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DECRETO-LEGGE 29 aprile 2017, n. 54

Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7. (17G00075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2017.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2017)
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Testo in vigore dal: 29-4-2017
al: 23-6-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  ed  in  particolare  la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 377,  che  ha  autorizzato,
per l'anno  2017,  l'impiego  di  personale  delle  Forze  armate  da
destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili,  anche
in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i  sette  maggiori
Paesi industrializzati (G7) che si svolgera' a Taormina il  26  e  27
maggio 2017; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  rafforzare
ulteriormente  i  dispositivi  di  sicurezza  indispensabili  per  lo
svolgimento del predetto vertice; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Incremento  del  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  da
             destinare alle esigenze di sicurezza del G7 
 
  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza  connessi  allo
svolgimento del vertice tra i sette maggiori  Paesi  industrializzati
(G7),  il  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  di   cui
all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di  2900  unita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e
3,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.