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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 luglio 2016, n. 156

Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2016
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Testo in vigore dal:  12-8-2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 17 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 22 giugno 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2. (Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle commissioni parlamentari competenti.
(Omissis).».
«Art. 27 (L'assemblea). - 1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.
Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».