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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28

Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». (18G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2018
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Testo in vigore dal:  19-4-2018

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visti i commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti l'istituzione di una Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, di approvazione del progetto esecutivo;
Visto, in particolare, il comma 123, dell'articolo 1, della citata legge n. 232 del 2016, secondo cui i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 dell'articolo 1 della medesima legge, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute;
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 con il quale è stato approvato il progetto denominato Human Technopole;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Disciplina e criteri di azione della Fondazione
1. La Fondazione istituita dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito «Fondazione», è una Fondazione di diritto privato, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalla citata legge n. 232 del 2016 e dallo Statuto. La Fondazione ha lo scopo di imprimere il maggior impulso allo sviluppo delle tecnologie umane e della long life, incrementando gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca diretta alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e sviluppando un approccio multidisciplinare ed integrato nelle discipline della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, con particolare riguardo al progetto scientifico e di ricerca Human Technopole, anche in raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca. L'attività della Fondazione segue criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. Le attività, l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono disciplinati nello Statuto.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., è il seguente:
«116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human Technopole di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominata "Fondazione". Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole di cui al comma 116.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è il seguente:
«Art. 5 (Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo). - 1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.a.
4. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.
5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, primo lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'art. 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 del codice civile è il seguente:
«Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.».