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LEGGE 16 marzo 2017, n. 30

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. (17G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2017
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Testo in vigore dal: 4-4-2017
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di  ricognizione,  riordino,  coordinamento,  modifica  e
integrazione delle disposizioni legislative vigenti che  disciplinano
il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni,
in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel
rispetto  dei  principi  e   delle   norme   della   Costituzione   e
dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti: 
    a) definizione delle attivita' di protezione civile come  insieme
delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da eventi calamitosi naturali o di origine antropica,  articolate  in
attivita'  di  previsione,  prevenzione  e  mitigazione  dei   rischi
connessi con  i  medesimi  eventi  calamitosi,  di  pianificazione  e
gestione delle emergenze, nonche' inerenti all'attuazione  coordinata
delle misure per rimuovere gli ostacoli alla  ripresa  delle  normali
condizioni di vita, per ripristinare  la  funzionalita'  dei  servizi
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite  dagli
eventi medesimi; 
    b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a  livello
centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilita' di  definire
livelli di coordinamento  intermedi  tra  la  dimensione  comunale  e
quella regionale e di integrare l'elenco  delle  strutture  operative
che concorrono alle  finalita'  di  protezione  civile,  includendovi
anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi; 
    c) attribuzione delle funzioni in materia  di  protezione  civile
allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle  unioni  dei  comuni,  alle
citta' metropolitane, agli enti di area vasta di  cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e  strutture  operative
del Servizio nazionale  della  protezione  civile,  distinguendo  fra
funzioni  di  indirizzo  politico  e  di  gestione  amministrativa  e
differenziando le responsabilita', i compiti e i poteri autoritativi,
per promuovere l'esercizio coordinato delle attivita' fra  i  diversi
livelli  di  governo,  secondo  il  principio  di  sussidiarieta'   e
garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento; a tal fine  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in  qualita'  di  autorita'  nazionale  e
titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione  di
indirizzo  e  coordinamento,  avvalendosi  del   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  anche
per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia  presso
l'Unione europea e gli  organismi  internazionali  e  per  coordinare
l'esercizio   delle   funzioni   attribuite   ai    sindaci,    anche
metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualita'
di autorita' territoriali di  protezione  civile,  nonche'  al  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  che  nell'immediatezza  dell'evento
calamitoso assume la responsabilita' del  soccorso  tecnico  urgente,
anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti  e  strutture
operative per assicurarne il concorso solidale; 
    d) disciplina della partecipazione e  delle  responsabilita'  dei
cittadini, singoli e  associati,  anche  mediante  le  formazioni  di
natura  professionale,  alle  attivita'  di  protezione  civile,  con
riferimento alla pianificazione  delle  iniziative  da  adottare  per
fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla  diffusione  della
conoscenza e della cultura della  protezione  civile  allo  scopo  di
promuovere  la  resilienza  delle  comunita',  anche  attraverso   la
consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione  di  misure  di
autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni
di fragilita' sociale e con  disabilita',  nonche'  di  promuovere  e
sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello  specifico
settore,  anche  attraverso  la  formazione  e  l'addestramento   dei
volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione  in  tutte
le attivita' di protezione civile; 
    e) disciplina della partecipazione e della  collaborazione  delle
universita' e degli enti e istituti  di  ricerca  alle  attivita'  di
protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze  e
prodotti derivanti da  attivita'  di  ricerca  e  innovazione,  anche
frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni
internazionali anche nel  campo  della  ricerca  per  la  difesa  dai
disastri naturali; 
    f) istituzione di meccanismi e procedure per la  revisione  e  la
valutazione periodica dei piani di  emergenza  comunali,  nel  quadro
dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile; 
    g)  disciplina  dello   stato   di   emergenza,   garantendo   la
tempestivita' e l'omogeneita' della valutazione delle condizioni  dei
territori ai fini della  relativa  dichiarazione,  e  previsione  del
potere di ordinanza in deroga  a  norme  vigenti,  nel  rispetto  dei
principi generali  dell'ordinamento  e  della  normativa  dell'Unione
europea, unitamente alle modalita' di  attivazione  operativa,  anche
preventiva,  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  in
relazione alla tipologia degli  eventi  calamitosi,  agli  ambiti  di
competenza e responsabilita' e all'effettiva operativita', anche  per
interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne
mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalita' di impiego
di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto  delle
amministrazioni locali colpite; 
    h) previsione di disposizioni che individuino,  a  regime,  anche
sulla base  di  apposite  norme  speciali,  specifiche  modalita'  di
intervento  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile   per
consentire  l'effettivita'  delle  relative   misure   e   stabilirne
l'efficacia limitata alla durata della situazione  di  emergenza,  in
ragione della gravita' dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti
procedure di verifica successiva in relazione: 
      1) alle procedure  di  acquisizione  di  servizi,  forniture  e
lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali  possano
accedere, in via preventiva,  tutte  le  componenti  e  le  strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile; 
      2) a singole fattispecie connesse a particolari  esigenze,  ivi
comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti,  delle  macerie,
dei materiali vegetali e delle rocce e terre  da  scavo  prodotti  in
condizioni  di  emergenza,  nel  rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico; 
      3) alle modalita' di reperimento delle  forniture  di  beni  di
prima necessita', di servizi e di materiali necessari  nelle  diverse
fasi  dell'emergenza,  prevedendo  meccanismi  atti  a  favorire   il
coinvolgimento delle attivita' produttive di beni e servizi  presenti
sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate
dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa  dell'Unione
europea e con i principi  vigenti  in  materia  di  disciplina  della
concorrenza e dei mercati; 
    i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento
per l'esercizio delle funzioni di protezione civile,  articolati  nel
Fondo nazionale di protezione civile,  nel  Fondo  per  le  emergenze
nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile; 
    l) disciplina, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo
40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  delle
procedure finanziarie e contabili  che  devono  essere  applicate  da
parte dei commissari delegati titolari  di  contabilita'  speciale  e
disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle  procedure
di  controllo  successivo  e  del  subentro   delle   amministrazioni
competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi  e  passivi
sorti durante la gestione  commissariale,  nonche'  nei  procedimenti
contenziosi e nelle attivita' pre-contenziose instaurati  durante  lo
stato di emergenza e in relazione ad esso; 
    m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite
dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e  non
strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere
e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate,
comprese  quelle  strategiche,  nonche'  di  riduzione  del   rischio
residuo, e delle altre misure per favorire il superamento dello stato
di  emergenza,  anche  prevedendo  eventuali  forme  di  microcredito
agevolato, nonche' la ripresa economica dei soggetti privati e  delle
attivita' economiche  o  produttive  danneggiate,  tenendo  conto  di
eventuali  indennizzi  o   risarcimenti   di   natura   assicurativa;
esclusione dell'applicabilita' delle  misure  di  cui  alla  presente
lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti; 
    n) definizione del ruolo e delle responsabilita' del  sistema  di
protezione civile e degli operatori  del  sistema  medesimo  e  delle
relative specifiche  professionalita',  anche  con  riferimento  alle
attivita' di presidio delle sale operative e della  rete  dei  centri
funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione; 
    o) individuazione di modalita' di partecipazione del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
all'elaborazione delle linee di indirizzo per  la  definizione  delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine
antropica e per la loro attuazione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare
il coordinamento delle disposizioni concernenti  le  materie  oggetto
della presente legge nonche' la coerenza terminologica, nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) identificazione delle tipologie dei  rischi  per  i  quali  si
esplica  l'azione  di  protezione  civile,  fermo  restando  che  non
rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per  eventi
programmati o programmabili in tempo utile  che  possano  determinare
criticita' organizzative; 
    b)  individuazione,  sistematizzazione  e  riassetto   in   forma
organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al  comma  1,
ai fini della piu' efficace ed effettiva attribuzione delle  connesse
responsabilita' gestionali e amministrative, nelle diverse  attivita'
di protezione civile; 
    c) raccordo delle  attivita'  di  pianificazione  in  materia  di
protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione
ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti  e  di
pianificazione strategica; 
    d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e  dei
codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione
civile per  classificare  e  per  gestire  le  diverse  attivita'  di
protezione  civile,  ivi   compresi   gli   aspetti   relativi   alla
comunicazione del rischio, anche  in  relazione  alla  redazione  dei
piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato
e chiaro in tutto il territorio  nazionale  e  l'integrazione  tra  i
sistemi di protezione civile  dei  diversi  territori,  nel  rispetto
dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
    e) individuazione dei livelli  degli  effetti  determinati  dagli
eventi calamitosi, commisurati alla loro intensita' ed  estensione  e
alla capacita' dei territori di farvi fronte, sulla  base  dei  quali
individuare criteri e metodologie omogenei  per  l'intero  territorio
nazionale, per il  riconoscimento  e  l'erogazione  di  agevolazioni,
contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per  i
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
    f)  ricognizione  delle  fonti  normative  primarie  vigenti  che
regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e
degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi  a  specifici
eventi calamitosi, contenenti disposizioni che  producono  effetti  a
regime nell'ambito delle materie oggetto della  presente  legge,  per
garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica; 
    g) introduzione di appositi strumenti  di  semplificazione  volti
alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante  la  fase  di
emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la  continuita'
amministrativa e la piena trasparenza  e  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari; 
    h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per
l'installazione   di   stazioni   di    monitoraggio    o    stazioni
idrometeorologiche ai fini di protezione civile; 
    i) integrazione della disciplina  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile con la disciplina in materia di  protezione  civile
dell'Unione europea; 
    l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresi' alla
semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo,  degli  estremi
della vigente disposizione della fonte normativa  originaria  oggetto
di riassetto; 
    b)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni  vigenti,  apportando  le   modifiche   necessarie   per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
    c) verifica del rispetto dei principi contenuti  nelle  direttive
dell'Unione europea in materia; 
    d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale  e  dell'Unione
europea; 
    e) indicazione esplicita delle norme abrogate. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma  1,  nel  disciplinare  le
materie oggetto della presente legge, definiscono altresi' i  criteri
da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di  entrata
in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie
iniziative per la ricognizione,  la  modifica  e  l'integrazione  dei
provvedimenti  di  attuazione,  con  particolare   riferimento   alle
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7  settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401, individuando altresi' gli ambiti nei quali le regioni esercitano
la potesta' legislativa e regolamentare, fatte salve  le  prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale,  ai
fini della predisposizione  dei  relativi  schemi,  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da  sancire  in
sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del  parere
del Consiglio di Stato, che e' reso  nel  termine  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque  procedere.  Lo  schema  di
ciascun decreto legislativo e' successivamente  trasmesso,  corredato
di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria  del
medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso  derivanti  e  dei
corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione  dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di  quarantacinque
giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  il  decreto
legislativo puo' essere comunque adottato. 
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma  2,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti   attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi stabiliti dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive
dei  medesimi  decreti  legislativi,  sulla  base  di  una  relazione
motivata presentata alle Camere  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua  le
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire  e
le ragioni dell'intervento normativo proposto. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 1: 
              - La legge 7 aprile 2014, n.  56,  reca:  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  40.  Comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura  del  bilancio  dello  Stato).  -
          (Omissis). 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
                g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale   di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              (Omissis).». 
          Comma 2: 
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca :«Istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile». 
          Comma 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  7
          settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare
          il coordinamento operativo delle  strutture  preposte  alle
          attivita'  di  protezione  civile  e  per   migliorare   le
          strutture logistiche nel settore della difesa civile): 
              «Art. 5 (Competenze del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  in  materia  di  protezione  civile).  -  1.   Il
          Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il  Ministro
          dell'interno da lui delegato,  determina  le  politiche  di
          protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia
          di protezione civile,  promuove  e  coordina  le  attivita'
          delle amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato,
          delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,  degli  enti
          pubblici  nazionali  e  territoriali  e   di   ogni   altra
          istituzione ed organizzazione pubblica e  privata  presente
          sul   territorio   nazionale,   finalizzate   alla   tutela
          dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti  e
          dell'ambiente dai danni o dal pericolo di  danni  derivanti
          da calamita' naturali, da  catastrofi  e  da  altri  grandi
          eventi, che determinino situazioni di grave rischio,  salvo
          quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  e'
          istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali,  nel  cui
          ambito  la  Conferenza  unificata,  istituita  dal  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  designa  i  propri
          rappresentanti. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  emanate  le  norme   per   la   composizione   e   il
          funzionamento del Comitato. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il
          Ministro  dell'interno  da  lui  delegato,  predispone  gli
          indirizzi  operativi  dei   programmi   di   previsione   e
          prevenzione dei rischi, nonche' i  programmi  nazionali  di
          soccorso e  i  piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti
          misure di emergenza, di intesa con le regioni  e  gli  enti
          locali. 
              3.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  operano  il  Servizio   sismico   nazionale,   la
          Commissione nazionale per la previsione  e  la  prevenzione
          dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
          civile. 
              3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e  la
          prevenzione dei grandi rischi  e'  l'organo  di  consulenza
          tecnico-scientifica  del  Dipartimento   della   protezione
          civile.  Per  la   partecipazione   alle   riunioni   della
          Commissione  ed  ai   suoi   componenti   non   spetta   la
          corresponsione di compensi, emolumenti a  qualsiasi  titolo
          riconosciuti  o  rimborsi  spese.  La  composizione  e   le
          modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite
          dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  proprio
          decreto,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, senza ulteriori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              3-ter. Il Comitato operativo della  protezione  civile,
          che si riunisce presso  il  Dipartimento  della  protezione
          civile, assicura la direzione unitaria e  il  coordinamento
          delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi  di
          tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E'
          presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile e composto da tre  rappresentanti  del  Dipartimento
          stesso, da un rappresentante per ciascuna  delle  strutture
          operative nazionali di  cui  all'art.  11  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che
          sono tenute a concorrere all'opera di soccorso,  e  da  due
          rappresentanti  designati  dalle  regioni,  nonche'  da  un
          rappresentante del Comitato nazionale  di  volontariato  di
          protezione civile, nominato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato  possono
          essere invitate autorita' regionali e locali di  protezione
          civile   interessate   a   specifiche   emergenze   nonche'
          rappresentanti  di  altri   enti   o   amministrazioni.   I
          componenti del Comitato rappresentanti  dei  Ministeri,  su
          delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
          poteri    decisionali,    ciascuno    nell'ambito     delle
          amministrazioni di appartenenza ed altresi'  nei  confronti
          di enti, aziende autonome e amministrazioni  controllati  o
          vigilati,  tutte  le  facolta'  e  competenze   in   ordine
          all'azione da svolgere  ai  fini  di  protezione  civile  e
          rappresentano, in seno al  Comitato,  l'amministrazione  di
          appartenenza nel suo complesso. 
              3-quater. La Commissione nazionale per la previsione  e
          la prevenzione dei grandi rischi e  il  Comitato  operativo
          della protezione civile sono  costituiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del  Ministro
          dell'interno da lui delegato, da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto;  con  il  medesimo   decreto   sono
          stabilite  le  relative  modalita'   organizzative   e   di
          funzionamento. 
              4. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
          presente  articolo,  il  Presidente   del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui  delegato,
          si avvale del  Dipartimento  della  protezione  civile  che
          promuove,    altresi',    l'esecuzione    di     periodiche
          esercitazioni, di intesa con le regioni e gli  enti  locali
          nonche'  l'attivita'  di  informazione   alle   popolazioni
          interessate,  per  gli   scenari   nazionali;   l'attivita'
          tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi  interventi,
          effettuati in concorso  con  le  regioni  e  da  queste  in
          raccordo con i prefetti e con  i  Comitati  provinciali  di
          protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art.
          14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  l'attivita'  di
          formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
          le regioni. 
              4-bis.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile,
          d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e  sulla
          base dei piani d'emergenza, gli interventi e  la  struttura
          organizzativa  necessari  per   fronteggiare   gli   eventi
          calamitosi da coordinare con  il  prefetto  anche  per  gli
          aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              4-ter. Il Dipartimento della protezione  civile  svolge
          compiti relativi alla formulazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere  a)
          e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  da  sottoporre  al
          Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  al  Ministro
          dell'interno  da  lui  delegato  per   l'approvazione   del
          Consiglio  dei  ministri  nonche'  quelli   relativi   alle
          attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge 24  febbraio  1992,  n.
          225, concernenti la predisposizione di  ordinanze,  di  cui
          all'art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da  emanarsi
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero  dal
          Ministro dell'interno da lui delegato. 
              5. Secondo le direttive del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  ovvero  del  Ministro  dell'interno  da  lui
          delegato, il Capo del Dipartimento della protezione  civile
          rivolge alle amministrazioni centrali e  periferiche  dello
          Stato, delle regioni, delle  province,  dei  comuni,  degli
          enti pubblici nazionali e  territoriali  e  di  ogni  altra
          istituzione ed organizzazione pubblica e  privata  presente
          nel territorio  nazionale,  le  indicazioni  necessarie  al
          raggiungimento delle finalita' di  coordinamento  operativo
          nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto  per  assumere
          in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni
          di competenza in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,
          ove  necessario  invita  il  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, ovvero un suo  delegato,  alle  riunioni
          dei  comitati  provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza
          pubblica. 
              6. Il Dipartimento della protezione civile subentra  in
          tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente
          posti in essere dall'Agenzia  di  protezione  civile,  gia'
          prevista dall'art. 79 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti  del
          riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente  decreto.  Quando  l'esito  del
          riscontro  e'  negativo,  il  rapporto  e'  estinto   senza
          ulteriori  oneri  per   lo   Stato.   Ferme   restando   le
          attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e
          108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  e  le
          competenze e attribuzioni delle regioni a statuto  speciale
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
          attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
          all'Agenzia  di  protezione  civile   sono   assegnati   al
          Dipartimento della protezione civile.». 
          Comma 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
          Comma 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).».