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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2017, n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (17G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2017
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  11-7-2017

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto l'articolo 39, comma 2, del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalità secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione
1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto: il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 citato in premessa;
b) Commissione consultiva: la Commissione consultiva di cui all'articolo 44 del decreto;
c) ispettorati territoriali: gli ispettorati territoriali della Direzione generale per le attività territoriali del Ministero dello sviluppo economico;
d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto;
e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata successivamente alla messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 14 luglio 2016, n.163.
- Il testo degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, così recita:
«Art. 39 (Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio). - 1. Il Ministero è l'autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 46.
2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento.
4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso è disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero.
5. L'accreditamento può essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti.
L'accreditamento è revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, dà la possibilità all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento è stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo è data l'opportunità di essere sentito non appena possibile e la misura adottata è tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero è tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformità.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformità a quanto previsto dal presente decreto, è tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.
Art. 40 (Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi). - 1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformità.
2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere.
3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformità dell'apparecchiatura radio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'art. 3; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'art. 16, che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Quando la procedura a norma del presente articolo è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità dell'apparecchiatura radio interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle proprie obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale misura è ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misure restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione quali il suo ritiro dal mercato.
Art. 41 (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1.
Se, all'esito procedura di cui all'art. 40, commi 3 e 4, sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro e, a seguito della consultazione da essa avviata, la Commissione europea decide, mediante propri atti di esecuzione, che:
a) le misure adottate dal Ministero non sono giustificate, il Ministero stesso adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, revocando la misura nazionale precedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea;
b) le misure adottate dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro sono giustificate, il Ministero adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire che l'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato e ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.
Art. 42 (Apparecchiature radio conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale apparecchiatura radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'art. 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.
Art. 43 (Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformità quando, all'esito dei controlli di cui all'art. 39, comma 2, verifica che:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'art. 20 del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta secondo le prescrizioni dell'art. 20, comma 1, del presente decreto;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV, è stato apposto in violazione dell'art. 20 o non è stato apposto;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) l'apparecchiatura radio non è corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformità UE o delle restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'art. 10, commi 8, 9 e 10;
i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'art. 15;
l) è stato violato l'art. 5;
m) l'apparecchiatura radio non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 del presente decreto;
n) per l'apparecchiatura radio non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'art. 17;
o) l'apparecchiatura non è costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. ».
- Il decreto del Ministero delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275 (Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 così recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione;
b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio;
c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocità ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprietà di propagazione delle onde radio;
d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;
e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio;
f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio è destinata;
g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all'art. 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all'art. 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione;
i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione;
m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale;
n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo;
q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato;
r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare;
t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
z) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti;
aa) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità;
bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio già messa a disposizione dell'utilizzatore finale;
cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura;
dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
gg) «Commissione»: la Commissione europea.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, così recita:
«Art. 48 (Disposizioni transitorie). - 1. È consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.».