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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 33 e 76 della Costituzione; 
  VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in
particolare, l'articolo 13; 
  VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"; 
  VISTA la legge 20 novembre 1982,  n.  886,  recante  "Riordinamento
della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli"; 
  VISTO il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
"Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
  VISTA la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  recante  "Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica"; 
  VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante  "  Norme  per  il
riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste"; 
  VISTA la legge 11 febbraio 1992,  n.  153,  recante  "Riordinamento
dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi"; 
  VISTA la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  "Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; 
  VISTA la legge  15  marzo  1999,  n.  62,  recante  "Trasformazione
dell'Istituto di fisica in via  Panisperna  in  Museo  storico  della
fisica e Centro di studi e ricerche"; 
  VISTO il decreto legislativo 29 settembre  1999,  n.  381,  recante
"Istituzione dell'Istituto nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia,
nonche' disposizioni concernenti gli enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  con
particolare riferimento agli articoli 12 e 13; 
  VISTO il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  454,  recante
"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59",  e  successive
modificazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  VISTO il  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  127,  recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"; 
  VISTO il  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  128,  recante
"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)"; 
  VISTO il  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  138,  recante
"Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)"; 
  VISTO il decreto  legislativo  21  gennaio  2004,  n.  38,  recante
"Istituzione   dell'Istituto   nazionale   di   ricerca   metrologica
(I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6  luglio  2001,  n.
137"; 
  VISTO il decreto legislativo  19  novembre  2004,  n.  286  recante
"Istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53"; 
  VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  recante  "Misure
urgenti in materia di universita', beni culturali  ed  in  favore  di
soggetti  affetti  da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema   di
rinegoziazione di mutui", convertito, con modificazioni, dalla  legge
3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-quinquies; 
  VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 872; 
  VISTO  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione Tributaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante " Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in  materia
di energia" e in particolare l'articolo 37; 
  VISTA la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica" e in particolare l'articolo 1; 
  VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive
modificazioni, recante: "Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 
  VISTA  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante "Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario"; 
  VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  "Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria",   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
  VISTO  il  decreto-legge  9   febbraio,   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  VISTO il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 
  VISTO il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
"Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 
  VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)"; 
  VISTA la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  "Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante "Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto" e in particolare l'articolo 10; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478,  recante  "Costituzione  dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della
formazione  professionale  dei  lavoratori,  con  sede  in  Roma"   e
successive modificazioni; 
  VISTA la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  "Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro" e in particolare l'articolo 1, comma 4, lett. C); 
  VISTO il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare  l'articolo
10 comma 3 bis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 102,
recante "Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione
ed il  potenziamento  di  strutture  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste"; 
  VISTO il decreto del Presiedente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla  disciplina
prevista  dall'accordo  per  il  triennio  1988-1990  concernente  il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168"; 
  SENTITE le parti sociali per gli aspetti di compatibilita'  con  le
norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 agosto 2016; 
  ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  del  29  settembre
2016; 
  ACQUISITO  il  parere  del  Consiglio  di  Stato   espresso   dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 14 settembre 2016; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016; 
  SULLA PROPOSTA del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare,  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E M A N A 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica a  tutti  gli  Enti  Pubblici  di
Ricerca, che alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 
  a) Area di Ricerca Scientifica e  Tecnologica  di  Trieste  -  Area
Science Park; 
  b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
  c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
  d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
  e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
  f) Istituto Nazionale  di  Alta  Matematica  "Francesco  Severi"  -
INDAM; 
  g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
  h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; 
  i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale -
OGS; 
  l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 
  m) Museo Storico della Fisica e Centro  Studi  e  Ricerche  "Enrico
Fermi"; 
  n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; 
  o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema  Educativo  di
Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
  p) Istituto Nazionale  di  Documentazione,  Innovazione  e  Ricerca
Educativa - INDIRE; 
  q)  Consiglio  per  la   ricerca   in   agricoltura   e   l'analisi
dell'economia agraria - CREA; 
  r) Agenzia Nazionale  per  le  Nuove  Tecnologie,  l'energia  e  lo
Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
  s) Istituto per lo  Sviluppo  della  Formazione  Professionale  dei
Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°  dicembre  2016  denominato
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); 
  t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
  u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
  v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale  -
ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui  alla  legge  28  giugno
2016 n. 132. 
  2. Per quanto non previsto dal presente decreto  restano  salve  le
disposizioni speciali relative ai singoli Enti. 
  ((2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in
gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, da parte degli  enti  pubblici
di ricerca di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296.  Restano  acquisite
all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di
cui al precedente periodo e sono fatte  salve  le  assegnazioni  gia'
effettuate a titolo gratuito, anche in uso  governativo  ai  medesimi
enti)).