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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2024)
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vigente al 12/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le  esigenze  di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e  contribuente
di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni  per
la  soppressione  di  Equitalia  e  per   adeguare   l'organizzazione
dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire  l'effettivita'
del gettito delle entrate e l'incremento del livello  di  adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di  cui  all'articolo
4, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione; 
  Tenuto conto altresi', per le misure da adottare  per  le  predette
urgenti   finalita',   del   contenuto   del   rapporto   Italia    -
Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e  lo
sviluppo  economico  (OCSE),  pubblico  il  19  luglio  2016  e,   in
particolare, del capitolo 6, rubricato  «riscossione  coattiva  delle
imposte: problemi specifici identificati»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  riaprire  i
termini della  procedura  di  collaborazione  volontaria  nonche'  di
prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  procedere
alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti  tributari  che
risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai  fini
dell'attivita'  di  controllo  o  di  accertamento,  o  comunque  non
conformi al principio di proporzionalita'; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di  patrocinio
                     dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo  Equitalia
sono sciolte, a esclusione della societa' di cui alla lettera b)  del
comma 11, che svolge funzioni diverse dalla  riscossione.  Le  stesse
sono cancellate d'ufficio dal  registro  delle  imprese  ed  estinte,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.  Dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  e'  fatto  divieto  alle
societa' di  cui  al  presente  comma  di  effettuare  assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia  tipologia   di
contratto di lavoro subordinato. 
  2. Dalla data  di  cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle  funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  e'  attribuito
all'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  62  del   decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  e'   svolto   dall'ente
strumentale di cui al comma 3. 
  3. Al fine di garantire la continuita'  e  la  funzionalita'  delle
attivita' di riscossione, e' istituito, a  far  data  dal  1º  luglio
2017,  un  ente  pubblico  economico,   denominato   «Agenzia   delle
entrate-Riscossione», ente  strumentale  dell'Agenzia  delle  entrate
sottoposto  all'indirizzo  operativo  e  al  controllo  della  stessa
Agenzia delle entrate, che  ne  monitora  costantemente  l'attivita',
secondo principi di trasparenza e  pubblicita'.  L'ente  subentra,  a
titolo universale, nei rapporti giuridici  attivi  e  passivi,  anche
processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1  e
assume la qualifica di  agente  della  riscossione  con  i  poteri  e
secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo  II,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602. L'ente puo' anche svolgere le  attivita'  di  riscossione  delle
entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con
esclusione delle societa' di riscossione, e,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  17,  commi  3-bis  e  3-ter,   del   decreto
legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  delle  societa'  da   esse
partecipate.  L'ente  ha   autonomia   organizzativa,   patrimoniale,
contabile e di gestione.  Sono  organi  dell'ente  il  direttore,  il
comitato di gestione e il collegio dei revisori  dei  conti,  il  cui
presidente e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
  4. Il  direttore  dell'ente  e'  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Il comitato di gestione e' composto dal  direttore,  che  lo
presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra
i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta
alcun compenso, indennita' o rimborso spese. 
  5. Lo statuto, approvato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina
le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente
necessarie   a   garantirne    l'equilibrio    economico-finanziario,
stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalita'  di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonche'  i
criteri per la definizione degli altri corrispettivi  per  i  servizi
prestati a soggetti pubblici o privati,  incluse  le  amministrazioni
statali.  Lo  statuto  disciplina  i  casi  e  le  procedure,   anche
telematiche,  di  consultazione  pubblica  sugli  atti  di  rilevanza
generale,  altresi'  promuovendo  la  partecipazione   dei   soggetti
interessati. Il comitato di  gestione,  su  proposta  del  direttore,
delibera le modifiche allo statuto e gli atti di  carattere  generale
che disciplinano l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'ente,  i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali  e  le  spese  che
impegnano il bilancio  dell'ente  per  importi  superiori  al  limite
fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera  altresi'  il
piano  triennale  per  la  razionalizzazione   delle   attivita'   di
riscossione  e   gli   interventi   di   incremento   dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese  di
gestione e di personale. Nel rapporto con i  contribuenti  l'ente  si
conforma ai principi dello statuto dei diritti del  contribuente,  di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai
principi   di   trasparenza,   leale    collaborazione    e    tutela
dell'affidamento  e  della  buona  fede,   nonche'   agli   obiettivi
individuati dall'articolo 6 della legge 11  marzo  2014,  n.  23,  in
materia di  cooperazione  rafforzata,  riduzione  degli  adempimenti,
assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera  nel  rispetto
dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri di  efficienza
gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione di  cui  al
comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi  stessi,
dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti.  PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. 
  5-bis. Le deliberazioni del  comitato  di  gestione  relative  allo
statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione,  secondo   le   forme   e   le   modalita'   previste
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5-ter. Le deliberazioni del  comitato  di  gestione  relative  alle
modifiche dei regolamenti e degli  atti  di  carattere  generale  che
regolano il  funzionamento  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
nonche' ai bilanci  e  ai  piani  pluriennali  di  investimento  sono
trasmesse   per    l'approvazione    all'Agenzia    delle    entrate.
L'approvazione puo' essere negata per ragioni di  legittimita'  o  di
merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque
giorni  dalla  ricezione  delle   stesse   non   e'   emanato   alcun
provvedimento ovvero non sono chiesti  chiarimenti  o  documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione  e'
interrotto fino a quando non pervengono gli elementi  richiesti;  per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano i termini previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli  altri  atti  di  gestione  dell'Agenzia
delle  entrate-Riscossione  non  sono   sottoposti   all'approvazione
preventiva dell'Agenzia delle entrate. 
  5-quater. Al  fine  di  incrementare  l'efficacia,  l'efficienza  e
l'economicita' nello svolgimento sinergico delle rispettive  funzioni
istituzionali,   l'Agenzia   delle   entrate   e   l'Agenzia    delle
entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori  oneri,
apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme
di assegnazione temporanea,  comunque  denominate,  di  personale  da
un'agenzia all'altra. 
  5-quinquies.  Al  fine  di   agevolare   l'integrazione   logistica
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione
anche attraverso la gestione congiunta  dei  fabbisogni  immobiliari,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' avvalersi ((, alle  medesime
condizioni,)) di tutte le soluzioni allocative ((nella disponibilita'
dell')) Agenzia delle  entrate,  anche  nel  caso  di  utilizzo  ((di
immobili demaniali, ovvero)), previo  rimborso  della  corrispondente
quota di  canone,  di  edifici  appartenenti  ai  fondi  pubblici  di
investimento immobiliare o oggetto di acquisto da  parte  degli  enti
previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Ove  richiesto  dall'Agenzia  delle  entrate,
nell'assegnazione di tali  tipologie  di  immobili,  ovvero  ai  fini
dell'attuazione delle previsioni  dell'articolo  8,  comma  4,  sopra
richiamato,  l'Agenzia  del  demanio   considera   congiuntamente   i
fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e  dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione. 
  6. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello  svolgimento  della  propria  attivita'   e'   autorizzata   ad
utilizzare anticipazioni di cassa. 
  6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a  seguito  dell'applicazione
delle norme che prevedono riduzioni di spesa per  le  amministrazioni
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nei  limiti  del
risultato d'esercizio dell'ente stesso. 
  7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai
sensi del citato articolo 9. 
  8.   L'ente   e'   autorizzato   ad   avvalersi   del    patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente
puo' altresi' avvalersi, sulla base  di  specifici  criteri  definiti
negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5  del
presente articolo, di avvocati del libero foro,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 17  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi  ed  essere  rappresentato,
davanti al tribunale e al  giudice  di  pace,  da  propri  dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni  caso,
ove vengano  in  rilievo  questioni  di  massima  o  aventi  notevoli
riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'
assumere direttamente la trattazione della causa. Per  il  patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la
tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici  e  delle  entrate  degli
enti territoriali, nonche' nel rispetto delle disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le
attivita'  di  supporto   propedeutiche   all'accertamento   e   alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da  essi
partecipate sono  affidate  a  soggetti  iscritti  all'albo  previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.
(11) 
  8-bis.  Gli  enti  vigilati  dal  Ministero   della   salute   sono
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
  9. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche  necessarie  al  loro
svolgimento,  per  assicurarle  senza  soluzione  di  continuita',  a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il  personale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato  e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con  la
garanzia della conservazione della posizione giuridica,  economica  e
previdenziale maturata alla data  del  trasferimento,  e'  trasferito
all'ente pubblico economico di cui al  comma  3,  ferma  restando  la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una  collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso  ente.
A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile. 
  9-bis. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione,  a  decorrere
dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, per  l'armonizzazione  della  disciplina
previdenziale del personale  proveniente  dal  gruppo  Equitalia  con
quella  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  sulla  base   dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto  1995,
n. 335. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225. 
  11. Entro la data di cui al comma 1: 
  a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le  azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del  2005,  e  successive  modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
  b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute  da  Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. La predetta societa' Equitalia Giustizia Spa  continua
a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e,  in  particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2008,  n.   181,   e
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  I
servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
continuano ad essere forniti dalla societa' di cui  all'articolo  83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che
sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e  delle
finanze. Ai componenti degli organi  delle  societa'  soppresse  sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo  fino  alla
data di soppressione. Per  gli  adempimenti  successivi  relativi  al
presente comma, ai predetti  componenti  spetta  esclusivamente,  ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura  prevista  dal
rispettivo ordinamento. 
  11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle
societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3
deliberano i bilanci finali delle stesse  societa',  corredati  delle
relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al
Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli  organi
delle predette societa' sono corrisposti compensi, indennita' e altri
emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento. 
  11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i  bilanci  relativi
all'esercizio 2016 e quelli  indicati  al  comma  11-bis  secondo  le
previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136. 
  12. Le operazioni di cui al comma 11  sono  esenti  da  imposizione
fiscale. 
  13. La convenzione di cui all'articolo 59 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle  entrate,  individua,
per l'attivita' svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
  a) i servizi dovuti; 
  b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri  di  funzionamento
del servizio nazionale  della  riscossione,  stanziate  sul  bilancio
dello  Stato  per  il  trasferimento  in  favore  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, per: 
      1) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  attivita'  svolte
dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e  dei
vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; 
      2)  le  spese  di  investimento  necessarie  per  realizzare  i
miglioramenti programmati; 
  c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli  enti
impositori,  con  particolare  riferimento  alla  definizione   delle
priorita', mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che
al processo; 
  d)  gli  obiettivi  quantitativi  da  raggiungere  in  termini   di
economicita' della gestione, soddisfazione  dei  contribuenti  per  i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse,  anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed  elusione
fiscale; 
  e) gli indicatori e le  modalita'  di  verifica  del  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d); 
  f) le modalita' di indirizzo  operativo  e  controllo  sull'operato
dell'ente da parte dell'Agenzia delle  entrate,  anche  in  relazione
alla  garanzia  della   trasparenza,   dell'imparzialita'   e   della
correttezza nell'applicazione delle norme, con  particolare  riguardo
ai rapporti con i contribuenti; 
  g) la gestione  della  funzione  della  riscossione  con  modalita'
organizzative flessibili,  che  tengano  conto  della  necessita'  di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante  raggruppamenti  per
tipologia  di  contribuenti,  ovvero  sulla  base  di  altri  criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
risultato economico della medesima riscossione; 
  h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i  contribuenti,  ed  a  migliorarne  il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge  27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione  di  uno  sportello
unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi,  secondo
criteri di  trasparenza  che  consentano  al  contribuente  anche  di
individuare con certezza il debito originario. 
  13-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. 
  14. Costituisce risultato particolarmente negativo della  gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte  dell'ente  di  cui  al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al  comma
13,  non  attribuibile  a  fattori   eccezionali   o   comunque   non
tempestivamente segnalati all'Agenzia delle  entrate  e,  a  cura  di
quest'ultima,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   per
consentire l'adozione dei necessari correttivi. 
  14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige  una
relazione annuale  sui  risultati  conseguiti,  evidenziando  i  dati
relativi ai carichi di ruolo  ad  esso  affidati,  l'ammontare  delle
somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di  credito
divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno  condotto
ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa all'Agenzia  delle
entrate per la  predisposizione  del  rapporto  di  cui  all'articolo
10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  15. Fino alla data di cui al comma 1,  l'attivita'  di  riscossione
prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione,
entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.  e'  nominato
commissario   straordinario   per   gli   adempimenti    propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello
statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza  e  la  gestione
della fase transitoria. 
  16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex  concessionari
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e  agli  agenti   della
riscossione di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  si  intendono  riferiti,  in   quanto   compatibili,
all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo. 
  16-bis.  Al  fine  di  garantire  le   competenze   necessarie   ai
concessionari   della   gestione   dei   servizi    della    pubblica
amministrazione,  all'articolo  6,  numero  9-bis),  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293,  dopo  le  parole:  "dall'assegnazione"  sono
inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo  le  parole:  "corsi  di
formazione" sono inserite  le  seguenti:  ",  anche  in  modalita'  a
distanza,". 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 4-novies, comma  1)
che "Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43,
quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi  in  cui  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in
giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".