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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2017, n. 130

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (17G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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vigente al 14/09/2024
Testo in vigore dal: 24-7-2020
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                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro  della  salute  4  febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  giugno  2015,  n.  126,
supplemento ordinario n. 25; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 20 aprile 2015, n. 48; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  apportare  modifiche   all'anzidetto
decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione
dei  medici  alle  scuole  di  specializzazione  ed   accelerare   le
tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie; 
  Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole  e
delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione
di tutti i  candidati  utilmente  collocatisi  in  graduatoria  prima
dell'inizio  dell'attivita'  didattica  introdotti  con  il  presente
regolamento, mirano  a  garantire  a  tutti  gli  specializzandi  che
entrano in formazione un tempestivo, ordinato  e  contestuale  inizio
delle attivita' didattiche,  cio'  al  fine  di  assicurare  coerenza
didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria  esigenza  di
erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica  da
acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente  con
l'anno accademico; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  cosi'
come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
8862 del 9 agosto 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a  46  del  decreto
legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme  le
disposizioni che consentono l'accesso  dei  laureati  non  medici  ad
alcune delle predette scuole. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per «universita'», gli atenei e  gli  istituti  di  istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di  studio
aventi valore legale; 
    b) per «scuola», la specifica scuola di specializzazione  di  una
specifica universita'; 
    c)  per  «Ministro»,  il  ((Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca)); 
    d) per  «Ministero»,  il  ((Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca)); 
    e) per «area», ciascuna delle  aree,  medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola  ai  sensi  del   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4  febbraio
2015, emanato ai sensi dell'articolo 20,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 368 del 1999 e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario
n. 25; 
    f) per «tipologia di scuola»,  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica  e  dei  servizi  di  cui  al  decreto  4  febbraio  2015,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  giugno   2015,   n.   126,
supplemento ordinario n. 25; 
    g) per «settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  della
tipologia di scuola», uno  o  piu'  settori  scientifico-disciplinari
specifici  della  figura   professionale   propria   del   corso   di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la
voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto
4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  giugno  2015,
n. 126, supplemento ordinario n. 25; 
    h) per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1; 
    i)  per  «Commissione»,   la   Commissione   nazionale   di   cui
all'articolo 4.