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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2024)
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vigente al 14/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali,  una
migliore perequazione delle risorse e la programmazione  di  nuovi  o
maggiori investimenti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi  sismici
nell'anno 2016 e 2017; 
  Considerata l'urgenza  di  misure  volte  a  favorire  la  crescita
economica del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
                                EMANA 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per  le  cessioni  di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate  nei  confronti  ((di
amministrazioni pubbliche, come definite)) dall'articolo 1, comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per le  quali  i  cessionari  o  committenti  non  sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia  d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai  medesimi
secondo  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze."; 
  b)  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:   "1-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  alle  operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
nn. 1) e 2), del codice civile,  direttamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
  b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 1), del  codice  civile,  direttamente  dalle  regioni,  province,
citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
  c) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1),  del  codice  civile,  dalle
societa' di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche'  queste  ultime
rientrino fra le societa'  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice  alternativo  di
riferimento per il mercato azionario. 
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della
direttiva 2006/112/CE. 
  ((1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o  i
committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un  documento
attestante la  loro  riconducibilita'  a  soggetti  per  i  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  I  cedenti   e
prestatori   in   possesso   di   tale   attestazione   sono   tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si
applicano  agli  enti  pubblici  gestori   di   demanio   collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e  alle  prestazioni  di  servizi
afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico)) ";. 
  c) il comma 2 e' abrogato. 
  ((c-bis) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa'")). 
  2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite ((le modalita' di attuazione delle  norme  di
cui ai commi 1 e 2)). 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal  1°  luglio
2017. 
  ((4-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2018  i  rimborsi  da  conto
fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,
sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di  gestione
prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio". 
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' di attuazione del comma 4-bis. 
  4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  interpretano
nel senso che esse si applicano  alle  prestazioni  di  trasporto  di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie  rispetto  alle
prestazioni  principali  di  trasporto   di   persone,   assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5  e  del
10 per cento, ai sensi del numero 1-ter)  della  parte  II-bis  della
tabella A e del numero 127-novies) della parte III  della  tabella  A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito  di
applicazione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del  31
dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione dell'articolo 60-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)).