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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171

Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (16G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 124  del  2015,
con il quale il Governo e' delegato ad adottare uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di  valutazione  dei
rendimenti dei pubblici uffici, ed  in  particolare  la  lettera  p),
recante principi  e  criteri  direttivi  per  il  conferimento  degli
incarichi di direttore generale, di  direttore  amministrativo  e  di
direttore  sanitario,  nonche',  ove  previsto   dalla   legislazione
regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari  delle  aziende  e
degli enti del Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuto  di  estendere  le  disposizioni  del   presente   decreto
legislativo, per quanto compatibili, anche alle  aziende  ospedaliere
universitarie; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  3
marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 18 aprile 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017: 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
          degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale sono adottati  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente articolo. 
  2.  E'  istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,  l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato  con   cadenza
biennale.  Fermo  restando  l'aggiornamento  biennale,   l'iscrizione
nell'elenco  e'  valida  per  quattro  anni,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 2,  comma  7.  L'elenco  nazionale  e'  alimentato  con
procedure informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero della salute. ((6)) 
  2-bis. Nell'elenco  nazionale  di  cui  al  comma  2  e'  istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma  6,  primo  periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
  3. Ai fini della formazione dell'elenco di  cui  al  comma  2,  con
decreto del Ministro della salute e' nominata ogni  due  anni,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  commissione
composta da cinque membri, di cui uno designato  dal  Ministro  della
salute con funzioni di presidente  scelto  tra  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e  quattro  esperti
di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia  di
organizzazione  sanitaria  o  di  gestione  aziendale,  di  cui   uno
designato dal  Ministro  della  salute,  uno  designato  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali,  e  due  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  I  componenti  della
commissione possono essere nominati  una  sola  volta  e  restano  in
carica  per  il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco   e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.  In  fase
di prima applicazione, la commissione e' nominata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla  formazione
dell'elenco nazionale di cui al  comma  2,  entro  centoventi  giorni
dalla data  di  insediamento,  previa  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
della salute di un avviso pubblico  di  selezione  per  titoli.  Alla
selezione  sono  ammessi  i  candidati  che  non   abbiano   compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
  a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente  al  decreto
ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2,  ovvero  laurea  specialistica  o
magistrale; 
  b) comprovata esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
settore sanitario  o  settennale  in  altri  settori,  con  autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche  e
o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; 
  c) attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche  in
ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita'  o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi  dell'articolo
16-ter,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e
successive  modificazioni,  operanti  nel  campo   della   formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  Entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
definiti i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche  tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la durata dei
corsi e  il  termine  per  l'attivazione  degli  stessi,  nonche'  le
modalita' di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli
attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  ai  sensi  delle  disposizioni  previgenti  e,  in
particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto  previsto  dal
medesimo articolo  3-bis,  comma  4,  anche  se  conseguiti  in  data
posteriore all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  purche'  i
corsi siano  iniziati  in  data  antecedente  alla  data  di  stipula
dell'Accordo di cui al presente comma. 
  5. I requisiti indicati nel comma 4 devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione.  Alle  domande  dovranno  essere  allegati  il
curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura  di  selezione
e' subordinata al versamento ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio  dello  Stato  di  un  contributo  pari  ad  euro  30,   non
rimborsabile.  I  relativi  introiti  sono  riassegnati  ad  apposito
capitolo di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute per essere destinati alle spese necessarie per  assicurare  il
supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione
dell'elenco di idonei cui al presente articolo. 
  6. La commissione procede alla valutazione dei titoli  formativi  e
professionali e della comprovata esperienza  dirigenziale  assegnando
un punteggio secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies,
e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al  comma
4, considerando: 
  a)  relativamente  alla  comprovata  esperienza  dirigenziale,   la
tipologia e dimensione delle strutture nelle quali e' stata maturata,
anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione
di coordinamento e responsabilita'  di  strutture  con  incarichi  di
durata non inferiore a un anno, nonche'  eventuali  provvedimenti  di
decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
  b) relativamente ai titoli formativi  e  professionali  che  devono
comunque avere attinenza  con  le  materie  del  management  e  della
direzione  aziendale,  l'attivita'  di  docenza   svolta   in   corsi
universitari e  post  universitari  presso  istituzioni  pubbliche  e
private  di  riconosciuta  rilevanza,  delle  pubblicazioni  e  delle
produzioni scientifiche degli ultimi  cinque  anni,  il  possesso  di
diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master,  corsi  di
perfezionamento universitari di durata almeno  annuale,  abilitazioni
professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale  e
organizzativo  svolti  presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con  esclusione
dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso. 
  7.  Il  punteggio  massimo  complessivamente   attribuibile   dalla
commissione a ciascun candidato e' di  100  punti  e  possono  essere
inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito  un
punteggio minimo non inferiore a 70 punti. Il punteggio e'  assegnato
ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale  che  e'
pubblicato  secondo   l'ordine   alfabetico   dei   candidati   senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
  7-bis.  Ai  fini  della  valutazione  dell'esperienza  dirigenziale
maturata  nel  settore  sanitario,  pubblico  o   privato,   di   cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), la  Commissione  fa  riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
  7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla  Commissione,  di
cui  al  comma  6,  lettera  a),  e'  esclusivamente  l'attivita'  di
direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura  o  dell'organismo
ovvero di  una  delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con  autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore  pubblico
e privato. Non si considera  esperienza  dirigenziale  valutabile  ai
sensi del presente comma l'attivita' svolta  a  seguito  di  incarico
comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
  7-quater.  La  Commissione  valuta  esclusivamente  le   esperienze
dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e,  nelle
regioni con popolazione inferiore a 500.000  abitanti,  negli  ultimi
dieci  anni,  attribuendo  un  punteggio  complessivo   massimo   non
superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun  incarico  di  quanto
previsto dal comma 6, lettera a). In particolare: 
    a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero
di risorse umane e al  valore  economico  delle  risorse  finanziarie
gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; 
    b) definisce il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; 
    c) definisce il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza   dirigenziale   che   ha
comportato il coordinamento e la responsabilita'  di  piu'  strutture
dirigenziali. 
  7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato,  o
provvedimenti assimilabili, riportati  negli  ultimi  sette  anni  e,
nelle regioni con popolazione inferiore  a  500.000  abitanti,  negli
ultimi dieci anni, sono valutati con una decurtazione  del  punteggio
pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per  ciascuna  esperienza
dirigenziale  valutata,  per  la  frazione  superiore  all'anno,   e'
attribuito   assegnando   per   ciascun   giorno   di    durata    un
trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per  quella
specifica  esperienza  dirigenziale.  Nel  caso  di   sovrapposizioni
temporali  degli   incarichi   ricoperti,   e'   valutata   ai   fini
dell'idoneita' esclusivamente una  singola  esperienza  dirigenziale,
scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio. 
  7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e  professionali
posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo
non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui  al
comma 6, lettera b). 
  8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale  coloro  che
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di  direttore
generale per violazione degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 
 
                                                                  (2) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 giugno 2019, n. 60, ha disposto (con l'art. 11,  comma  5)  che
"Nelle  more  della  formazione  della  sezione  dell'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4  agosto  2016,
n. 171, introdotto  dal  comma  4-quater  del  presente  articolo,  e
comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono   nominati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma  6,
primo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  106  del  2012,  come
modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 aprile 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 4, comma  3)
che "Il termine di validita'  dell'iscrizione  nell'elenco  nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per  i  soggetti  iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero  della  salute
in  data  1°  aprile  2020,  e'  prorogato  fino  alla  pubblicazione
dell'elenco  nazionale  aggiornato  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2024".