DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 05/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-2023
al: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  prevedere  una
misura  di   contrasto   alla   poverta',   alla   disuguaglianza   e
all'esclusione sociale volta a garantire il diritto  al  lavoro  e  a
favorire   il   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla
formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate  al  sostegno
economico e all'inserimento dei soggetti a rischio  di  emarginazione
nella societa' e nel mondo del lavoro e garantire  cosi'  una  misura
utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la
crescita personale e sociale dell'individuo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prevedere  la
semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo
certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del  modello
di benessere collettivo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una
generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso  una
riforma complessiva delle strutture esistenti  nonche'  ad  una  piu'
efficace gestione delle politiche attive; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a
interventi in materia pensionistica  finalizzati  alla  rivisitazione
del sistema vigente e  all'introduzione  di  ulteriori  modalita'  di
pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza  nel  sistema  di
misure gia' adottate; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per
incentivare l'assunzione di lavoratori giovani; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli
assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici  al  fine
di una piu' efficace e  razionale  redistribuzione  dei  compiti  dei
diversi organi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una
verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo
del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della  spesa
previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Reddito di cittadinanza 
 
  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di
contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione
sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili. 
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu'
componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta'
delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di
definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la
gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del
compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi  del  primo  periodo.  La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi  in  cui
il componente o i componenti del nucleo  familiare  di  eta'  pari  o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di  vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
convivano esclusivamente con una o  piu'  persone  in  condizione  di
disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al
predetto requisito anagrafico. 
                                                          (22) ((24)) 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di  sostegno
alla poverta' e di inclusione attiva,  dal  1°  gennaio  2023  al  31
dicembre 2023 la misura del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le  disposizioni
di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei  familiari  al
cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  minorenni  o  persone  con  almeno
sessant'anni di eta'." 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 13,  comma  3)
che "Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data  in  cui
il beneficio e' stato concesso, per  i  fatti  commessi  fino  al  31
dicembre 2023". 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L.  4  maggio
2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di
un'organica riforma delle misure  di  sostegno  alla  poverta'  e  di
inclusione  attiva,  nell'anno  2023,  la  misura  del   reddito   di
cittadinanza di cui agli articoli da  1  a  3  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26,  e'  riconosciuta  nel  limite  massimo  di  sette
mensilita' e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2023.  Il  limite
temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del
Reddito di cittadinanza che, prima della  scadenza  dei  sette  mesi,
sono stati presi  in  carico  dai  servizi  sociali,  in  quanto  non
attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di  cui  al  secondo  periodo,  i
servizi  sociali  comunicano  all'INPS,  entro  il  30  giugno  2023,
l'avvenuta presa in carico, ai fini del  prosieguo  della  percezione
del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023".