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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2016
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Testo in vigore dal: 29-7-2016
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 20 maggio 2016,  n.  76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 34, della legge n. 76  del
2016 che prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno,  sono  stabilite  le
disposizioni  transitorie  necessarie  per  la  tenuta  dei  registri
nell'archivio dello stato civile nelle more  dell'entrata  in  vigore
dei decreti legislativi di cui allo  stesso  articolo  1,  comma  28,
lettera a); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione  dell'arretrato   in   materia   di   processo   civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.  162
ed, in particolare, gli articoli 6 e 12; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2016; 
  Su proposta del Ministro dell'interno; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Richiesta di costituzione dell'unione civile 
 
  1. Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge  20
maggio  2016,  n.  76,  di  seguito  denominata  legge,  due  persone
maggiorenni  dello  stesso  sesso  fanno   congiuntamente   richiesta
all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. 
  2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: 
    a) il nome e il cognome, la  data  e  il  luogo  di  nascita;  la
cittadinanza; il luogo di residenza; 
    b)  l'insussistenza  delle  cause  impeditive  alla  costituzione
dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. 
  3. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di  cui
al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta  e
lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone  conto  nel
verbale, a comparire di fronte a se'  in  una  data,  indicata  dalle
parti, immediatamente successiva al termine di  cui  all'articolo  2,
comma 1, per  rendere  congiuntamente  la  dichiarazione  costitutiva
dell'unione. 
  4.  Se  una  delle  parti,  per  infermita'  o   altro   comprovato
impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi  alla  casa  comunale,
l'ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita e riceve la richiesta  di  cui  al  presente  articolo,  ivi
presentata congiuntamente da entrambe le parti. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 20  maggio  2016,  n.  76  (Regolamentazione
          delle unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  sesso  e
          disciplina delle convivenze), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118. 
              - Si riporta il testo  del  comma  34  dell'articolo  1
          della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «34. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le disposizioni  transitorie
          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello
          stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti
          legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma  12,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2000, n. 303, S.O. 
              - Il decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132  (Misure
          urgenti di degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi
          per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo
          civile), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
          novembre  2014,  n.  162,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212. 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'articolo  17,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento alla citata legge 20 maggio  2016,
          n. 76, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  1,
          della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «4.  Sono  cause   impeditive   per   la   costituzione
          dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 
                a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo
          matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso
          sesso; 
                b) l'interdizione di una delle parti  per  infermita'
          di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
          il pubblico ministero puo'  chiedere  che  si  sospenda  la
          costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso   il
          procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
          pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
                c) la sussistenza tra le parti dei  rapporti  di  cui
          all'articolo  87,  primo  comma,  del  codice  civile;  non
          possono altresi' contrarre unione civile tra persone  dello
          stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e  la  nipote;  si
          applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; 
                d)  la  condanna  definitiva  di  un  contraente  per
          omicidio consumato o  tentato  nei  confronti  di  chi  sia
          coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
          disposto soltanto rinvio  a  giudizio  ovvero  sentenza  di
          condanna  di  primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
          cautelare la costituzione dell'unione  civile  tra  persone
          dello  stesso  sesso  e'  sospesa  sino  a  quando  non  e'
          pronunziata sentenza di proscioglimento.».