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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 luglio 2018, n. 103

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato. (18G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/2018
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Testo in vigore dal:  8-9-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c);
Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-quater;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;
Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;
Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di età in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non è richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;
Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Concorso pubblico ad allievo agente
e ad allievo agente tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».
«Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982, S.O.
«Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.».
«Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.
8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.
9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.».
- Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000, S.O.:
«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'art. 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
3. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento.
Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.».
- Si riporta l'art. 2-quater del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile):
«Art. 2-quater (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5:
1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";
2) al comma 4, dopo le parole: "purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di età";
b) all'art. 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";
c) all'art. 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,".
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami";
b) all'art. 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
c) all'art. 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 5 e 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).
- (Omissis).
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Omissis).
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».