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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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vigente al 28/03/2024
  • Articoli

  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2

  • DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
    CUI AL REGOLAMENTO

    Capo I

    Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni
    sugli alimenti
  • 3
  • 4

  • Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie
    sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione
  • 5
  • 6
  • 7

  • Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni
    obbligatorie
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  • Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti
  • 16

  • ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
    REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI

    Capo I

    Adeguamento della normativa nazionale
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

  • Violazioni delle disposizioni nazionali
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Testo in vigore dal:  9-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
Visto il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015;
Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e loro elementi devono essere fornite;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento», fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
2. Il presente decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O..
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O..
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O..
Il regolamento (UE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
La direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2011, n. L 334.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993 n. 77, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1993, n. 69, recava: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.».
Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2017, n. 235.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O..