzione, 
                  il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca
          scientifica e tecnologica. 
              2. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          legislativo  il  ministro  e  il  ministero  di  grazia   e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro della giustizia e Ministero della giustizia  e  il
          ministro e il ministero per le politiche agricole  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   delle
          politiche agricole e forestali e ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
              3. Sino all'attuazione del  comma  1,  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si  puo'  provvedere  al  riassetto
          dell'organizzazione dei singoli ministeri,  in  conformita'
          con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri  ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo. 
              4.  Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti   di
          organizzazione gia'  adottati  ai  sensi  del  comma  4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400  e  della
          legge 3 aprile 1997, n. 94. 
              5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2  e
          3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata  al
          comma 1. 
              6.  Salvo   disposizione   contraria,   la   decorrenza
          dell'operativita' delle disposizioni del  presente  decreto
          e' distribuita, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente  tra
          l'entrata in vigore del presente decreto e la data  di  cui
          al  comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e   motivate
          esigenze, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  puo',   con   proprio
          decreto, differire o  gradualizzare  temporalmente  singoli
          adempimenti  od   atti,   relativi   ai   procedimenti   di
          riorganizzazione dei Ministeri. 
              7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia  e
          del Magistrato per il  Po  si  provvede,  nel  rispetto  di
          quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, con i decreti previsti dall'art. 11,  comma  3,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al settore agroindustriale esercitate dal ministero per  le
          politiche  agricole  sono  trasferite,  con   le   inerenti
          risorse,  al  ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Per l'esercizio  delle  funzioni  di  cui
          agli articoli 35 e 36 del presente decreto  legislativo  il
          ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato. 
              9. All'art. 46, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, le parole "per le  amministrazioni  e
          le aziende autonome" sono sostituite dalle parole  "per  le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 204,  reca:
          «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e  dei
          dirigenti amministrativi degli  uffici  giudiziari  nonche'
          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del
          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma
          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t)  e  12,  della
          legge 25 luglio 2005, n. 150». 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca:
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione  e
          la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione): 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  526,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)): 
              «526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) il secondo comma dell'art.  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "A  decorrere  dal   1°   settembre   2015   le   spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche successivamente al 1°(gradi) settembre 2015 i  locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione"; 
                b) gli articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015.». 
              - Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,  reca:
          «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la  Regione
          Trentino-Alto Adige  recanti  disposizioni  in  materia  di
          delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e
          organizzativa di supporto agli uffici giudiziari». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
          di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  nonche'  in  materia  di
          famiglia e disabilita'): 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  agosto
          2015, n. 133, reca: «Regolamento sulle misure organizzative
          a livello centrale  e  periferico  per  l'attuazione  delle
          disposizioni dei commi 527, 528,  529  e  530  dell'art.  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15   giugno   2015,   n.   84,   reca:   «Regolamento    di
          riorganizzazione del Ministero della giustizia e  riduzione
          degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,
          n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  3  (Capo  del  Dipartimento).  -  1.   Ad   ogni
          Dipartimento e' preposto un Capo del Dipartimento. 
              2. Al Capo del Dipartimento spettano  i  compiti  e  le
          funzioni specificamente previsti dall'art.  5  del  decreto
          legislativo e dal presente regolamento, nonche': 
                a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle
          materie di competenza del Dipartimento; in materia di  atti
          normativi,  anche  internazionali,   tali   funzioni   sono
          esercitate in coordinamento  con  l'attivita'  dell'Ufficio
          legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e  a
          supporto dei medesimi; 
                b)  le  funzioni  di  determinazione  dei   programmi
          attuativi  degli   indirizzi   del   Ministro;   indirizzo,
          coordinamento  e  controllo   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale  del   Dipartimento;   adozione   di
          circolari nelle materie di competenza; 
                c) la contrattazione collettiva. 
              3. Per l'espletamento dei compiti e delle  funzioni  di
          cui  al  comma  2,  il  Capo  del  Dipartimento  si  avvale
          dell'Ufficio del Capo  del  Dipartimento,  nell'ambito  del
          quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di
          Gabinetto e con il  Responsabile  della  prevenzione  della
          corruzione e  della  trasparenza,  la  progettazione  e  il
          controllo di gestione di cui  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286  e  all'articolo  6  del
          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  nonche'  le
          attivita' generali necessarie per  l'attuazione  del  Piano
          triennale  di   Prevenzione   della   Corruzione   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, della legge 6  novembre  2012,  n.
          190 e per gli adempimenti connessi alla  trasparenza  della
          pubblica amministrazione di cui al decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33.  L'Ufficio  del  Capo  del  Dipartimento
          svolge,  altresi',  attivita'  di  studio  e  ricerca   con
          particolare riferimento ai profili della  organizzazione  e
          della innovazione nelle  materie  di  competenza,  fornisce
          consulenza  agli  uffici  del  Dipartimento  e   a   quelli
          periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio di
          Gabinetto,   assicura   il   coordinamento   dell'attivita'
          internazionale svolta  dal  Dipartimento  e  dalle  singole
          direzioni generali. 
              3-bis. L'incarico  di  Responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza  di  cui  all'art.  1,
          comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190  e'  conferito
          dal Ministro ad un dirigente generale  dell'amministrazione
          della giustizia individuato tra i  titolari  di  uno  degli
          uffici   dirigenziali   generali   istituiti    presso    i
          Dipartimenti  del  Ministero  di  cui   all'art.   2,   con
          esclusione di quelli preposti alla gestione  delle  risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.
          Per l'esercizio delle funzioni e  per  lo  svolgimento  dei
          compiti il Responsabile della prevenzione della  corruzione
          e della trasparenza si avvale del personale assegnato  alle
          articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata
          professionalita'  nelle  materie  della  corruzione,  della
          trasparenza e dei contratti pubblici. 
              4.  Ciascun  Capo  del   Dipartimento   e'   coadiuvato
          nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo  nominato
          per la durata del suo mandato, all'interno delle  dotazioni
          organiche dirigenziali complessive del Ministero. 
              5. Il vice Capo e' nominato  tra  i  soggetti  indicati
          nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo.  L'incarico
          di  vice  Capo  e'  conferito  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,    n.    165,    ovvero,    per    il    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 15  febbraio  2006,
          n. 63,  e  costituisce  incarico  di  livello  dirigenziale
          generale. 
              6.  Al   fine   del   coordinamento   delle   attivita'
          dipartimentali  relative  alle  competenze  di   cui   agli
          articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere  b),
          c), e), f) e 7 comma 2 lettera  b)  e  alle  politiche  del
          personale e' istituita la Conferenza dei capi  Dipartimento
          con compiti di programmazione, indirizzo  e  controllo.  La
          Conferenza  e'  convocata  dal  Ministro,  che  puo'  anche
          presiederla ed e' composta dal Capo di Gabinetto e dai Capi
          Dipartimento.   Le   modalita'   di   funzionamento   della
          Conferenza sono stabilite con decreto  del  Ministro.  Alle
          riunioni  della  Conferenza,  possono  essere  chiamati   a
          partecipare   il   Capo   dell'Ispettorato   generale   del
          Ministero,  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo  nonche'  i
          dirigenti generali ai quali sono  affidate  responsabilita'
          nei  settori  riguardanti  le  materie  di  cui  al   primo
          periodo.».