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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151

Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (19G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2019
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  2-3-2019

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni, contenente il «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che prevede che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di dover determinare il costo medio del rimpatrio per l'anno 2018;
Udito il parere n. 01110/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri per la determinazione e l'aggiornamento
del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). - (Omissis).
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, n. 52/CE recante «Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», pubblicata nella GUUE 30 giugno 2009, n. L 168:
«Art. 5 (Sanzioni finanziarie). - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè i datori di lavoro che violano il divieto di cui all'articolo 3 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di cui all'articolo 3 includono:
a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - (Omissis).
2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.