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LEGGE 19 giugno 2019, n. 56

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 7-7-2019
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Istituzione del Nucleo della Concretezza 
 
  1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  60-bis   (Istituzione   e   attivita'   del   Nucleo   della
Concretezza). -  1.  Ferme  le  competenze  dell'Ispettorato  di  cui
all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione  e  la
qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma  22-bis,  del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  e'  istituito,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri,  il  Nucleo  delle  azioni  concrete  di  miglioramento
dell'efficienza    amministrativa,    denominato    "Nucleo     della
Concretezza". 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da  effettuare
nelle regioni, negli  enti  strumentali  regionali,  negli  enti  del
Servizio sanitario regionale e negli enti  locali,  e'  approvato  il
Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per   l'efficienza   delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Il Piano contiene: 
    a) le azioni dirette a garantire la corretta  applicazione  delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e  la  conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento; 
    b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle  pubbliche
amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle
azioni correttive; 
    c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento  delle  attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli  enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale  e
degli enti locali. 
  3. Il Nucleo della Concretezza assicura la  concreta  realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2.  A  tal  fine,  in
collaborazione con l'Ispettorato di cui  all'articolo  60,  comma  6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a  rilevare  lo  stato  di
attuazione   delle   disposizioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non  economici  nazionali  realizzano  le
misure correttive entro tempi  definiti  e  comunque  nei  limiti  di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2. 
  4. Di ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatto  processo  verbale,
sottoscritto dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione  delle  eventuali   misure   correttive   e,   per   le
amministrazioni di cui al terzo periodo  del  comma  3,  del  termine
entro il quale le stesse devono  essere  attuate.  L'amministrazione,
nei tre giorni successivi,  puo'  formulare  osservazioni  e  fornire
ulteriori documenti. 
  5.  I  verbali  redatti  in  occasione  di  sopralluoghi  e  visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi  anche  al
prefetto territorialmente competente. 
  6. Le pubbliche amministrazioni provvedono  alla  comunicazione  al
Nucleo  della  Concretezza  dell'avvenuta  attuazione  delle   misure
correttive entro  quindici  giorni  dall'attuazione  medesima,  fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui  al  terzo  periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. 
  7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3,  per
l'attuazione  delle  misure   correttive   rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina  l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un  elenco  pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette  una  relazione  sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei  casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica  amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale  relazione  alle  Camere,  ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. 
  Art. 60-ter (Collaborazione tra  il  prefetto  e  il  Nucleo  della
Concretezza). -  1.  Il  prefetto  puo'  segnalare  al  Nucleo  della
Concretezza  di  cui  all'articolo   60-bis,   comma   1,   eventuali
irregolarita'  dell'azione  amministrativa  degli   enti   locali   e
chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai  sopralluoghi
e alle visite anche personale della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo richiedente. 
  Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). -  1.  Per
lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e  60-ter,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di  cinquantatre'   unita'   di
personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello  generale
e due con qualifica dirigenziale di livello non  generale,  reclutate
come segue: 
    a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello  dirigenziale
in deroga alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,
individuate  anche  tra  il  personale  delle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo  17,
comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  l'articolo  56,
settimo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
    b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale
della categoria A e dieci da inquadrare nel  livello  iniziale  della
categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per  titoli  ed
esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui  a  decorrere  dal  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  Art. 60-quinquies (Applicazione  alle  istituzioni  scolastiche  ed
educative).  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
60-quater,  le  disposizioni  degli  articoli  60-bis  e  60-ter   si
applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agli  istituti  e  scuole  di
ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto  delle
loro  specificita'  organizzative  e  funzionali   e   nel   rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo  ad
essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  2,  19,
          comma 5-bis, 35, comma 5, e 60 del decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Omissis.». 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          Omissis. 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. Omissis. 
                Omissis.» 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
                Omissis.» 
                «Art. 60 (Controllo del costo del lavoro).  -  1.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato,  d'intesa  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, definisce le modalita'  di  acquisizione
          della  consistenza  del  personale,  in   servizio   e   in
          quiescenza presso le  amministrazioni  pubbliche,  e  delle
          relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali  e  le
          entrate derivanti dalle contribuzioni, anche  per  la  loro
          evidenziazione, limitatamente al personale  dipendente  dei
          ministeri, a preventivo e a consuntivo,  mediante  allegati
          al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato elabora, altresi',  il  conto  annuale  che  evidenzi
          anche  il  rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni
          previdenziali relative al personale  delle  amministrazioni
          statali. 
                2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei  conti  e  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, per il tramite  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  il  conto  annuale  delle
          spese sostenute  per  il  personale,  rilevate  secondo  le
          modalita' di cui al comma 1. Il conto  e'  accompagnato  da
          una  relazione,  con  cui  le   amministrazioni   pubbliche
          espongono i risultati della  gestione  del  personale,  con
          riferimento    agli    obiettivi    che,    per    ciascuna
          amministrazione,   sono   stabiliti   dalle   leggi,    dai
          regolamenti   e   dagli   atti   di   programmazione.    Le
          comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
          cura del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  anche
          all'Unione delle province d'Italia (UPI),  all'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
          comuni,  comunita',   enti   montani   (UNCEM),   per   via
          telematica. 
                3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti
          che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
          quotate  partecipate  direttamente  o   indirettamente,   a
          qualunque titolo, dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
          mercati  regolamentati  e  dalle  societa'   dalle   stesse
          controllate, nonche' gli enti e le aziende e  gli  enti  di
          cui all'art. 70, comma 4 e la societa'  concessionaria  del
          servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  relativamente
          ai singoli rapporti di lavoro dipendente o  autonomo,  sono
          tenuti a  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
          personale  comunque   utilizzato,   in   conformita'   alle
          procedure definite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  il  predetto  Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
                4.  La  Corte  dei  conti  riferisce  annualmente  al
          Parlamento  sulla  gestione   delle   risorse   finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti i dati e delle  informazioni  disponibili  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in  corso
          d'anno,  anche  a  richiesta  del  Parlamento,   la   Corte
          riferisce altresi' in ordine a specifiche materie,  settori
          ed interventi. 
                5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
          su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, dispone  visite  ispettive,  a
          cura dei servizi  ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento
          della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
          altri analoghi servizi, per la valutazione  e  la  verifica
          delle spese, con particolare  riferimento  agli  oneri  dei
          contratti collettivi nazionali  e  decentrati,  denunciando
          alla Corte dei conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali
          verifiche  vengono  eseguite  presso   le   amministrazioni
          pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di  cui  al
          comma  3.  Ai  fini  dello  svolgimento   integrato   delle
          verifiche ispettive, i servizi  ispettivi  di  finanza  del
          Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato
          esercitano  presso  le  predette  amministrazioni,  enti  e
          aziende sia le funzioni di cui all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,  sia  i
          compiti di cui all'art. 27, comma quarto,  della  legge  29
          marzo 1983, n. 93. 
                6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'   istituito
          l'Ispettorato per la  funzione  pubblica,  che  opera  alle
          dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.  L'Ispettorato
          vigila e svolge  verifiche  sulla  conformita'  dell'azione
          amministrativa  ai  principi  di   imparzialita'   e   buon
          andamento,   sull'efficacia   della   sua   attivita'   con
          particolare   riferimento   alle   riforme    volte    alla
          semplificazione delle procedure, sul corretto  conferimento
          degli incarichi, sull'esercizio  dei  poteri  disciplinari,
          sull'osservanza delle disposizioni vigenti  in  materia  di
          controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive  di
          cui  al  comma  5.  Nell'ambito  delle  proprie  verifiche,
          l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di  Finanza  che
          opera nell'esercizio dei poteri ad  essa  attribuiti  dalle
          leggi vigenti. Per le predette finalita'  l'Ispettorato  si
          avvale  altresi'  di  un  numero   complessivo   di   dieci
          funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, del Ministero dell'interno, o  comunque  tra
          il  personale  di  altre  amministrazioni   pubbliche,   in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo,  per  il  quale  si
          applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127, e  l'art.  56,  comma  7,  del  Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  10   gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni. Per  l'esercizio  delle  funzioni  ispettive
          connesse, in particolare, al  corretto  conferimento  degli
          incarichi e ai rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
          d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          l'Ispettorato  si  avvale   dei   dati   comunicati   dalle
          amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica  ai
          sensi dell'art. 53.  L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine  di
          corrispondere  a  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  o
          pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
          inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione  ai
          quali  l'amministrazione  interessata   ha   l'obbligo   di
          rispondere,  anche  per  via  telematica,  entro   quindici
          giorni. A conclusione degli accertamenti, gli  esiti  delle
          verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo  di
          valutazione,    ai    fini    dell'individuazione     delle
          responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari  di
          cui  all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.   Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove  ne  ricorrano
          le condizioni, di denunciare alla  Procura  generale  della
          Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  22-bis,  del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministeri»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233: 
                «22-bis. La Commissione e la  segreteria  tecnica  di
          cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  costituita,  con
          decreto del Presidente del Consiglio,  una  Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione,   con
          relativa segreteria tecnica che  costituisce  struttura  di
          missione  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione e la qualita' della  regolazione  opera  in
          posizione di autonomia funzionale e  svolge,  tra  l'altro,
          compiti di supporto tecnico di elevata  qualificazione  per
          il Comitato interministeriale per l'indirizzo  e  la  guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della regolazione di cui all'art. 1  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova  conseguentemente
          applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. Non si applicano  l'art.  1,  comma  9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  fermo
          restando il vincolo di spesa  di  cui  al  presente  comma.
          Della Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della
          regolazione fa parte  il  capo  del  dipartimento  per  gli
          affari  giuridici  e  legislativi  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  e  i  componenti  sono  scelti  tra
          professori   universitari,    magistrati    amministrativi,
          contabili ed ordinari,  avvocati  dello  Stato,  funzionari
          parlamentari, avvocati del libero foro con almeno  quindici
          anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   ed   esperti    di    elevata
          professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni,  gli  esperti   e   i   componenti   della
          segreteria tecnica possono essere collocati in  aspettativa
          o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei  rispettivi
          ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita'  si  utilizza
          lo stanziamento di cui all'art.  3,  comma  6-quaterdecies,
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  ridotto
          del venticinque per cento. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri si provvede, altresi',  al  riordino
          delle funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri   relative   all'esercizio   delle
          funzioni di cui al  presente  comma  e  alla  riallocazione
          delle relative risorse. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
          luglio  2002,  n.  137.  Allo  scopo   di   assicurare   la
          funzionalita' del  CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si  applica,  altresi',
          all'Unita' tecnica-finanza di progetto di  cui  all'art.  7
          della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e  alla  segreteria
          tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art.  5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 9 febbraio  1999,  n.  61.  La  segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della  legge  9  gennaio  1991,   n.   10,   e   successive
          modificazioni, costituisce organo  di  direzione  ricadente
          tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
                «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  56  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  recante
          «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato»: 
                «Art. 56 (Comando presso  altra  amministrazione).  -
          L'impiegato di  ruolo  puo'  essere  comandato  a  prestare
          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
          pubblici,  esclusi   quelli   sottoposti   alla   vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
                Il comando e' disposto, per tempo  determinato  e  in
          via eccezionale, per riconosciute esigenze  di  servizio  o
          quando sia richiesta una speciale competenza. 
                Al comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti, sentito l'impiegato. 
                Per il comando presso un  ente  pubblico  il  decreto
          dovra' essere adottato anche con il concerto  del  Ministro
          per il tesoro e del Ministro titolare  dell'amministrazione
          vigilante. 
                Per  l'impiegato  con  qualifica  non   inferiore   a
          direttore generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri competenti. 
                Salvo i casi previsti  dai  precedenti  commi  e  dal
          successivo  art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,   anche
          temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per  i
          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. 
                In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  5-ter,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza) . - Omissis. 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del  Governo  di  cui  all'art.  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione  di  cui  all'art.  7,  comma   4,   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                Omissis.».