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LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal: 31-1-2019
al: 30-4-2019
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del
Ministro della giustizia o  l'istanza  o  la  querela  della  persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis»; 
    b)  all'articolo  10,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela
della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli
articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e
322-bis»; 
    c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  32-quater   (Casi   nei   quali   alla   condanna   consegue
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,
321, 322,  322-bis,  346-bis,  353,  355,  356,  416,  416-bis,  437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies,  501,
501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  e  644,  commessi  in
danno o a vantaggio di un'attivita'  imprenditoriale  o  comunque  in
relazione ad  essa,  importa  l'incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione»; 
    d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal
giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e'
cessata  l'attivita'  del  colpevole;  per  il  reato  permanente   o
continuato,  dal  giorno  in  cui  e'  cessata  la  permanenza  o  la
continuazione»; 
    e) all'articolo 159: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  corso  della  prescrizione  rimane  altresi'   sospeso   dalla
pronunzia della sentenza di primo grado o  del  decreto  di  condanna
fino alla data  di  esecutivita'  della  sentenza  che  definisce  il
giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»; 
      2) il terzo e il quarto comma sono abrogati; 
    f) all'articolo 160: 
      1) il primo comma e' abrogato; 
      2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa; 
    g) all'articolo 165, quarto  comma,  dopo  la  parola:  «320»  e'
inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma  equivalente
al profitto del reato ovvero all'ammontare  di  quanto  indebitamente
percepito dal pubblico ufficiale o  dall'incaricato  di  un  pubblico
servizio,   a   titolo   di   riparazione   pecuniaria   in    favore
dell'amministrazione lesa dalla condotta  del  pubblico  ufficiale  o
dell'incaricato di un pubblico servizio,  ovvero,  nel  caso  di  cui
all'articolo   319-ter,   in   favore   dell'amministrazione    della
giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma  determinata
a  titolo  di   riparazione   pecuniaria   ai   sensi   dell'articolo
322-quater,»; 
    h) all'articolo 166,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nondimeno, nel caso  di  condanna  per  i  delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis,
il giudice puo' disporre  che  la  sospensione  non  estenda  i  suoi
effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici  e
dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»; 
    i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «La riabilitazione  concessa  a  norma  dei  commi  precedenti  non
produce effetti sulle pene accessorie perpetue.  Decorso  un  termine
non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la  pena  accessoria
perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta»; 
    l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da  un  incaricato
di un pubblico servizio con abuso  della  sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri»; 
    m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati  di  cui
agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320,  321,  322,  322-bis  e  346-bis  importa  l'interdizione
perpetua  dai  pubblici  uffici  e  l'incapacita'  in   perpetuo   di
contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che  per  ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene  inflitta
la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se  ricorre  la
circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis,  primo  comma,
la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei,  per  una
durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni. 
  Quando ricorre la  circostanza  attenuante  prevista  dall'articolo
323-bis, secondo comma,  la  condanna  per  i  delitti  ivi  previsti
importa le sanzioni accessorie di cui al  primo  comma  del  presente
articolo per una durata non inferiore  a  un  anno  ne'  superiore  a
cinque anni»; 
  n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno  a  sei  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; 
  o) all'articolo 322-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione,
induzione  indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione  e
istigazione alla corruzione di membri delle  Corti  internazionali  o
degli organi delle Comunita'  europee  o  di  assemblee  parlamentari
internazionali o di organizzazioni  internazionali  e  di  funzionari
delle Comunita' europee e di Stati esteri»; 
  2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
  «5-ter)  alle  persone  che   esercitano   funzioni   o   attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati  di
un  pubblico  servizio  nell'ambito   di   organizzazioni   pubbliche
internazionali; 
  5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari  internazionali  o
di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai  giudici  e
funzionari delle corti internazionali»; 
      3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il  fatto
sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio  in
operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o  di
mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse; 
    p) dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei  beni  sequestrati).  -  I
beni sequestrati nell'ambito  dei  procedimenti  penali  relativi  ai
delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi  dal  denaro  e  dalle
disponibilita' finanziarie, possono  essere  affidati  dall'autorita'
giudiziaria  in  custodia  giudiziale  agli  organi   della   polizia
giudiziaria  che  ne  facciano  richiesta  per  le  proprie  esigenze
operative»; 
    q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita  la
seguente: «, 321» e le parole: «di una somma  pari  all'ammontare  di
quanto   indebitamente   ricevuto   dal    pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato di un  pubblico  servizio  a  titolo  di  riparazione
pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso  di
cui  all'articolo  319-ter,  in  favore  dell'amministrazione   della
giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente
al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione  pecuniaria
in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del  pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»; 
    r) dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi  ha
commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319,  319-ter,
319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione
e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di
avere  notizia  che  nei  suoi  confronti  sono  svolte  indagini  in
relazione  a  tali  fatti  e,  comunque,  entro  quattro  mesi  dalla
commissione  del  fatto,  lo  denuncia  volontariamente  e   fornisce
indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e  per
individuare gli altri responsabili. 
  La non punibilita' del denunciante  e'  subordinata  alla  messa  a
disposizione dell'utilita' dallo  stesso  percepita  o,  in  caso  di
impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente,  ovvero
all'indicazione di elementi utili  e  concreti  per  individuarne  il
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine  di  cui  al  primo
comma. 
  La causa di non punibilita' non si applica quando  la  denuncia  di
cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato
denunciato. La causa di non punibilita'  non  si  applica  in  favore
dell'agente  sotto  copertura  che  ha  agito  in  violazione   delle
disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»; 
    s) l'articolo 346 e' abrogato; 
    t) all'articolo 346-bis: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Chiunque, fuori dei  casi  di  concorso  nei  reati  di  cui  agli
articoli  318,  319,  319-ter  e  nei  reati  di  corruzione  di  cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o  vantando  relazioni  esistenti  o
asserite con un pubblico ufficiale o un  incaricato  di  un  pubblico
servizio o uno degli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o  altra
utilita', come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  un
pubblico ufficiale o un incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno
degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,  ovvero   per
remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei  suoi
poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno  a  quattro
anni e sei mesi»; 
      2) al secondo e al terzo comma,  le  parole:  «altro  vantaggio
patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»; 
      3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui  all'articolo  322-bis  in
relazione al compimento di un atto contrario ai  doveri  d'ufficio  o
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; 
    u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con  la  reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a  euro  1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a  cinque  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 3.000»; 
    v) all'articolo 649-bis  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «ovvero se la persona offesa  e'  incapace  per  eta'  o  per
infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante
gravita'». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f),  entrano
in vigore il 1° gennaio 2020. 
  3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo  29  dicembre
2017, n. 216, e' abrogato. 
  4. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 266,  comma  2-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro  la
pubblica amministrazione puniti con  la  pena  della  reclusione  non
inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,   determinata   ai   sensi
dell'articolo 4»; 
  b) all'articolo 267,  comma  1,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti:
«e  per  i  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro   la   pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»; 
  c) dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente: 
  «Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare  con  la  pubblica
amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
contrattare con la pubblica  amministrazione,  il  giudice  interdice
temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la  pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Qualora si  proceda  per  un  delitto  contro  la  pubblica
amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»; 
    d) all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  primo  comma,  320,
321, 322,  322-bis  e  346-bis  del  codice  penale,  la  parte,  nel
formulare la richiesta, puo' subordinarne  l'efficacia  all'esenzione
dalle pene  accessorie  previste  dall'articolo  317-bis  del  codice
penale  ovvero  all'estensione  degli   effetti   della   sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,
se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta  la
richiesta»; 
    e) all'articolo 445: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nei
casi previsti dal presente comma e' fatta  salva  l'applicazione  del
comma 1-ter»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter.  Con  la  sentenza  di  applicazione  della  pena  di   cui
all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del  codice
penale,  il  giudice  puo'  applicare  le  pene  accessorie  previste
dall'articolo 317-bis del codice penale»; 
    f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le  parole:  «e  da  altre
disposizioni di legge» sono inserite  le  seguenti:  «o  la  confisca
prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»; 
    g) all'articolo 683, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «quando  la  legge  non
dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «,  e  sull'estinzione
della pena accessoria nel  caso  di  cui  all'articolo  179,  settimo
comma, del codice penale»; 
      2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «sulla  revoca»  sono
inserite le seguenti: «della riabilitazione». 
  5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato; 
  b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato. 
  6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  le  parole:  «collaborino  con  la  giustizia   a   norma
dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti:
«o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»; 
  b) dopo le parole: «mediante il compimento  di  atti  di  violenza,
delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314,  primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis,». 
  7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26  luglio
1975, n. 354, dopo le  parole:  «effetto  penale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue». 
  8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
appartenenti  alle   strutture   specializzate   o   alla   Direzione
investigativa antimafia,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,  al
solo fine di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,
primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,   353,   353-bis,
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629,  630,  644,
648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII,  capo  III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis  e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  nonche'  ai  delitti
previsti dal testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
dall'articolo 3 della legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  anche  per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro  o
altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o  psicotrope,
beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano  l'offerta  o  la  promessa  o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro  provenienza  o  ne
consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita'  in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,  promettono
o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale  o
da un incaricato di un pubblico servizio o  sollecitati  come  prezzo
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico  servizio  o  per  remunerarlo  o  compiono  attivita'
prodromiche e strumentali». 
  9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni  interdittive»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»; 
  b) all'articolo 25: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli  articoli
318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice  penale,  si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo  9,
comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non  superiore
a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno  dei  soggetti  di
cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a),  e  per  una  durata  non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e'  stato
commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
b)»; 
      3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Se prima  della  sentenza  di  primo  grado  l'ente  si  e'
efficacemente adoperato per evitare che  l'attivita'  delittuosa  sia
portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati  e
per l'individuazione dei responsabili ovvero per il  sequestro  delle
somme  o  altre  utilita'  trasferite  e  ha  eliminato  le   carenze
organizzative che hanno determinato il reato  mediante  l'adozione  e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati  della
specie di quello verificatosi,  le  sanzioni  interdittive  hanno  la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»; 
    c) all'articolo 51: 
  1) al comma 1, le parole: «la meta' del  termine  massimo  indicato
dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 
  2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un anno e quattro mesi». 
  10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte  alla
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse
da quelle aventi ad oggetto le condotte  di  corruzione  passiva  dei
pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia  attiva  che
passiva,  dei  membri  delle  assemblee  pubbliche  straniere,  fatta
eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea  e  delle
assemblee parlamentari internazionali. 
  11. Con l'elargizione  di  contributi  in  denaro  complessivamente
superiori  nell'anno  a  euro  500  per  soggetto  erogatore,  o   di
prestazioni o altre forme  di  sostegno  di  valore  equivalente  per
soggetto  erogatore,  a  partiti  o   movimenti   politici   di   cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti
alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione  superiore  a
15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita'  dei
dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E'  fatto  divieto  ai
partiti o movimenti  politici  di  ricevere  contributi,  prestazioni
gratuite o altre forme  di  sostegno  a  carattere  patrimoniale,  in
qualsiasi modo erogati, ivi compresa  la  messa  a  disposizione  con
carattere di stabilita' di servizi a titolo  gratuito,  da  parte  di
persone fisiche o enti che si dichiarino  contrari  alla  pubblicita'
dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme  di
sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese  solare
successivo a quello di percezione,  in  apposito  registro  custodito
presso la sede legale del partito o movimento  politico,  l'identita'
dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione
o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In  caso
di scioglimento anche di una sola  Camera,  il  termine  indicato  al
terzo periodo e' ridotto a  quindici  giorni  decorrenti  dalla  data
dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere  eseguita
entro il mese solare successivo a quello  di  percezione.  Entro  gli
stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i  dati  annotati
devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della  legge  2
gennaio  1997,  n.  2,  ed  essere  pubblicati  nel   sito   internet
istituzionale del partito  o  movimento  politico,  ovvero  nel  sito
internet della lista o del candidato di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le  attivita'
a contenuto non commerciale, professionale o di  lavoro  autonomo  di
sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del  partito
o  movimento  politico,  fermo  restando  per  tutte  le  elargizioni
l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice  viene  conservata,
per finalita' di computo della  complessiva  entita'  dei  contributi
riscossi dal partito o movimento politico. 
  12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma
11,  primo  periodo,  e'  fatto  divieto  di   ricevere   contributi,
prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi  o  enti
pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede  in  uno
Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E'  fatto
divieto alle persone fisiche maggiorenni  non  iscritte  nelle  liste
elettorali o private del diritto di voto di  elargire  contributi  ai
partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui  al  comma  11,
primo periodo. 
  13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi
11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto
e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono  versati
alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9  maggio
1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai
predetti periodi del comma 11. 
  14. Entro il  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle  relative
a comuni con meno  di  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i  movimenti
politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo  periodo,  hanno
l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae
fornito  dai  loro  candidati  e  il  relativo   certificato   penale
rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta  giorni  prima
della  data  fissata  per  la  consultazione  elettorale.   Ai   fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di
cui al presente comma non e' richiesto  il  consenso  espresso  degli
interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia  richiesto  da
coloro che intendono candidarsi alle  elezioni  di  cui  al  presente
comma, per  le  quali  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali,
dichiarando contestualmente,  sotto  la  propria  responsabilita'  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
che la  richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a  rendere
pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura,
le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto  dovuti  ai
pubblici uffici sono ridotti della meta'. 
  15. In apposita sezione,  denominata  «Elezioni  trasparenti»,  del
sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale,
ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del  Parlamento
nazionale o dei membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia,
entro il settimo  giorno  antecedente  la  data  della  consultazione
elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato  nonche'
per ciascun partito o movimento  politico  che  presentino  candidati
alle  elezioni  di  cui  al  comma  14  sono  pubblicati  in  maniera
facilmente accessibile il curriculum vitae e  il  certificato  penale
dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre  novanta
giorni prima della data fissata per l'elezione, gia'  pubblicati  nel
sito internet del partito o movimento politico ovvero della  lista  o
del candidato con essa collegato di cui al comma 11,  primo  periodo,
previamente comunicati agli enti  di  cui  al  presente  periodo.  La
pubblicazione  deve  consentire   all'elettore   di   accedere   alle
informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per  circoscrizione,
collegio, partito e per cognome e nome  del  singolo  candidato.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le  modalita'  tecniche  di  acquisizione  dei   dati   su   apposita
piattaforma informatica. 
  16. I partiti e i  movimenti  politici  trasmettono  annualmente  i
rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e
i relativi allegati, corredati della certificazione  e  del  giudizio
del revisore legale, redatti ai sensi della normativa  vigente,  alla
Commissione per la trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti e dei movimenti politici, di cui  all'articolo  9,  comma  3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
  17. All'articolo 5 del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di  5.000  euro
l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di  500
euro l'anno» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
contributi ricevuti nei  sei  mesi  precedenti  le  elezioni  per  il
rinnovo del Parlamento, o comunque dopo  lo  scioglimento  anticipato
delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni  successivi  al
loro ricevimento»; 
  b) al comma 3: 
  1) il primo periodo e' soppresso; 
  2) al secondo periodo: 
        2.1) le parole: «Nei casi di cui  al  presente  comma,»  sono
soppresse; 
        2.2) le parole:  «delle  erogazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in  favore  dei
partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»; 
        2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle  seguenti:
«euro 500»; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «entro  tre  mesi   dalla
percezione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  mese  solare
successivo a quello di percezione»; 
      4)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «sono  pubblicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pubblicato» e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti  parole:  «contestualmente  alla  sua  trasmissione  alla
Presidenza della Camera»; 
      5) il settimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di
cui al quarto e quinto periodo del presente comma non e' richiesto il
rilascio del consenso espresso degli interessati»; 
      6) l'ottavo periodo e' soppresso. 
  18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre  1981,  n.
659, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «tremila». 
  19. All'articolo 7, primo  comma,  primo  periodo,  della  legge  2
maggio 1974, n. 195, dopo  le  parole:  «natura  privatistica,»  sono
inserite le  seguenti:  «nonche'  delle  cooperative  sociali  e  dei
consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,». 
  20. All'articolo 5 del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  presente  articolo,  sono
equiparate  ai  partiti  e  movimenti  politici  le  fondazioni,   le
associazioni e i comitati la composizione dei  cui  organi  direttivi
sia determinata in tutto o in parte da  deliberazioni  di  partiti  o
movimenti politici ovvero i cui organi direttivi  siano  composti  in
tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti  politici
ovvero persone che siano o siano state, nei  dieci  anni  precedenti,
membri del Parlamento nazionale o europeo  o  di  assemblee  elettive
regionali o locali ovvero che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto,  nei
dieci anni precedenti, incarichi di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per  esservi  state
elette o nominate in virtu'  della  loro  appartenenza  a  partiti  o
movimenti politici, nonche'  le  fondazioni  e  le  associazioni  che
eroghino somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscano  in  misura
pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o
loro  articolazioni  interne,  di  membri  di  organi  di  partiti  o
movimenti   politici   o   di   persone   che   ricoprono   incarichi
istituzionali». 
  21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti  di  cui
ai  commi  11,  secondo  periodo,  e  12  del  presente  articolo  la
Commissione per la trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti e dei movimenti politici, di cui  all'articolo  9,  comma  3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al
quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle  altre
forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. 
  22. Al partito o al  movimento  politico  che  viola  gli  obblighi
previsti dai commi 11, terzo, quarto  e  quinto  periodo,  e  13  del
presente articolo la Commissione per la trasparenza  e  il  controllo
dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti  politici,  di   cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo
e non  superiore  al  quintuplo  del  valore  dei  contributi,  delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere  patrimoniale
non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se
gli obblighi sono adempiuti con un ritardo  non  superiore  a  trenta
giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  di  importo
non inferiore alla meta' e non superiore al  doppio  del  valore  dei
contributi, delle prestazioni o  delle  altre  forme  di  sostegno  a
carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati. 
  23. Al partito o al  movimento  politico  che  viola  gli  obblighi
previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la  Commissione  per
la trasparenza e il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei
movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma  3,  della  legge  6
luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 12.000 a euro 120.000. 
  24.  Ai  fini  dell'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dai commi 21,  22  e  23  del  presente  articolo
nonche'  ai  fini  della  tutela  giurisdizionale  si  applicano   le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo  quanto  diversamente  previsto
dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.  Non  si  applicano
gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981. 
  25. Le somme riscosse in applicazione  delle  sanzioni  di  cui  ai
commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle
ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. 
  26. A decorrere dalla  data  di  scioglimento  anche  di  una  sola
Camera,  la  Commissione  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui  all'articolo
9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per
la verifica dell'applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dalla
presente legge. A tal fine, con atto  congiunto  del  Presidente  del
Senato della Repubblica e del Presidente della  Camera  dei  deputati
possono  essere  stabilite  norme  di  organizzazione   e   modalita'
operative. 
  27. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti, un decreto  legislativo  recante
un testo unico nel quale, con le  sole  modificazioni  necessarie  al
coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi
da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia  di
contributi ai candidati alle elezioni e ai  partiti  e  ai  movimenti
politici, di rimborso delle spese per le consultazioni  elettorali  e
referendarie, nonche' in materia di trasparenza,  democraticita'  dei
partiti  e  disciplina  della  contribuzione   volontaria   e   della
contribuzione indiretta a loro favore. 
  28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui  ai  commi
da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e  i
comitati di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, come  sostituito  dal  comma  20  del  presente
articolo,  sono  equiparati  ai  partiti  e  movimenti  politici,   a
prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono
collegati  nel  registro  di  cui   all'articolo   4   del   medesimo
decreto-legge n. 149 del 2013. 
  29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  30.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono   alle   attivita'
previste dalla presente legge con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 9 gennaio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il
          cittadino, che, fuori dei casi indicati  nei  due  articoli
          precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
          quale la legge italiana  stabilisce  la  pena  di  morte  o
          l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre
          anni, e' punito secondo la legge medesima,  sempre  che  si
          trovi nel territorio dello Stato. 
              Se si tratta di delitto per il quale e'  stabilita  una
          pena restrittiva della liberta' personale di minore durata,
          il colpevole e'  punito  a  richiesta  del  ministro  della
          giustizia ovvero a  istanza,  o  a  querela  della  persona
          offesa. 
              Nei  casi  preveduti  dalle  disposizioni   precedenti,
          qualora  si  tratti  di  delitto  commesso  a  danno  delle
          Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno  straniero,
          il colpevole e'  punito  a  richiesta  del  ministro  della
          giustizia, sempre che l'estradizione di lui non  sia  stata
          conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
          Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
              Nei casi preveduti dalle  disposizioni  precedenti,  la
          richiesta del Ministro della giustizia  o  l'istanza  o  la
          querela della persona offesa  non  sono  necessarie  per  i
          delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). -
          Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7
          e 8, commette in territorio estero, a danno dello  Stato  o
          di un cittadino, un delitto per il quale la legge  italiana
          stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la  reclusione
          non inferiore nel minimo a un anno, e'  punito  secondo  la
          legge medesima, sempre che si trovi  nel  territorio  dello
          Stato, e vi sia richiesta  del  ministro  della  giustizia,
          ovvero istanza o querela della persona offesa. 
              Se il delitto  e'  commesso  a  danno  delle  Comunita'
          europee, di  uno  Stato  estero  o  di  uno  straniero,  il
          colpevole e' punito secondo la legge italiana, a  richiesta
          del ministro della giustizia, sempre che: 
                1. si trovi nel territorio dello Stato; 
                2. si tratti di delitto per il quale e' stabilita  la
          pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non
          inferiore nel minimo a tre anni; 
              3. l'estradizione  di  lui  non  sia  stata  conceduta,
          ovvero non sia stata accettata dal Governo dello  Stato  in
          cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato  a
          cui egli appartiene. 
              La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o
          la querela della persona offesa non sono necessarie  per  i
          delitti previsti dagli articoli  317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  158  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 158 (Decorrenza del termine della  prescrizione).
          - Il termine  della  prescrizione  decorre,  per  il  reato
          consumato, dal giorno  della  consumazione;  per  il  reato
          tentato, dal giorno  in  cui  e'  cessata  l'attivita'  del
          colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno
          in cui e' cessata la permanenza o la continuazione; 
              Quando la legge fa dipendere la punibilita'  del  reato
          dal  verificarsi  di  una  condizione,  il  termine   della
          prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si  e'
          verificata.  Nondimeno,  nei  reati  punibili  a   querela,
          istanza o richiesta, il termine della prescrizione  decorre
          dal giorno del commesso reato. 
              Per i reati previsti dall'articolo  392,  comma  1-bis,
          del codice di procedura penale, se commessi  nei  confronti
          di  minore,  il  termine  della  prescrizione  decorre  dal
          compimento del diciottesimo  anno  di  eta'  della  persona
          offesa, salvo che  l'azione  penale  sia  stata  esercitata
          precedentemente.  In  quest'ultimo  caso  il   termine   di
          prescrizione decorre  dall'acquisizione  della  notizia  di
          reato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  159  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso  in
          cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
          dei  termini  di  custodia  cautelare  e'  imposta  da  una
          particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 
                1)  autorizzazione  a  procedere,  dalla   data   del
          provvedimento con cui il  pubblico  ministero  presenta  la
          richiesta sino al giorno in cui l'autorita'  competente  la
          accoglie; 
                2) deferimento della  questione  ad  altro  giudizio,
          sino al giorno in cui viene decisa la questione; 
                3) sospensione del procedimento o del processo penale
          per ragioni di impedimento  delle  parti  e  dei  difensori
          ovvero su richiesta dell'imputato o del suo  difensore.  In
          caso di sospensione  del  processo  per  impedimento  delle
          parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere  differita
          oltre il sessantesimo giorno  successivo  alla  prevedibile
          cessazione dell'impedimento, dovendosi  avere  riguardo  in
          caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di
          sessanta giorni. Sono  fatte  salve  le  facolta'  previste
          dall'articolo 71, commi 1 e  5,  del  codice  di  procedura
          penale; 
                3-bis) sospensione del procedimento penale  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; 
                3-ter)   rogatorie   all'estero,   dalla   data   del
          provvedimento che dispone una rogatoria sino al  giorno  in
          cui  l'autorita'  richiedente  riceve   la   documentazione
          richiesta, o comunque decorsi sei  mesi  dal  provvedimento
          che dispone la rogatoria. 
              Il corso della  prescrizione  rimane  altresi'  sospeso
          dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto
          di condanna fino alla data di esecutivita'  della  sentenza
          che  definisce  il  giudizio  o  dell'irrevocabilita'   del
          decreto di condanna; 
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e' cessata la causa della sospensione. 
              Nel caso  di  sospensione  del  procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
          durata della sospensione della prescrizione del  reato  non
          puo'  superare  i  termini  previsti  dal   secondo   comma
          dell'articolo 161 del presente codice.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  160  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 160 (Interruzione del corso della  prescrizione).
          - Interrompono la prescrizione l'ordinanza che  applica  le
          misure cautelari personali e quella di convalida del  fermo
          o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti  al  pubblico
          ministero  o  alla  polizia  giudiziaria,  su  delega   del
          pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al
          pubblico  ministero  per   rendere   l'interrogatorio,   il
          provvedimento del giudice  di  fissazione  dell'udienza  in
          camera di consiglio per la  decisione  sulla  richiesta  di
          archiviazione,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  il
          decreto   di   fissazione   della   udienza    preliminare,
          l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il  decreto
          di  fissazione  della  udienza  per  la   decisione   sulla
          richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
          citazione per il  giudizio  direttissimo,  il  decreto  che
          dispone il giudizio immediato, il decreto  che  dispone  il
          giudizio e il decreto di citazione a giudizio. 
              La  prescrizione  interrotta  comincia   nuovamente   a
          decorrere dal giorno della interruzione. Se piu'  sono  gli
          atti interruttivi, la prescrizione decorre  dall'ultimo  di
          essi; ma in nessun caso i termini  stabiliti  nell'articolo
          157 possono  essere  prolungati  oltre  i  termini  di  cui
          all'articolo 161, secondo  comma,  fatta  eccezione  per  i
          reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  del
          codice di procedura penale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  165  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 165 (Obblighi del condannato). -  La  sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al
          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento
          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di
          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di
          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,
          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
              La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'
          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere
          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti
          nel comma precedente. 
              La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica
          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata
          concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. 
              Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321
          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
          titolo di riparazione  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo
          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore
          eventuale risarcimento del danno. 
              Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro
          il quale gli obblighi devono essere adempiuti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  166  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione
          condizionale della pena si estende  alle  pene  accessorie.
          Nondimeno, nel caso di  condanna  per  i  delitti  previsti
          dagli articoli 314, primo comma, 317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e
          346-bis, il giudice puo' disporre che  la  sospensione  non
          estenda   i   suoi    effetti    alle    pene    accessorie
          dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di
          contrattare con la pubblica amministrazione; 
              La condanna a pena condizionalmente  sospesa  non  puo'
          costituire in alcun caso,  di  per  se'  sola,  motivo  per
          l'applicazione di misure di prevenzione, ne'  d'impedimento
          all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati  tranne  i
          casi  specificamente  previsti  dalla  legge,  ne'  per  il
          diniego di concessioni,  di  licenze  o  di  autorizzazioni
          necessarie per svolgere attivita' lavorativa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  179  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 179 (Condizioni  per  la  riabilitazione).  -  La
          riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre
          anni dal  giorno  in  cui  la  pena  principale  sia  stata
          eseguita o siasi in altro modo  estinta,  e  il  condannato
          abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. 
              Il termine e' di almeno  otto  anni  se  si  tratta  di
          recidivi, nei casi preveduti  dai  capoversi  dell'articolo
          99. 
              Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno
          in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione  ad  una
          colonia agricola o ad una casa di lavoro. 
              Qualora sia stata concessa la sospensione  condizionale
          della pena ai sensi dell'articolo  163,  primo,  secondo  e
          terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo
          stesso momento dal quale decorre il termine di  sospensione
          della pena. 
              Qualora sia stata concessa la sospensione  condizionale
          della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163,  la
          riabilitazione e' concessa allo scadere del termine  di  un
          anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le
          altre condizioni previste dal presente articolo. 
              La riabilitazione non puo' essere conceduta  quando  il
          condannato: 
                1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne
          che si tratti di espulsione dello  straniero  dallo  Stato,
          ovvero di  confisca,  e  il  provvedimento  non  sia  stato
          revocato; 
                2.  non  abbia  adempiuto  le   obbligazioni   civili
          derivanti  dal  reato,  salvo  che  dimostri  di   trovarsi
          nell'impossibilita' di adempierle. 
              La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti
          non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso
          un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione,
          la pena accessoria perpetua e' dichiarata  estinta,  quando
          il condannato abbia dato  prove  effettive  e  costanti  di
          buona condotta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 316-ter  (Indebita  percezione  di  erogazioni  a
          danno dello Stato). - Salvo che  il  fatto  costituisca  il
          reato previsto  dall'articolo  640-bis,  chiunque  mediante
          l'utilizzo  o  la  presentazione  di  dichiarazioni  o   di
          documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
          l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
          per se'  o  per  altri,  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati o altre erogazioni dello  stesso  tipo,  comunque
          denominate, concessi o erogati dallo Stato, da  altri  enti
          pubblici  o  dalle  Comunita'  europee  e'  punito  con  la
          reclusione da sei  mesi  a  tre  anni.  La  pena  e'  della
          reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da
          un pubblico ufficiale o da un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. 
              Quando la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari  o
          inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
          5.164 a  euro  25.822.  Tale  sanzione  non  puo'  comunque
          superare il triplo del beneficio conseguito.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  318  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della  funzione).
          - Il pubblico ufficiale  che,  per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da tre a otto anni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 322-bis del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   322-bis   (Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e
          istigazione  alla  corruzione   di   membri   delle   Corti
          internazionali o degli organi delle Comunita' europee o  di
          assemblee parlamentari internazionali o  di  organizzazioni
          internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di
          Stati esteri)». 
              Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
          322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
                1)  ai  membri  della  Commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
                5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale. 
                5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          organizzazioni pubbliche internazionali; 
                5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari
          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o
          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti
          internazionali; 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.». 
              - Si riporta il testo dell'artico 322-quater del codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 322-quater (Riparazione  pecuniaria).  -  Con  la
          sentenza di condanna per i reati  previsti  dagli  articoli
          314,  317,  318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  321  e
          322-bis, e' sempre  ordinato  il  pagamento  di  una  somma
          equivalente al prezzo o al profitto del reato a  titolo  di
          riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione  lesa
          dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato  di
          un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al
          risarcimento del danno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 346-bis del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  346-bis  (Traffico  di  influenze  illecite).  -
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
          all'articolo  322-bis,  sfruttando  o  vantando   relazioni
          esistenti  o  asserite  con  un  pubblico  ufficiale  o  un
          incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno  degli  altri
          soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare
          o promettere, a se' o ad altri, denaro  o  altra  utilita',
          come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          o uno degli altri soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,
          ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue
          funzioni o dei suoi poteri, e' punito  con  la  pena  della
          reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi; 
              La stessa pena si applica a  chi  indebitamente  da'  o
          promette denaro o altra utilita'. 
              La pena e' aumentata se il soggetto  che  indebitamente
          fa dare o promettere, a se' o  ad  altri,  denaro  o  altra
          utilita' riveste la qualifica di pubblico  ufficiale  o  di
          incaricato di un pubblico servizio. 
              Le  pene  sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarieo  per  remunerare  il  pubblico   ufficiale   o
          l'incaricato di un pubblico  servizio  o  uno  degli  altri
          soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis  in  relazione  al
          compimento di un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio  o
          all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; 
              Se i fatti sono di particolare  tenuita',  la  pena  e'
          diminuita.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  646  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 646 (Appropriazione indebita).  -  Chiunque,  per
          procurare a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,  si
          appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
          qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a  querela  della
          persona offesa, con la reclusione da due a  cinque  anni  e
          con la multa da euro 1.000 a euro 3.000; 
              Se il fatto e' commesso su cose possedute a  titolo  di
          deposito necessario, la pena e' aumentata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 649-bis del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per
          i fatti perseguibili a  querela  preveduti  dagli  articoli
          640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i  fatti  di
          cui all'articolo 646,  secondo  comma,  o  aggravati  dalle
          circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11,
          si  procede   d'ufficio   qualora   ricorrano   circostanze
          aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona  offesa
          e' incapace per  eta'  o  per  infermita'  o  se  il  danno
          arrecato alla persona offesa e' di rilevante 'gravita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 29  dicembre  2017,  n.  216  (Disposizioni  in
          materia   di    intercettazioni    di    conversazioni    o
          comunicazioni,  in   attuazione   della   delega   di   cui
          all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b),  c),  d)
          ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 6  (Disposizioni  per  la  semplificazione  delle
          condizioni  per  l'impiego  delle   intercettazioni   delle
          conversazioni   e   delle   comunicazioni   telefoniche   e
          telematiche nei procedimenti per i  piu'  gravi  reati  dei
          pubblici ufficiali contro la pubblica  amministrazione).  -
          1. Nei procedimenti per i delitti  dei  pubblici  ufficiali
          contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
          reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,
          determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
          penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 266 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   266   (Limiti   di   ammissibilita').   -    1.
          L'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: 
                a) delitti non colposi per i  quali  e'  prevista  la
          pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore   nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 
                b) delitti contro la pubblica amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
          4; 
                c)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
                d)  delitti  concernenti  le  armi  e   le   sostanze
          esplosive; 
                e) delitti di contrabbando; 
                f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
                f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del  medesimo
          codice, nonche' dall'art. 609-undecies; 
                f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
          515, 516, 517-quater  e  633,  secondo  comma,  del  codice
          penale; 
                f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis  del
          codice penale. 
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita  anche
          mediante l'inserimento di un captatore  informatico  su  un
          dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste
          avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del  codice
          penale, l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia  svolgendo
          l'attivita' criminosa. 
              2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra  presenti
          mediante   inserimento   di   captatore   informatico    su
          dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita  nei
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater , e per i delitti dei  pubblici  ufficiali
          contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
          reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,
          determinata ai sensi dell'articolo 4.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 267 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
          Il pubblico ministero richiede al giudice per  le  indagini
          preliminari  l'autorizzazione  a  disporre  le   operazioni
          previste  dall'art.  266.  L'autorizzazione  e'  data   con
          decreto motivato quando vi sono gravi  indizi  di  reato  e
          l'intercettazione e' assolutamente indispensabile  ai  fini
          della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
          lo svolgimento delle indagini; nonche', se si  procede  per
          delitti diversi da quelli di  cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, e per i delitti  dei  pubblici  ufficiali
          contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
          reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,
          determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il  tempo,
          anche indirettamente determinati, in relazione ai quali  e'
          consentita l'attivazione del microfono. 
              1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di  reato  si
          applica l'articolo 203. 
              2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo  di
          ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
          alle    indagini,    il    pubblico    ministero    dispone
          l'intercettazione con decreto motivato, che  va  comunicato
          immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore  al
          giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
          ore dal provvedimento, decide sulla convalida  con  decreto
          motivato. Se il decreto del pubblico  ministero  non  viene
          convalidato nel termine  stabilito,  l'intercettazione  non
          puo' essere proseguita e i risultati di  essa  non  possono
          essere utilizzati. 
              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  il  pubblico
          ministero   puo'   disporre,    con    decreto    motivato,
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
          51, commi 3-bis e 3-quater. A  tal  fine  indica,  oltre  a
          quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di
          urgenza che rendono impossibile attendere il  provvedimento
          del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che  decide
          sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti
          indicati al comma 2. 
              3.  Il  decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone
          l'intercettazione indica le modalita'  e  la  durata  delle
          operazioni.  Tale  durata  non  puo'  superare  i  quindici
          giorni, ma puo' essere prorogata dal  giudice  con  decreto
          motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
          permangano i presupposti indicati nel comma 1. 
              4.  Il  pubblico  ministero  procede  alle   operazioni
          personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
          giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede  a
          norma   dell'articolo   268,   comma   2-bis,    informando
          preventivamente il pubblico ministero con  annotazione  sui
          contenuti delle comunicazioni e conversazioni. 
              5. In apposito registro riservato  tenuto  nell'ufficio
          del pubblico ministero sono  annotati,  secondo  un  ordine
          cronologico,  i  decreti   che   dispongono,   autorizzano,
          convalidano o prorogano le intercettazioni e, per  ciascuna
          intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta 
              3-bis. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 445 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 445  (Effetti  dell'applicazione  della  pena  su
          richiesta). - 1. La sentenza  prevista  dall'articolo  444,
          comma 2, quando la pena irrogata non superi i due  anni  di
          pena detentiva soli o  congiunti  a  pena  pecuniaria,  non
          comporta  la  condanna  al  pagamento   delle   spese   del
          procedimento ne' l'applicazione di  pene  accessorie  e  di
          misure di sicurezza, fatta  eccezione  della  confisca  nei
          casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi
          previsti dal presente comma e' fatta  salva  l'applicazione
          del comma 1-ter; 
              1-bis. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  653,  la
          sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche  quando
          e' pronunciata dopo la chiusura del  dibattimento,  non  ha
          efficacia  nei  giudizi  civili  o  amministrativi.   Salve
          diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata  a
          una pronuncia di condanna. 
              1-ter. Con la sentenza di applicazione  della  pena  di
          cui all'articolo 444, comma  2,  del  presente  codice  per
          taluno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,
          320, 321, 322, 322-bis e  346-bis  del  codice  penale,  il
          giudice  puo'  applicare  le   pene   accessorie   previste
          dall'articolo 317-bis del codice penale; 
              2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
          detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a  pena
          pecuniaria, se  nel  termine  di  cinque  anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 578-bis del  codice
          di procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  578-bis  (Decisione  sulla  confisca   in   casi
          particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o
          per prescrizione).- 1. Quando e' stata ordinata la confisca
          in casi particolari prevista dal primo comma  dell'articolo
          240-bis del codice penale e da altre disposizioni di  legge
          o la confisca prevista  dall'articolo  322-ter  del  codice
          penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel
          dichiarare  il  reato  estinto  per  prescrizione   o   per
          amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti  della
          confisca,   previo   accertamento   della   responsabilita'
          dell'imputato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 683 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  683  (Riabilitazione).-  1.  Il   tribunale   di
          sorveglianza, su richiesta dell'interessato,  decide  sulla
          riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da
          giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e
          sull'estinzione della  pena  accessoria  nel  caso  di  cui
          all'articolo 179, settimo comma, del codice penale.  Decide
          altresi' sulla revoca della  riabilitazione,  qualora  essa
          non sia stata disposta con  la  sentenza  di  condanna  per
          altro reato. 
              2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali
          puo' desumersi la  sussistenza  delle  condizioni  previste
          dall'articolo  179  del   codice   penale.   Il   tribunale
          acquisisce la documentazione necessaria. 
              3.  Se  la  richiesta  e'  respinta  per  difetto   del
          requisito  della  buona  condotta,  essa  non  puo'  essere
          riproposta prima che siano decorsi due anni dal  giorno  in
          cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2635  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2635 (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          di societa'  o  enti  privati  che,  anche  per  interposta
          persona, sollecitano o  ricevono,  per  se'  o  per  altri,
          denaro o altra utilita'  non  dovuti,  o  ne  accettano  la
          promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
          degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
          fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre  anni.
          Si applica la stessa pena se il fatto e'  commesso  da  chi
          nell'ambito  organizzativo  della  societa'   o   dell'ente
          privato  esercita  funzioni  direttive  diverse  da  quelle
          proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi, anche per interposta persona,  offre,  promette  o
          da'  denaro  o  altra  utilita'  non  dovuti  alle  persone
          indicate nel primo e nel secondo comma, e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'articolo 116 del testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Fermo quanto previsto  dall'articolo  2641,  la  misura
          della confisca  per  valore  equivalente  non  puo'  essere
          inferiore  al  valore  delle  utilita'  date,  promesse   o
          offerte.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2635-bis del codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2635-bis  (Istigazione   alla   corruzione   tra
          privati). -  Chiunque  offre  o  promette  denaro  o  altra
          utilita'  non  dovuti  agli  amministratori,  ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti  preposti   alla   redazione   dei
          documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
          di societa' o enti privati, nonche' a chi  svolge  in  essi
          un'attivita'  lavorativa  con   l'esercizio   di   funzioni
          direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione
          degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi
          di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non
          sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma
          dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 
              La  pena  di  cui  al  primo  comma  si  applica   agli
          amministratori,  ai  direttori   generali,   ai   dirigenti
          preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,
          ai sindaci e ai liquidatori, di societa'  o  enti  privati,
          nonche' a chi  svolge  in  essi  attivita'  lavorativa  con
          l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per  se'
          o per altri, anche per interposta persona, una  promessa  o
          dazione di denaro o di altra utilita', per compiere  o  per
          omettere un atto in violazione degli obblighi  inerenti  al
          loro ufficio o  degli  obblighi  di  fedelta',  qualora  la
          sollecitazione non sia accettata.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4-bis,  comma  1,
          della legge 26 luglio 1975  n.354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo  58-ter  della  presente  legge  o  a   norma
          dell'articolo 323-bis, secondo  comma,  del  codice  penale
          delitti  commessi  per  finalita'  di   terrorismo,   anche
          internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine  democratico
          mediante il compimento di atti di violenza, delitti di  cui
          agli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,  322,  322-bis,
          416-bis e  416-ter  del  codice  penale,  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          in  esso  previste,  delitti  di  cui  agli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-octies e 630 del codice penale,  all'articolo  12,
          commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n.  286,  e  successive  modificazioni,  all'articolo
          291-quater del testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e  all'articolo  74  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  degli
          articoli 16-nonies e 17-bis del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 12, della
          citata legge 26 luglio 1975, n.354, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale).  -
          1. - 11. (Omissis). 
              12. L'esito positivo del periodo di prova  estingue  la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale,  ad  eccezione
          delle   pene   accessorie   perpetue.   Il   tribunale   di
          sorveglianza, qualora l'interessato si trovi  in  disagiate
          condizioni economiche, puo'  dichiarare  estinta  anche  la
          pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
              12-bis (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  1,  della
          legge 16 marzo  2006  n.146(Ratifica  ed  esecuzione  della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31  maggio  2001),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'articolo  51  del  codice  penale,  non  sono
          punibili: 
                a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis, 452-quater-decies, 453, 454, 455,  460,  461,
          473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter,  nonche'  nel
          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice
          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,
          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, nonche' ai delitti  previsti  dal  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  anche
          per interposta persona, danno rifugio o  comunque  prestano
          assistenza   agli    associati,    acquistano,    ricevono,
          sostituiscono od occultano denaro o altra  utilita',  armi,
          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni, ovvero
          cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o  mezzo
          per commettere il reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la
          promessa o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della
          loro  provenienza  o   ne   consentono   l'impiego   ovvero
          corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione  di  un
          accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
          denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico  ufficiale
          o da un incaricato di un pubblico  servizio  o  sollecitati
          come prezzo della mediazione  illecita  verso  un  pubblico
          ufficiale un incaricato  di  un  pubblico  servizio  o  per
          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                b) gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a). 
              1-bis. - 11. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  2,  e
          degli articoli 25 e 51 del  decreto  legislativo  8  giugno
          2002,    n.    231(Disciplina     della     responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.
          300), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Sanzioni  interdittive).  -  1.  Le  sanzioni
          interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali
          sono espressamente  previste,  quando  ricorre  almeno  una
          delle seguenti condizioni: 
                a)  l'ente  ha  tratto  dal  reato  un  profitto   di
          rilevante entita' e il reato e' stato commesso da  soggetti
          in  posizione  apicale  ovvero   da   soggetti   sottoposti
          all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione
          del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze
          organizzative; 
                b) in caso di reiterazione degli illeciti. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  25,
          comma 5, le sanzioni  interdittive  hanno  una  durata  non
          inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 
              3. Le sanzioni interdittive non si applicano  nei  casi
          previsti dall'articolo 12, comma 1.». 
              «Art. 25 (Concussione,  induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita' e corruzione). - 1. In  relazione  alla
          commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322,
          commi primo e  terzo,  e  346-bis  del  codice  penale,  si
          applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 
              2. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
          del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione
          pecuniaria da duecento a seicento quote. 
              3. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 317, 319, aggravato  ai  sensi  dell'articolo
          319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito  un  profitto
          di rilevante entita', 319-ter, comma 2,  319-quater  e  321
          del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione
          pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
              4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
          ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando  tali
          delitti sono stati commessi dalle  persone  indicate  negli
          articoli 320 e 322-bis. 
              5. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati
          nei commi 2 e 3,  si  applicano  le  sanzioni  interdittive
          previste dall'articolo 9,  comma  2,  per  una  durata  non
          inferiore a quattro anni e non superiore a sette  anni,  se
          il reato e' stato commesso  da  uno  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, let-tera a), e per una durata  non
          inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato
          e' stato commesso da uno dei soggetti di  cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera b). 
              5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si
          e' efficacemente  adoperato  per  evitare  che  l'attivita'
          delittuosa  sia  por-tata  a  conseguenze  ulteriori,   per
          assicurare le prove dei reati e  per  l'individuazione  dei
          responsabili ovvero per il sequestro delle  somme  o  altre
          utilita'   trasferite   e   ha   elimi-nato   le    carenze
          organizzative  che  hanno  determinato  il  reato  mediante
          l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a
          prevenire reati della specie  di  quello  verificatosi,  le
          sanzioni   interdittive   hanno   la    durata    stabilita
          dall'articolo 13, comma 2.». 
              «Art. 51 (Durata massima delle misure cautelari). -  1.
          Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la
          durata, che non puo' superare un anno. 
              2. Dopo la sentenza di  condanna  di  primo  grado,  la
          durata della misura cautelare puo' avere la  stessa  durata
          della corrispondente sanzione  applicata  con  la  medesima
          sentenza. In ogni caso, la durata  della  misura  cautelare
          non puo' superare un anno e quattro mesi. 
              3. Il termine di durata delle misure cautelari  decorre
          dalla data della notifica dell'ordinanza. 
              4. La durata delle misure cautelari e' computata  nella
          durata delle sanzioni applicate in via definitiva.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 28 dicembre  2013,  n.  149  (Abolizione  del
          finanziamento  pubblico  diretto,   disposizioni   per   la
          trasparenza e la democraticita' dei  partiti  e  disciplina
          della  contribuzione  volontaria  e   della   contribuzione
          indiretta in loro favore), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13: 
              «Art. 18  (Disposizioni  finali).  -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto,  si  intendono  per  partiti  politici  i
          partiti,  movimenti  e  gruppi  politici  organizzati   che
          abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo  alle
          elezioni per  il  rinnovo  di  uno  degli  organi  indicati
          dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonche' i partiti  e
          movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo  articolo
          10. 
              1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare  la
          pubblicita' e l'accessibilita' dei dati,  i  dati  medesimi
          sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche  nel
          formato  di  cui  all'articolo  68,  comma  3,  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  2
          gennaio 1997, n. 2 (Norme  per  la  regolamentazione  della
          contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici): 
              «Art. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti  politici).
          - 1. 
              2. Il  rendiconto  di  esercizio,  redatto  secondo  il
          modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una
          relazione del legale rappresentante o del tesoriere di  cui
          al comma  1  sulla  situazione  economico-patrimoniale  del
          partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel
          suo complesso. Detta relazione deve essere redatta  secondo
          il modello di cui all'allegato B. 
              3. Il rendiconto deve essere,  altresi',  corredato  di
          una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato
          C. 
              4. Al rendiconto devono,  inoltre,  essere  allegati  i
          bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
          di societa' fiduciarie o per interposta  persona,  nonche',
          relativamente  alle  societa'  editrici   di   giornali   o
          periodici,   ogni   altra   documentazione    eventualmente
          prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
              5. Il rappresentante legale o il tesoriere  di  cui  al
          comma 1 deve tenere il libro  giornale  e  il  libro  degli
          inventari. 
              6.  Il  rappresentante  legale  o  il  tesoriere   deve
          altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia,
          per almeno cinque anni, tutta la documentazione  che  abbia
          natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 
              7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti
          politici di cui al comma 1, prima di essere messi  in  uso,
          devono essere numerati progressivamente in  ogni  pagina  e
          bollati in  ogni  foglio  da  un  notaio.  Il  notaio  deve
          dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
          che lo compongono. 
              8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
          operazioni compiute. 
              9. L'inventario deve essere redatto al 31  dicembre  di
          ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la  valutazione
          delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si  chiude
          con  il  rendiconto  e   deve   essere   sottoscritto   dal
          rappresentante  legale  o  dal  tesoriere  del  partito   o
          movimento politico entro tre mesi dalla  presentazione  del
          rendiconto agli organi statutariamente competenti. 
              10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo  le
          norme di una ordinata contabilita', senza parti in  bianco,
          interlinee e trasporti in margine. Non vi si  possono  fare
          abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
          deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate  siano
          leggibili. 
              10-bis.  Per  le  donazioni  di  qualsiasi  importo  e'
          annotata l'identita' dell'erogante. 
              11. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1997.  Il  primo
          rendiconto redatto  a  norma  del  presente  articolo  deve
          essere presentato in  riferimento  all'esercizio  1997.  Il
          legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma  1  e'
          tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
          su due quotidiani, di cui uno a  diffusione  nazionale,  il
          rendiconto corredato da una sintesi della  relazione  sulla
          gestione e della nota integrativa. 
              12.  Il  rendiconto  di  esercizio,   corredato   della
          relazione   sulla   gestione,   della   nota   integrativa,
          sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere  del
          partito o  del  movimento  politico,  della  relazione  dei
          revisori dei conti, da  essi  sottoscritta,  nonche'  delle
          copie dei quotidiani ove e' avvenuta la  pubblicazione,  e'
          trasmesso dal legale rappresentante  o  dal  tesoriere  del
          partito o del movimento politico, entro  il  31  luglio  di
          ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 
              13. Il rendiconto  di  esercizio,  la  relazione  sulla
          gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati,  a
          cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei  deputati,
          in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 
              14. 
              15. 
              16. 
              17.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  9
          maggio   1932,   n.   547   (Disposizioni   sulla   riforma
          penitenziaria): 
              «Art.    4.    -    1.    Presso    il     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente  dotato
          di personalita' giuridica. 
              2.  La  cassa  delle  ammende  finanzia  programmi   di
          reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
          di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e  progetti
          di  edilizia  penitenziaria  finalizzati  al  miglioramento
          delle condizioni carcerarie. 
              3.  Organi  della  cassa   delle   ammende   sono:   il
          presidente, il consiglio di amministrazione, il  segretario
          e il collegio dei revisori dei  conti.  Al  presidente,  al
          segretario  ed  ai  componenti  degli  altri  organi   sono
          corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui  ammontare  e'
          stabilito con decreto emanato dal Ministro della  giustizia
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  presso
          l'ente. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  e'  adottato  lo
          statuto  della  cassa  delle  ammende  per  specificare  le
          finalita'  dell'ente  indicate   nel   comma   2,   nonche'
          disciplinare   l'amministrazione,   la   contabilita',   la
          composizione degli organi e le modalita'  di  funzionamento
          dell'ente. Alla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
          cessano di avere efficacia gli articoli da 121  a  130  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
              5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa  delle
          ammende puo' utilizzare personale, locali,  attrezzature  e
          mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
          risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
          la medesima amministrazione. 
              6. Il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i principi contenuti  nella  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. Il bilancio di previsione ed il  conto  consuntivo
          degli Archivi notarili, sono  redatti  secondo  i  principi
          contenuti  nella  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   ed
          approvati dal Ministro della giustizia di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  stessi  sono
          trasmessi dal Ministro  della  giustizia  alle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, rispettivamente  entro
          il  termine  di  presentazione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio e del disegno di legge del  rendiconto.  Il  conto
          consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A) 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  3,  della
          legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia  di  riduzione
          dei  contributi  pubblici  in  favore  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici,  nonche'  misure  per   garantire   la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo alle detrazioni fiscali.): 
              «Art. 9  (Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici). In  vigore  dal  27  febbraio  2016.  -  1  -  2
          (Omissis). 
              3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e  il
          controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici,   di   seguito   denominata   "Commissione".   La
          Commissione ha sede presso  la  Camera  dei  deputati,  che
          provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
          assicurarne   l'operativita'   attraverso   le   necessarie
          dotazioni di personale di segreteria.  Per  lo  svolgimento
          dei compiti ad essa affidati  dalla  legge  la  Commissione
          puo' altresi' avvalersi  di  cinque  unita'  di  personale,
          dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di
          revisione, e di due  unita'  di  personale,  dipendenti  da
          altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita'  di
          controllo contabile. I dipendenti di cui al  terzo  periodo
          sono  collocati  fuori  ruolo  dalle   amministrazioni   di
          appartenenza  e  beneficiano   del   medesimo   trattamento
          economico   lordo   annuo   in   godimento    al    momento
          dell'incarico,  ivi  incluse  le   indennita'   accessorie,
          corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
          All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   dei   predetti
          dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione di  appartenenza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. La Commissione e'  composta
          da cinque  componenti,  di  cui  uno  designato  dal  Primo
          presidente della Corte di  cassazione,  uno  designato  dal
          Presidente del Consiglio  di  Stato  e  tre  designati  dal
          Presidente della Corte dei conti. Tutti i  componenti  sono
          scelti   fra   i   magistrati   dei    rispettivi    ordini
          giurisdizionali con qualifica non  inferiore  a  quella  di
          consigliere di cassazione o equiparata. La  Commissione  e'
          nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
          del presente comma, con atto congiunto dei  Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il  medesimo  atto
          e'  individuato  tra  i  componenti  il  Presidente   della
          Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti  della
          Commissione non e' corrisposto alcun compenso o  indennita'
          per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
          la durata dell'incarico,  i  componenti  della  Commissione
          sono  collocati  fuori  ruolo  dalle   amministrazioni   di
          appartenenza,  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  1,
          commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
              4 - 29 (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   5   (Norme   per   la    trasparenza    e    la
          semplificazione). - 1. I  partiti  politici  assicurano  la
          trasparenza  e  l'accesso  alle  informazioni  relative  al
          proprio assetto statutario,  agli  organi  associativi,  al
          funzionamento interno e ai bilanci, compresi i  rendiconti,
          anche mediante la realizzazione di  un  sito  internet  che
          rispetti i principi di  elevata  accessibilita',  anche  da
          parte   delle   persone   disabili,   di   completezza   di
          informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
          di  semplicita'   di   consultazione,   di   qualita',   di
          omogeneita' e di interoperabilita'. 
              2. Entro  il  15  luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti
          internet dei partiti politici sono pubblicati  gli  statuti
          dei partiti medesimi, dopo il controllo di  conformita'  di
          cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche',
          dopo il controllo  di  regolarita'  e  conformita'  di  cui
          all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,
          il rendiconto di esercizio corredato della relazione  sulla
          gestione  e  della  nota  integrativa,  la  relazione   del
          revisore o  della  societa'  di  revisione,  ove  prevista,
          nonche'  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di
          esercizio  da  parte  del  competente  organo  del  partito
          politico.   Delle   medesime    pubblicazioni    e'    resa
          comunicazione ai Presidenti delle Camere  e  data  evidenza
          nel sito internet ufficiale del  Parlamento  italiano.  Nel
          medesimo sito internet sono altresi' pubblicati,  ai  sensi
          del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  i  dati
          relativi alla situazione  patrimoniale  e  di  reddito  dei
          titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
          Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e  i
          titolari  di  cariche  di  Governo  comunicano  la  propria
          situazione patrimoniale e di  reddito  nelle  forme  e  nei
          termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. 
              2-bis.  I   soggetti   obbligati   alle   dichiarazioni
          patrimoniale e di reddito, ai sensi della  legge  5  luglio
          1982, n. 441, e successive modificazioni, devono  corredare
          le  stesse  dichiarazioni  con  l'indicazione   di   quanto
          ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati  costituiti  a
          loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
          per ogni importo superiore alla somma di 500  euro  l'anno.
          Di tali dichiarazioni e' data evidenza  nel  sito  internet
          ufficiale del Parlamento italiano  quando  sono  pubblicate
          nel  sito  internet  del  rispettivo  ente.  I   contributi
          ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
          del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento  anticipato
          delle Camere,  sono  pubblicati  entro  i  quindici  giorni
          successivi al loro ricevimento. 
              3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari  dei
          finanziamenti  o  dei  contributi  erogati  in  favore  dei
          partiti politici iscritti nel registro di cui  all'articolo
          4 sono tenuti a trasmettere alla  Presidenza  della  Camera
          dei  deputati  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno  erogato
          finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
          a  euro  500,  e  la  relativa  documentazione   contabile.
          L'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere
          adempiuto entro il  mese  solare  successivo  a  quello  di
          percezione del finanziamento o del contributo. In  caso  di
          inadempienza  al  predetto  obbligo  ovvero  in   caso   di
          dichiarazioni   mendaci,   si   applica    la    disciplina
          sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo  4  della
          citata legge n. 659 del 1981.  L'elenco  dei  soggetti  che
          hanno erogato i predetti finanziamenti  o  contributi  e  i
          relativi  importi  e'  pubblicato  in  maniera   facilmente
          accessibile nel  sito  internet  ufficiale  del  Parlamento
          italiano  contestualmente  alla   sua   trasmissione   alla
          Presidenza della Camera. L'elenco dei  soggetti  che  hanno
          erogato i predetti finanziamenti o contributi e i  relativi
          importi e'  pubblicato,  come  allegato  al  rendiconto  di
          esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai  fini
          dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione  nei  siti
          internet di cui al quarto e  quinto  periodo  del  presente
          comma non e' richiesto il rilascio  del  consenso  espresso
          degli interessati. 
              4. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  articolo,
          sono  equiparate  ai  partiti  e  movimenti   politici   le
          fondazioni, le associazioni e i  comitati  la  composizione
          dei cui organi direttivi sia  determinata  in  tutto  o  in
          parte da deliberazioni  di  partiti  o  movimenti  politici
          ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o  in
          parte da membri di organi di partiti o  movimenti  politici
          ovvero persone che siano o  siano  state,  nei  dieci  anni
          precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o  di
          assemblee elettive regionali o locali ovvero che  ricoprano
          o abbiano ricoperto, nei dieci anni  precedenti,  incarichi
          di governo al livello nazionale, regionale o locale  ovvero
          incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate
          in virtu' della loro appartenenza  a  partiti  o  movimenti
          politici, nonche'  le  fondazioni  e  le  associazioni  che
          eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano  in
          misura  pari  o  superiore   a   euro   5.000   l'anno   al
          finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito  in
          favore di partiti, movimenti politici o loro  articolazioni
          interne,  di  membri  di  organi  di  partiti  o  movimenti
          politici   o   di   persone   che    ricoprono    incarichi
          istituzionali.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  terzo  comma,
          della  legge  18  novembre  1981,  n,  659  (Modifiche   ed
          integrazioni  alla  legge  2  maggio  1974,  n.  195,   sul
          contributo  dello  Stato  al  finanziamento   dei   partiti
          politici) cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Nel caso di erogazione di finanziamenti  o  contributi
          ai soggetti indicati nell'art. 7, legge 2 maggio  1974,  n.
          195, e nel  primo  comma  del  presente  articolo,  per  un
          importo che nell'anno superi euro tremila  sotto  qualsiasi
          forma, compresa la messa  a  disposizione  di  servizi,  il
          soggetto che li eroga ed il soggetto  che  li  riceve  sono
          tenuti a farne dichiarazione congiunta,  sottoscrivendo  un
          unico documento,  depositato  presso  la  Presidenza  della
          Camera  dei  deputati  ovvero  a  questa  indirizzato   con
          raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti
          o contributi o servizi, per  quanto  riguarda  la  campagna
          elettorale, possono anche  essere  dichiarati  a  mezzo  di
          autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
          presente comma non si applica  per  tutti  i  finanziamenti
          direttamente concessi da istituti di credito o  da  aziende
          bancarie,   alle   condizioni   fissate    dagli    accordi
          interbancari.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7,  primo  comma,
          della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo  dello  Stato
          al finanziamento dei  partiti  politici),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 7. - Sono vietati i finanziamenti o i contributi,
          sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte
          di organi della pubblica amministrazione di enti  pubblici,
          di  societa'  con  partecipazione  di   capitale   pubblico
          superiore al 20 per cento  o  di  societa'  controllate  da
          queste ultime, ferma restando la loro natura  privatistica,
          nonche'  delle   cooperative   sociali   e   dei   consorzi
          disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a  favore
          di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di
          gruppi  parlamentari.  Il  divieto  di  cui  al  precedente
          periodo si applica anche alle societa'  con  partecipazione
          di capitale pubblico pari o  inferiore  al  20  per  cento,
          nonche' alle societa' controllate  da  queste  ultime,  ove
          tale partecipazione assicuri comunque al soggetto  pubblico
          il controllo della societa'. 
              Sono vietati altresi' i finanziamenti  o  i  contributi
          sotto qualsiasi forma diretta  o  indiretta,  da  parte  di
          societa'  non  comprese  tra  quelle  previste  nel   comma
          precedente  in  favore  di  partiti  o  loro  articolazioni
          politico-organizzative o  gruppi  parlamentari,  salvo  che
          tali finanziamenti  o  contributi  siano  stati  deliberati
          dall'organo sociale competente e regolarmente  iscritti  in
          bilancio e sempre che  non  siano  comunque  vietati  dalla
          legge. 
              Chiunque corrisponde o riceve contributi in  violazione
          dei  divieti  previsti  nei   commi   precedenti,   ovvero,
          trattandosi delle societa' di cui al secondo  comma,  senza
          che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario
          o senza che il contributo o il  finanziamento  siano  stati
          regolarmente iscritti nel bilancio della  societa'  stessa,
          e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi  a  4
          anni e con la multa fino al triplo delle somme  versate  in
          violazione della presente legge.». 
              - Le sezioni I e II del Capo I della legge 24  novembre
          1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema   penale)   recano,
          rispettivamente: 
                «Principi generali» e «Applicazione». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16  e  26  della
          citata legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta), - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              «Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
          In vigore dal 15 dicembre 1981. - L'autorita' giudiziaria o
          amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo'
          disporre, su richiesta dell'interessato  che  si  trovi  in
          condizioni economiche disagiate, che la  sanzione  medesima
          venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata
          non puo' essere inferiore a euro 15.  In  ogni  momento  il
          debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. 
              Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
          termine    fissato     dall'autorita'     giudiziaria     o
          amministrativa, l'obbligato  e'  tenuto  al  pagamento  del
          residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13: 
              «Art. 4 (Registro  dei  partiti  politici  che  possono
          accedere ai benefici previsti dal presente decreto).  -  1.
          Ai fini di cui  al  comma  1  dell'articolo  3,  il  legale
          rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere
          copia autentica  dello  statuto  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96,
          la  quale  assume  la  denominazione  di  "Commissione   di
          garanzia degli statuti e per la trasparenza e il  controllo
          dei rendiconti dei partiti politici", di seguito denominata
          "Commissione". 
              2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
          degli   elementi   indicati   all'articolo    3,    procede
          all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da  essa
          tenuto, dei partiti  politici  riconosciuti  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              3. Qualora lo statuto non sia  ritenuto  conforme  alle
          disposizioni di cui all'articolo 3, la  Commissione,  anche
          previa  audizione  di  un  rappresentante   designato   dal
          partito,   invita   il   partito,   tramite    il    legale
          rappresentante, ad apportare le modifiche  necessarie  e  a
          depositarle, in  copia  autentica,  entro  un  termine  non
          prorogabile che non puo' essere inferiore a  trenta  giorni
          ne' superiore a sessanta giorni. 
              3-bis. Qualora le  modifiche  apportate  ai  sensi  del
          comma 3 non siano ritenute conformi  alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 3 o il termine di cui al  citato  comma  3
          non sia rispettato, la Commissione nega, con  provvedimento
          motivato, l'iscrizione al  registro  di  cui  al  comma  2.
          Contro il provvedimento di diniego e'  ammesso  ricorso  al
          giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
          comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione
          di copia integrale del provvedimento stesso. 
              4. Ogni modifica dello statuto deve  essere  sottoposta
          alla Commissione secondo la procedura di  cui  al  presente
          articolo. 
              5. Lo  statuto  dei  partiti  politici  e  le  relative
          modificazioni sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          entro un mese, rispettivamente, dalla  data  di  iscrizione
          nel registro di  cui  al  comma  2  ovvero  dalla  data  di
          approvazione delle modificazioni. 
              6. I partiti politici costituiti alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari
          di fare riferimento un gruppo  parlamentare  costituito  in
          almeno una delle Camere secondo  le  norme  dei  rispettivi
          regolamenti,  ovvero  una  singola  componente  interna  al
          Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma  1
          entro dodici mesi dalla medesima data. 
              7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui  al
          comma 2 sono condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei
          partiti  politici  ai  benefici   ad   essi   eventualmente
          spettanti ai sensi degli articoli  11  e  12  del  presente
          decreto. Nelle more della scadenza del termine  di  cui  al
          comma 6, i partiti  costituiti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di
          fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare  costituito  in
          entrambe  le  Camere  secondo  le  norme   dei   rispettivi
          regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui
          agli articoli 11  e  12,  purche'  siano  in  possesso  dei
          requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. 
              8. Il registro di cui al comma  2  e'  consultabile  in
          un'apposita  sezione  del  sito  internet   ufficiale   del
          Parlamento italiano.  Nel  registro  sono  evidenziate  due
          separate  sezioni,  recanti   l'indicazione   dei   partiti
          politici   che   soddisfano    i    requisiti    di    cui,
          rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 10.».