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DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  11-2-2017

Art. 2

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
1. Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis) di unioni civili»;
b) all'articolo 134:
1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»;
2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»;
c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente capo:

«Capo VI-bis


Registro delle unioni civili


Art. 134-bis.


Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili

1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.
2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.
3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 134 del citato regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza;
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte;
4-bis) di unioni civili.».
«Art. 134. - Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'art. 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.
Se la prova del matrimonio o della costituzione dell'unione civile risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero.».