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LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (16G00258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2025)
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Testo in vigore dal: 12-4-2025
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge reca norme per il  sostegno  e  la  promozione
della coltivazione  e  della  filiera  ((industriale))  della  canapa
(Cannabis sativa L.), quale coltura  in  grado  di  contribuire  alla
riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione  del
consumo  dei  suoli  e  della  desertificazione  e  alla  perdita  di
biodiversita', nonche' come  coltura  da  impiegare  quale  possibile
sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. 
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di  canapa  delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune  delle  varieta'  delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della  direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non  rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Il sostegno e la promozione riguardano  ((in  via  esclusiva  la
coltura della canapa comprovatamente finalizzata)): 
    a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
    b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati  di
canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi
consentiti dalla legge)); 
    c)  allo  sviluppo  di   filiere   territoriali   integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; 
    d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,   materie   prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi
settori; 
    e) alla realizzazione di opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
  3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma  2,
lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano
all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione,  alla  cessione,
alla distribuzione,  al  commercio,  al  trasporto,  all'invio,  alla
spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al  consumo  di
prodotti costituiti  da  infiorescenze  di  canapa,  anche  in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.  Restano
ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))