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LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (16G00179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 17/09/2024
  • Articoli
  • Finalità e definizioni
  • 1
  • 2
  • Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 18 bis
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre  gli  sprechi
per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione,  distribuzione
e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici  e  di  altri
prodotti,  attraverso  la  realizzazione   dei   seguenti   obiettivi
prioritari: 
    a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari
a fini di  solidarieta'  sociale,  destinandole  in  via  prioritaria
all'utilizzo umano; 
    ((b) favorire il  recupero  e  la  donazione  di  medicinali,  di
prodotti farmaceutici e di altri  prodotti  a  fini  di  solidarieta'
sociale)); 
    c)  contribuire   alla   limitazione   degli   impatti   negativi
sull'ambiente e  sulle  risorse  naturali  mediante  azioni  volte  a
ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo
al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; 
    d)  contribuire  al  raggiungimento  degli   obiettivi   generali
stabiliti  dal  Programma  nazionale  di  prevenzione  dei   rifiuti,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  180,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  dal  Piano  nazionale  di
prevenzione dello spreco alimentare previsto dal  medesimo  Programma
nonche' alla riduzione della  quantita'  dei  rifiuti  biodegradabili
avviati allo smaltimento in discarica; 
    e)  contribuire  ad  attivita'   di   ricerca,   informazione   e
sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle  materie
oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
giovani generazioni.