DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 30/05/2023
Testo in vigore dal: 11-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
 
                   Scritture contabili e bilancio 
 
  1. Gli enti del  Terzo  settore  devono  redigere  il  bilancio  di
esercizio  formato   dallo   stato   patrimoniale,   dal   rendiconto
((gestionale)),  con  l'indicazione,  dei  proventi  e  degli  oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  poste  di
bilancio, l'andamento  economico  e  ((gestionale))  dell'ente  e  le
modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. 
  2. Il bilancio degli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro
puo' essere redatto nella forma del rendiconto ((...)) per cassa. 
  3. Il bilancio di cui ai  commi  1  e  2  deve  essere  redatto  in
conformita' alla modulistica definita con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale  del
terzo settore. 
  4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la  propria  attivita'
esclusivamente o  principalmente  in  forma  di  impresa  commerciale
devono tenere le scritture contabili di  cui  all'articolo  2214  del
codice civile. 
  5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono  redigere  e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio di  esercizio
redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,
2435-bis o 2435-ter del codice civile. 
  6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario  e
strumentale ((delle attivita')) di cui all'articolo 6 ((a seconda dei
casi,)) ((...)) nella relazione di missione ((o in una annotazione in
calce  al  rendiconto  per  cassa  o  nella   nota   integrativa   al
bilancio.)). 
  7. Gli enti del Terzo  settore  non  iscritti  nel  registro  delle
imprese devono  depositare  il  bilancio  presso  il  registro  unico
nazionale del Terzo settore.