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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2018, n. 82

Regolamento recante disciplina del gioco del Bingo con partecipazione a distanza. (18G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2018
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Testo in vigore dal:  17-7-2018

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, recante: «Disciplina delle attività di gioco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, concernente disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante: «Regolamento concernente l'affidamento in materia di attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
Visto l'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), il quale prevede che: «La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento»;
Visto l'articolo 24, comma 13, della citata legge n. 88 del 2009, che dispone l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad f), del medesimo articolo, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire in prima attuazione, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento le concessioni;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011, come modificato dal decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 20 gennaio 2012, recante «Disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, effettuato con partecipazione a distanza», notificato, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con procedura n. 2010/0627/ I;
Visto l'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che: «È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni»;
Visto l'articolo 10, comma 9-septies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha, tra l'altro, disciplinato il prelievo erariale, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata incorporata nell'Agenzia delle dogane, che ha assunto la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto l'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che determina l'applicazione al gioco del bingo a distanza dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998 e che fissa dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della citata direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/474/I del 9 agosto 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 2017, n. 1454/2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 14108 del 21 dicembre 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di raccolta del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 (Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario:
«Art. 24 (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie). - (Omissis).
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.».
- Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52:
«Art. 10 (Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi). - (Omissis).
9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011.
All'art. 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate" e le parole: "le modalità di versamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco".».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario:
«945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.».