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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2019)
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Testo in vigore dal:  5-7-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente;
c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;
d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;
e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;
n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione così recita:
«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- L'art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del 1° settembre 2016, così recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006). - 1. omissis.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) -i) omissis;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) - q) omissis;
3. omissis.».
- La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, così recita:
«Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.».
- Il testo dell'art. 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, S.O., così recita:
«Art. 128-undecies (Organismo) In vigore dal 17 ottobre 2012. - 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.».