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LEGGE 18 luglio 2017, n. 114

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. (17G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2017
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Testo in vigore dal:  8-8-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga all'articolo 1416 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla presentazione di proposte di onorificenze al valor militare, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia è concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare alleata, composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera, inquadrata nell'Esercito britannico, che operò durante la seconda guerra mondiale e offrì un notevole contributo alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti.
2. Il conferimento della medaglia d'oro al valor militare di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1415 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Il testo dell'art. 1415 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è il seguente:
«Art. 1415 (Atto di conferimento). - 1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza».