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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2017, n. 207

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (17G00220)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2018)
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Testo in vigore dal:  13-1-2018 al: 27-6-2018
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10 che prevede che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
Visto il comma 5 del citato articolo 10 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012;
Visto l'articolo 2, commi da 1 a 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, volti a disciplinare l'iter di attuazione delle richiamate intese regionali;
Visto l'articolo 2, comma 16, primo periodo, del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, che prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, con l'obiettivo di monitorare l'esito delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari;
Considerato che, in particolare, il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del predetto Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21), e, in particolare, ove segnala che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio previsto dal summenzionato comma 16 deve essere inviato al medesimo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione;
Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 16, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, all'emanazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ravvisata altresì l'opportunità di definire la composizione dell'Osservatorio assicurando una equilibrata rappresentazione delle amministrazioni che hanno un ruolo attivo nella definizione e gestione delle intese regionali, nonché dei soggetti istituzionali interessati ad assicurare un corretto utilizzo degli strumenti di flessibilità del saldo non negativo di cui all'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, disciplinati dall'articolo 10 della medesima legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 14497 del 18 ottobre 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e sede dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.
3. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
N O T E

Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012:
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge n. 243 del 2012:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2017, n. 59.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017:
«Art. 2 (Intese regionali). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.
12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.
16. È istituito un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il riferimento al testo del comma 16 dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 è riportato nelle note all'art. 1.