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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152

Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. (19G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2019
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-3-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter, in materia di scarto degli atti di archivio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999, recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;
d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) Documento di navigazione: la licenza di navigazione e ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unità da diporto;
f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;
h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;
i) RND: i Registri delle navi da diporto;
l) SISTE: il Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
m) SPID: il Sistema pubblico di identità digitale;
n) STED: lo Sportello telematico del diportista;
o) Studi di consulenza: le imprese e le società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
p) UCON: l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto istituito presso l'ATCN;
q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;
r) Unità da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché i natanti da diporto di cui alla lettera g) del medesimo articolo, iscritti nell'ATCN ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161;
- Si riporta l'art. 2, comma 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - Omissis.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2013):
«217. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità. iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n. 271.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.
- Il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. n. 223/L.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della citata legge 4 aprile 1977, n. 135:
«Art. 2. - È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidategli. Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.».
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della citata legge 8 agosto 1991, n. 264:
«Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1.
L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'art. 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.».
- Si riporta l'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 27 (Natanti da diporto). - Omissis.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
Omissis.».