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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2018, n. 12

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES). (18G00033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2018
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Testo in vigore dal: 27-2-2018
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in  particolare,
l'articolo 4 che prevede la possibilita' di istituire  nelle  regioni
meno  sviluppate  e  in  transizione  cosi'  come  individuate  dalla
normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  ed,   in
particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli
aiuti di Stato; 
  Considerato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91, demanda ad un decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita  la
Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 20  giugno  2017,
n. 91, le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua  durata,  i
criteri generali per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area
nonche' i criteri che  ne  disciplinano  l'accesso  e  le  condizioni
speciali di cui all'articolo 5 del citato  decreto-legge  n.  91  del
2017, nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella
seduta del 6 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  134,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  21
dicembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro  per  la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a)  «ZES»:   la   Zona   economica   speciale   come   identificata
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017; 
  b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo  4,
comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017; 
  c)  «Area  portuale»:  un'area  portuale  con  le   caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli  orientamenti  dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE (TEN T); 
  d) «Regione»:  la  regione  o  le  regioni  meno  sviluppate  e  in
transizione,  cosi'  come  individuate   dalla   normativa   europea,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  e) «Comitato  di  indirizzo»:  il  soggetto  per  l'amministrazione
dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo  presieduto  dal
presidente dell'Autorita' portuale in cui ricade l'Area portuale,  da
un rappresentante della regione o  delle  regioni,  in  caso  di  ZES
interregionali, da un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  e   da   un   rappresentante   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  f) «decreto-legge n. 91/2017»: il decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
che prevede l'istituzione delle ZES; 
  g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all'articolo  4,
comma 5, del decreto-legge n. 91/2017; 
  h) «presidente autorita' portuale»:  presidente  dell'Autorita'  di
sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto  2016,
n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84; 
  i) «Segretario generale»:  Segretario  generale  dell'Autorita'  di
sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto  2016,
n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91 recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita  economica  nel  Mezzogiorno»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 4. (Istituzione  di  zone  economiche  speciali -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata «ZES». 
              2.  Per  ZES  si  intende  una   zona   geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
              3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'art.  5  nonche'  il   coordinamento   generale   degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              4. Le proposte di istituzione  di  ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle  deroghe  previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
              4-bis.  Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4   puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
              5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, da  adottare  su  proposta  del
          Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  se
          nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  su  proposta  delle  regioni  interessate.   La
          proposta e' corredata da un piano di  sviluppo  strategico,
          nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati  dal
          decreto di cui al comma 3. 
              6.  La  regione,  o  le  regioni  nel   caso   di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  soggetto   per   l'amministrazione,   e'
          identificato in  un  Comitato  di  indirizzo  composto  dal
          Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da  un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Ai  membri
          del Comitato  non  spetta  alcun  compenso,  indennita'  di
          carica, corresponsione di gettoni di  presenza  o  rimborsi
          per spese di missione. Il Comitato di indirizzo  si  avvale
          del Segretario generale dell'Autorita' di sistema  portuale
          per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di
          cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Agli
          oneri di funzionamento del  Comitato  si  provvede  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              7. Il soggetto per l'amministrazione  deve  assicurare,
          in particolare: 
              a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e  la
          piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche'
          la promozione  sistematica  dell'area  verso  i  potenziali
          investitori internazionali; 
              b) l'utilizzo di servizi sia economici che  tecnologici
          nell'ambito ZES; 
              c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte  di
          terzi. 
              7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema
          portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato
          di indirizzo, accordi o convenzioni quadro  con  banche  ed
          intermediari finanziari. 
              8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che  si
          insedieranno  nell'area,  sono  tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES.». 
              - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L  352  del
          24 dicembre 2013. 
              - Il Regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  187  del  26
          giugno 2014. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme  generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea: 
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato).  1.
          Al fine di garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato». 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli  aiuti  di  Stato  di  cui  all'art.  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'art.  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto   1988,   n   400,   recante   disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
          agosto 2017, n. 123, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1315/2013  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  sugli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti e che  abroga  la  decisione  n.
          661/2010/UE  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea n. L 348 del 20 dicembre 2013. 
              - Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169  recante
          riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
          disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui  alla
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, in  attuazione  dell'art.  8,
          comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.  124  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  31  agosto
          2016.