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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali ((, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici)) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 ((, nonchè misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali)). (19G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  13-8-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di beni e attività culturali;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche
1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero
((, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,))
dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,
((i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche))
possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente
((, a decorrere dal 1° luglio 2019))
, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i
((trentasei))
mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81))
. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il
((puntuale))
riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
((di cui al comma 3-bis))
non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo
((, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,))
cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013,
((n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge))
7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento
((, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto))
;
c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato,
((stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli))
in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri
((, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo))
.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando
((, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,))
risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.
((Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione))
.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione
((, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede))
, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
((...))
in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
((...))
mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione
((, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede))
, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
((...))
in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
((...))
mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che
((alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:))
presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».
3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;
b) il dodicesimo periodo è soppresso.
((4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro))